TESTO POLIZZA INFORTUNI
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA
INFORTUNI E' considerato infortunio un
evento dovuto a causa violenta, fortuita ed esterna che produca lesioni fisiche
obiettivamente constatabili. L'assicurazione vale, soggetta alle
esclusioni, per gli infortuni che l'Assicurato subisce nell'espletamento delle mansioni
relative alla occupazione professionale dichiarata in polizza o nello svolgimento di ogni
altra attività che non abbia carattere professionale. Ai sensi della presente polizza
sono considerati infortuni, purché non derivanti da eventi esplicitamente esclusi dal
successivo anche: o intossicazioni da cibo avariato
consumato durante la refezione scolastica; o lesioni causate da contatto con
sostanze corrosive; o morsi di animali e di rettili,
nonché punture dinsetto; o asfissia meccanica ivi compreso
l'annegamento; o assideramento e congelamento; o le lesioni (esclusi gli infarti); o folgorazioni; o colpi di sole e di calore; o contagio da A.I.D.S. o Epatite
avvenuto nellambito delle attività scolastiche, se diagnosticato entro tre mesi dallinfortunio il massimale per tale garanzia è fissato in Euro
10.000,00 o assemblee studentesche non autorizzate nei locali dellIstituto; o aggressioni o atti violenti anche
con movente politico, sociale o sindacale, sempreché lAssicurato non vi abbia preso
parte attiva e/o volontaria. o le ernie traumatiche e da sforzo,
incluse anche le ernie discali, in base a quanto disposto nell Art.4 A parziale deroga delle condizioni
generali di assicurazione, si intendono inclusi in garanzia le alluvioni, inondazioni e
terremoti, con lintesa che in ogni caso lesborso massimo non potrà superare limporto
complessivo di Euro 2.600.000,00 qualunque
sia il numero delle persone assicurate infortunate. ART. 4 ULTERIORI ESTENSIONI DELLASSICURAZIONE La garanzia si intende estesa agli
infortuni derivanti dalla conseguenza di sforzi muscolari e di ernie addominali entrambi
traumatiche. Se lernia, anche
bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà corrisposta unindennità
a titolo di invalidità permanente non superiore al 10% del capitale assicurato per il
caso di invalidità permanente assoluta. Qualora
dovessero insorgere contestazioni circa la natura e loperabilità dellernia,
la decisione verrà rimessa al collegio medico.
Art. 6 - LIMITI TERRITORIALI L'assicurazione é valida per
tutti i paesi del mondo. Gli indennizzi verranno comunque pagati in Italia ed in Euro. Art. 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
- VALIDITÀ DELLE VARIAZIONI Tutte le comunicazioni alle quali
l'Assicurato/Contraente é tenuto sono valide solo se fatte per iscritto alla Direzione
Generale per l'Italia ovvero alla Rappresentanza periferica, Agente cui la polizza é
assegnata, oppure al mandatario scelto dall'Assicurato/Contraente e riconosciuto dalla
Società. Qualunque modificazione del
contratto non é valida se non risulta da atto di variazione sottoscritto dalle Parti. Art. 8 - VARIAZIONI DI RISCHIO L'Assicurato/Contraente ha
l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni variazione che
intervenga a modificare ogni elemento del rischio. Se la variazione implica diminuzione
del rischio, la Società provvederà a ridurre in proporzione il premio a partire dalla
scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato/Contraente. Se la
variazione implica aggravamento del rischio, la Società ha facoltà di recedere dal
contratto con preavviso di quindici giorni, salvo accordo tra le Parti per la prosecuzione
del contratto stesso con apposito atto di variazione. Art. 9 - CRITERI DI
INDENNIZZABILITÀ La Società corrisponde
l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano da
considerarsi indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute;
pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure
il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio,
sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nei casi di preesistenti
mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente é liquidata per le
sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona
fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni
preesistenti. Art. 10 - PROVA Colui che richiede l'indennità
deve provare l'esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve inoltre
consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, a tale fine
sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato.
Art. 11 - ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi
all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato/Contraente. Art. 12 - RINVIO ALLE NORME DI
LEGGE Per tutto quanto non é qui
diversamente regolato valgono le vigenti norme di Legge. ART. 13 ESCLUSIONI o Sono esclusi dall'assicurazione
unicamente gli infortuni direttamente derivanti da: o uso di aeromobili militari non
adibiti a regolare traffico civile (continuativo od occasionale), ovvero, o uso di aeromobili privati, a meno
che tale uso non si renda necessario a seguito di emergenza ad altro mezzo di trasporto
sul quale l'Assicurato si trovi in viaggio; o guida di aeromobili di ogni tipo; o uso di mezzi aerei condotti da
persone non munite di brevetto; o guida od uso di mezzi di
locomozione subacquei; o esercizio, anche occasionale, dei
seguenti sport: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, pelota, alpinismo
con scalata di rocce o accesso a ghiacciai senza accompagnatore di guida qualificata,
salti dal trampolino con sci o idroscì, guidoslitta, caccia a cavallo, immersioni con
autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere, speleologia; o partecipazione a corse o gare
sportive e/o in generale a qualsiasi attività sportiva avente carattere professionistico
o semiprofessionistico, tra le altre: gioco
del calcio, automobilismo (salvo quelle di regolarità e le gimcane), motociclismo,
motonautica, ippica, ecc., e relative prove ed allenamenti; o ubriachezza (ma solo quando
l'Assicurato è alla guida di veicolo), abuso di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di
stupefacenti o allucinogeni; o reati dolosi commessi o tentati
dall'Assicurato, salvo il caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per
legittima difesa; o partecipazione ad esercitazioni
militari (con l'esclusione del servizio militare in tempo di pace); ed inoltre guerra,
ostilità, invasione, rivoluzione, insurrezione, guerra civile, potere militare; salvo il
caso che l'Assicurato sia colto dagli eventi bellici mentre si trova in un Paese non in
stato di belligeranza, nel qual caso la garanzia resta valida per il periodo massimo di 14
giorni dalla dichiarazione dello stato di guerra; o trasformazioni o assestamenti
energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati artificialmente e da accelerazioni
di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine
acceleratrici, raggi X, ecc.). Sono esclusi dalla presente
copertura assicurativa tutti i sinistri derivanti da molestie, abusi e/o violenze di
natura sessuale. ART. 14 - SOMME ASSICURATE E
GARANZIE PRESTATE Come da Certificato di Adesione
emesso (specificate sotto la voce CONDIZIONI SPECIALI) ART. 15 BENEFICIARI DELLE
GARANZIE La garanzia è prestata per: ·
gli allievi
iscritti alla scuola, , ·
i
partecipanti a corsi serali,
ai corsi FTF, EDA, ai corsi di alfabetizzazione
e corsi 150 ore ·
gli
alunni di altre scuole, anche stranieri, che siano temporaneamente ospiti dellIstituto,
per attività scolastica e culturale. ·
gli ex alunni
che frequentano tirocini formativi e di orientamento e corsi post-diploma; · gli alunni
esterni che partecipano a stage organizzati dalla scuola, semprechè sia garantita la
sorveglianza del personale preposto; ·
il
Dirigente Scolastico ·
il
Direttore dei Servizi Generali Amministrativi ·
tutti gli
operatori della scuola: (insegnanti di ruolo e non, supplenti annuali e temporanei,
aiutanti del Dirigente Scolastico, personale non docente di ruolo e non, siano essi
dipendenti dello Stato o di Enti locali, obbiettori di coscienza), nello svolgimento delle
mansioni previste dal CCNL e dal Regolamento interno;
tutti di
seguito definiti assicurati ART. 16 BENEFICIARI DELLE
GARANZIE A TITOLO GRATUITO ·
gli
uditori e gli allievi in passerella; ·
i
partecipanti al Progetto Orientamento, ·
gli
esperti esterni autorizzati dal Consiglio dIstituto, che svolgono, a qualunque
titolo, attività di collaborazione allinterno dellIstituto; ·
gli
Esperti esterni che sottoscrivono contratti di prestazione dopera occasionali per
attività integrative nellambito della direttiva 133 D.P.R. 567/96 con lIstituto.
·
il
personale in quiescenza che svolge attività allinterno dellIstituto, secondo
quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale 127 del 14.04.94; · il Presidente
della Commissione desame · i Revisori
dei Conti · gli
accompagnatori durante i viaggi di istruzione, visite ed uscite didattiche in genere,
settimane bianche comprese; con il massimo di 2 per classe · i genitori
degli allievi quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali
previsti dal D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974. ART. 17 - ESTENSIONI DI COPERTURA Lassicurazione
può essere estesa: ·
ad altre
figure, diverse da quelle soprariportate che di volta in volta, a seconda delle esigenze
specifiche e/o degli accordi locali, partecipino in tutto o in parte alle attività
scolastiche con incarichi specifici ·
ai genitori
degli allievi e gli aggregati durante i viaggi di istruzione, visite ed uscite didattiche
in genere, semprechè luscita e il relativo programma sia organizzata esclusivamente
in riferimento al POF approvato dal Consiglio dIstituto Si stabilisce
che il relativo premio unitario da versare sarà pari, forfettariamente, a quello già
prescelto ed in corso per la scuola contraente e che le garanzie saranno prestate alle
medesime condizioni e con gli stessi massimali. Lassicurazione
può essere inoltre estesa agli allievi ospiti di Convitti, in tali casi la copertura
sarà operante come se le persone assicurate svolgessero attività didattica 24 ore su 24,
si stabilisce altresì che il relativo premio unitario sarà pari, forfettariamente, al
doppio di quello già prescelto ed in corso per la scuola contraente e che le garanzie
saranno prestate alle medesime condizioni e con gli stessi massimali. Tutti di
seguito sono definiti Assicurati. Tutti gli
Assicurati sono garantiti indipendentemente dal loro stato psicofisico. E considerato infortunio un
evento dovuto a causa violenta, fortuita ed esterna, che produca lesioni fisiche
obiettivamente constatabili. ART. 18 OPERATIVITÀ
DELLASSICURAZIONE Lassicurazione
è operante per gli infortuni subiti dagli assicurati durante lintera permanenza
nella sede della scuola, succursali o sedi staccate della stessa, senza limiti di orario,
nello svolgimento delle seguenti attività, purché rientrino nel normale programma di
studi e comunque siano state regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi
scolastici competenti o da organi autorizzati dagli stessi o ad essi equiparati. o attività
scolastiche, parascolastiche, extra scolastiche, inter-scolastiche, ricreative e tutto quello che rientra nei programmi
scolastici;
o alle
attività di prescuola e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata da
personale fornito in supporto dagli Enti Locali e/o altri Enti. o durante tutte le ore di lezione,
comprese quelle di educazione fisica (motoria, per le scuole materne ed elementari); o attività ginnico/sportiva, anche
extra programma, comprese le settimane bianche, lesercizio degli sport
invernali e/o sulla neve o gite e passeggiate, viaggi di
integrazione culturale e di preparazione di indirizzo; o visite guidate, visite a musei,
scambi ed attività culturali in genere, purché siano controllate da organi scolastici o
da organi autorizzati da quelli; o visite a cantieri, aziende e
laboratori, stage e alternanza scuola lavoro, anche se tali comprendono esperimenti e
prove pratiche dirette; o tutte le attività ricreative di
carattere ginnico/sportivo e non, che si svolgessero anche in occasione di prescuola,
doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche
in strutture esterne alla scuola, purché effettuati in presenza di personale incaricato o
in convenzione con la stessa; o le attività ivi comprese quelle
ginnico/sportive e non, organizzate nellambito
del mondo scolastico e deliberate dal consiglio distituto o di circolo, con
esplicita esclusione delle competizioni organizzate dalle federazioni sportive. o refezione e ricreazione; o lezioni pratiche di topografia con
uso di strumenti all'esterno della scuola; o gite, passeggiate, viaggi e scambi
di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, purchè venga rispettato il
programma deliberato; o durante le uscita relative al
Progetto Orientamento, semprechè luscita sia organizzata dalla Contraente e con
personale della scuola; o visite guidate, visite a musei ed
attività culturali in genere; o visite a cantieri, ad aziende e a
laboratori, comprensive di esperimenti e prove pratiche dirette; o stage e alternanza scuola/lavoro
anche in assenza di personale scolastico o tutte le attività ricreative di
carattere ginnico-sportivo che si svolgono anche in occasione di prescuola, doposcuola ed
interscuola, compresi i Giochi della Gioventù, i Campionati Studenteschi e i relativi
allenamenti anche in strutture esterne alla scuola; o tutte le attività
ginnico-sportive organizzate nellambito del mondo scolastico e deliberate dal
Consiglio di Istituto o di Circolo; o attività autogestite ed attività
correlate allautonomia. o durante i trasferimenti interni ed
esterni connessi allo svolgimento delle suddette attività In caso di infortunio verificatosi
durante lo svolgimento di una delle attività all'esterno delle sedi scolastiche, o allinterno
durante collettivi di classe, occupazioni, manifestazioni autogestite, l'assicurazione è
operante a condizione che dette attività siano svolte sotto il controllo di personale
autorizzato dalle competenti Autorità scolastiche. ART. 19 PERCORSO CASA
SCUOLA CASA La garanzia vale per gli allievi,
anche durante il tragitto casa/scuola e viceversa, con qualsiasi mezzo di locomozione,
purché questi infortuni avvengano esclusivamente durante il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo lorario
di inizio di tutte le attività. Nel
caso in cui il danneggiato o la persona che lo trasporta non abbia rispettato le norme
previste dal Codice della Strada, l'indennizzo per il caso di morte e di invalidità
permanente sarà ridotto del 50 %. La
garanzia è valida esclusivamente per gli alunni con esclusione degli allievi partecipanti
ai corsi serali, Eda, Ftf, o corsi 150 ore. ART. 20 RISCHIO AERONAUTICO
Nellambito della copertura
suddetta lassicurazione si intende estesa alluso, in veste di passeggero, di
aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato
(escluso aeromobili privati, salvo quanto previsto allArt. 2 punto 2). Il
risarcimento in questi casi, comunque, non potrà superare il massimo complessivo di Euro
5.200.000,00 per sinistro, indipendentemente
dal numero di assicurati infortunati.. ART. 21 MORTE DA INFORTUNIO Se l'infortunio ha per conseguenza
la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale
l'infortunio è avvenuto, gli Assicuratori liquidano ai beneficiari la somma
assicurata per il caso di morte. Per
beneficiari si intendono, salvo diversa designazione da parte dell'Assicurato, gli eredi
legittimi e/o testamentari. In
caso di premorienza o commorienza dei beneficiari designati, detta somma sarà liquidata
agli eredi legittimi e/o testamentari. Vengono
parificati al caso di morte il caso in cui l'Assicurato venga dichiarato disperso dalle
competenti Autorità ed il caso di sentenza di morte presunta, ai sensi dell'art. 60 comma
3 del Codice Civile. L'indennizzo per il caso
di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il
pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno
dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore gli eredi dell'Assicurato
non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla
differenza tra l'indennizzo per morte (se superiore) e quello già pagato per invalidità
permanente. ART. 22 INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO Se l'infortunio ha per conseguenza
una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale
l'infortunio è avvenuto, gli Assicuratori liquidano all'Assicurato un indennizzo dal
primo punto, calcolato secondo la tabella allegata al contratto, sulla somma assicurata
per il caso di invalidità permanente in riferimento alla tabella INAIL contenuta
nell'allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o
interpretazioni, con rinuncia in ogni caso da parte degli Assicuratori all'applicazione di
franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la
normativa di cui trattasi si renda applicabile.
La perdita totale o irrimediabile
dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica
dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte
in proporzione della funzionalità perduta. Nei
casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennizzo viene stabilito
mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti
ad ogni singola lesione. Resta tuttavia convenuto che: 4
In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che determini
un grado dinvalidità pari o superiore al 50% (cinquanta per cento) della totale,
verrà riconosciuta allassicurato uninvalidità permanente del 100% (cento
percento); 4
In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un
alunno orfano di un genitore e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o
superiore al 25%, la somma assicurata verrà raddoppiata. 4
La percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso di
perdita totale, anatomica o funzionale di un arto superiore, sarà sempre calcolata come
se larto fosse quello destro (sinistro per i mancini). 4
Nel caso in cui a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi delle
condizioni contrattuali, esclusi gli infortuni causati da movimenti tellurici, residui allassicurato
uninvalidità permanente di grado pari o superiore al 80% della totale, la Società
riconoscerà un capitale aggiuntivo pari a Euro
50.000,00. Lesposizione massima della Società a titolo di maggiorazione del
capitale non potrà comunque superare limporto di Euro 500.000,00 nel caso di evento
che colpisca contemporaneamente più assicurati dello stesso Istituto. Qualora le
indennità da corrispondere a titolo di maggiorazione ai sensi della presente garanzia
eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli
infortunati. ART. 23 INVALIDITÀ PERMANENTE
DA MALATTIA per poliomielite e meningite cerebro spinale. Nel caso in cui
lalunno, successivamente al novantesimo giorno dalla sua iscrizione allanno
scolastico, contragga a scuola poliomielite o meningite cerebro spinale, i capitali
garantiti per linvalidità permanente da infortunio si intenderanno garantiti anche per linvalidità permanente da queste malattie. Lindennizzo,
per questi casi, sarà effettuato secondo la seguente tabella:
Lassicurazione
è prestata per i soli casi di poliomielite e meningite cerebro spinale insorte
successivamente alla data di effetto dellassicurazione Art. 24 - CUMULO DI INDENNITÀ Se dopo il pagamento di una
indennità per invalidità permanente, ma entro 365 giorni dal giorno dell'infortunio ed
in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari
designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l'indennità pagata e quella
assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede rimborso nel caso
contrario. Il diritto all'indennità per invalidità permanente é di carattere personale e quindi non é trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la
Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della
successione testamentaria o legittima. ART. 25 RIMBORSO SPESE
MEDICHE A SEGUITO DI INFORTUNIO Sono assicurate e rimborsabili nel
limite della somma concordata per periodo annuale le spese mediche a seguito di
infortunio: o per visite mediche specialistiche,
acquisto di medicinali; o incluso rimborso ticket sanitari; o per intervento chirurgico anche
ambulatoriale; o durante il ricovero in istituti
pubblici o privati; o per applicazione di apparecchi
gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione; o per analisi ed accertamenti
diagnostici strumentali e di laboratorio, compresa lartroscopia diagnostica ed
operativa; o per terapie fisiche e
specialistiche; o artrosi conseguenti ad infortunio,
protesi e tutori di funzione degli arti superiori, inferiori e del tronco; protesi oculari
ed acustiche. Rimangono espressamente escluse le
spese sostenute per operazioni di chirurgia plastica, salvo quelle rese necessarie per
eliminare o contenere il grado di invalidità permanente Qualora gli assicurati fruiscono
di altre analoghe prestazioni (sociali o private) la garanzia vale per leventuale
eccedenza di spese da queste non rimborsate. Fermo restando il limite della
somma assicurata per rimborso spese mediche da infortunio, la garanzia comprende le seguenti
prestazioni: a) - SPESE E CURE
ODONTOIATRICHE Senza sottolimiti per dente: in caso di cure
odontoiatriche e ortodontiche rese necessarie da infortunio, vengono rimborsate, sino alla
somma pattuita nelle prestazioni, le spese per cure odontoiatriche ed ortodontiche. Si precisa che le spese per le protesi sono rimborsabili solo per la prima
protesi ( e non le successive) purché essa sia applicata entro tre anni dal giorno dellinfortunio.
Nel caso in cui, a parere medico
espresso, a richiesta, in consulto con i medici degli assicuratori, per letà
giovanile dellAssicurato, non sia possibile lapplicazione della PRIMA protesi
nei tre anni stabiliti, l'Assicurato potrà chiedere che vengano rimborsate, una
sola volta, ora per allora, le spese riconosciute necessarie, sino ad un massimo del
corrispondente costo previsto dalla Tariffa Nazionale DellOrdine dei Medici. La ricostruzione delle parti danneggiate
intervento di conservativa -, non è considerata protesi e rientra pertanto, a tutti gli
effetti, nelle spese per cure odontoiatriche ed ortodontiche . b) - SPESE E CURE OCULISTICHE: Acquisto lenti: senza
sottolimiti per rotture di lenti e/o montature (comprese lenti a contatto) come
conseguenza diretta di infortunio che abbia colpito lassicurato. Viene incluso lacquisto
di nuove lenti, nel limite della somma pattuita, come
conseguenza di infortunio che causa danno oculare. Sono escluse dalla
garanzia le lenti usa e getta. c) - ACQUISTO APPARECCHI
ACUSTICI DA INFORTUNIO, senza limite: in caso di
cure rese necessarie da infortunio, vengono rimborsate, sino alla somma pattuita nelle
prestazioni, le spese per cure allapparato uditivo; si precisa che le spese per le protesi sono rimborsabili solo per la prima
protesi ( e non le successive) purché essa sia applicata entro tre anni dal giorno dellinfortunio.
Il rimborso avverrà dietro presentazione dei giustificativi di spesa e dei certificati
comprovanti la menomazione subita dallassicurato/a. d) - ACQUISTO O NOLEGGIO
CARROZZELLE:
ove la garanzia sia prevista dalla polizza nellambito del sotto limite concordato
per acquisto e noleggio di carrozzelle reso necessario a seguito di infortunio. Dovranno
essere presentati dietro richiesta degli assicuratori i documenti giustificativi
debitamente quietanzati, sottoscritti dal medico nonché dal responsabile dIstituto. e) DIARIA OSPEDALIERA: viene corrisposta una diaria, entro
la somma stabilita, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza per lindennità
giornaliera per ogni giorno di ricovero presso istituti pubblici o privati per un massimo
di 365 giorni f) DAY HOSPITAL: Qualora il ricovero in istituto di
cura per infortunio compreso a termini di polizza venga effettuato in regime di degenza
diurna "Day Hospital", verrà corrisposta l'indennità giornaliera prevista nel
modulo di polizza. g) - DIARIA DA GESSO Viene corrisposta quando lassicurato
non possa, a causa dellapplicazione agli arti di gesso o apparecchi immobilizzatori,
applicati e rimossi necessariamente da personale medico o paramedico nelle apposite
strutture, con il limite per giorno e complessivo stabilito nelle prestazioni, recarsi a
scuola o, recandovisi, non possa partecipare con profitto alle attività in classe. Unicamente ai fini della presente
clausola si stabilisce convenzionalmente di
calcolare un giorno di garanzia ogni quattro
ore di mancato profitto. Si stabilisce che la diaria
prevista sarà ridotta al 50% se si riferisce ad ingessature relative ad arti superiori. h) - DANNO ESTETICO Se a seguito di infortunio, non
altrimenti risarcibile, indennizzabile a termini di polizza, lassicurato subisse
deturpazioni o sfregi di carattere estetico al viso, gli assicuratori riconosceranno un
indennizzo a titolo di rimborso spese
sostenute per la cura ed applicazioni, nonché per interventi di chirurgia plastica ed
estetica, effettuate allo scopo di
eliminare o ridurre il danno, con il massimale stabilito nelle prestazioni e garanzie
previste. Il rimborso sarà effettuato, dietro
presentazione di adeguata documentazione, al massimo entro tre anni dalla data dinfortunio. i) - SPESE DI TRASPORTO DELLASSICURATO
DAL LUOGO DELLINFORTUNIO ALLISTITUTO DI CURA Con qualsiasi mezzo idoneo, con il
limite massimo stabilito nelle prestazioni e garanzie previste. l) - SPESE DI ACCOMPAGNAMENTO E
TRASPORTO DELLASSICURATO DALLA PROPRIA ABITAZIONE (O DALLA SCUOLA) ALLISTITUTO
DI CURA E VICEVERSA. Se a seguito di infortunio, lassicurato
necessitasse, a prescrizione medica, di cure ripetute (medicazioni complesse, applicazioni
fisioterapiche e terapie mediche ecc.), gli assicuratori corrisponderanno, a titolo di concorso alle spese di accompagnamento e trasporto
necessarie a raggiungere listituto di cura, la somma forfetaria giornaliera
stabilita alle singole combinazioni. m) -
SPESE DI TRASPORTO DA CASA A SCUOLA E VICEVERSA Qualora un assicurato, a seguito
di infortunio, diventi portatore, al di fuori di strutture ospedaliere, di gessature o
apparecchi protesici agli arti inferiori (o superiori, se il trasporto autonomo è reso
problematico), applicati e rimossi da personale medico o paramedico; in tale caso gli
rimborseranno le spese di trasporto da casa a scuola e viceversa, fino alla concorrenza
del stabilito. Il rimborso verrà effettuato dietro presentazione di adeguata
documentazione, o in mancanza di documentazione, verrà effettuato un rimborso
chilometrico di Euro 00,50 / Km, con le seguenti avvertenze: 4
trasferimenti allinterno del Comune: 7 km forfetari giornalieri; 4
trasferimenti da Comune a Comune: distanze calcolate, in linea retta,
da centro Comune a centro Comune, arrotondati al km superiore. n) - SPESE AGGIUNTIVE Se a seguito di infortunio
risarcibile a termini di polizza, lallievo assicurato subisce: 4
Danni a capo di vestiario; 4
Danni a strumenti musicali, esclusivamente per i Conservatori e le
scuole musicali, con valore a nuovo superiore a Euro 41,50
i danni relativi saranno rimborsati con uno scoperto del 10% con il minimo
di Euro 15,50 Il massimo degrado per
vetustà, applicabile allo strumento, è stabilito nel 50% del valore dacquisto; 4
Danni a sedie e rotelle e tutori, per portatori di handicap: senza
alcuna franchigia o scoperto nellambito del massimale. Limpresa
rimborsa le spese necessarie per le riparazione e/o le sostituzione dei capi di
abbigliamento o apparecchi danneggiati, fino al massimale indicato nel modulo di polizza. o) - SPESE PER LEZIONI PRIVATE
DI RECUPERO Qualora lassicurato sia
rimasto assente dalle lezioni, in conseguenza di infortunio indennizzabile dalla presente
polizza, per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi, gli assicuratori
rimborseranno, previa presentazione di adeguata documentazione, le spese sostenute per le
lezioni private di recupero. p)
- PERDITA DELLANNO SCOLASTICO Se a seguito di infortunio
indennizzabile a termini di polizza, accaduto negli ultimi quattro mesi di scuola, lassicurato
(in questo caso solo gli alunni) si trovasse nellimpossibilità di concludere lanno
con esito positivo, e di conseguenza dovessero ripetere lanno stesso, gli
assicuratori riconosceranno la somma indicata nelle prestazioni a titolo forfetario, ma
solo per il primo anno scolastico ripetuto. q)
SPESE PER IL RIMPATRIO DELLA SALMA E/O PER IL FUNERALE nel
caso in cui lassicurato decedesse a seguito di infortunio o malattia, nei casi previsti contrattualmente, limpresa si
obbliga allerogazione di un capitale pari a 5.000,00, quale contributo alle
spese direttamente sostenute dalla famiglia per il rimpatrio della salma (qualora il
decesso sia avvenuto allestero) e quale contributo alle spese funerarie. r) - INDENNITA DA ASSENZA
PER INFORTUNIO Nel caso in cui lalunno
assicurato, a seguito di infortunio risarcibile a termini di polizza, sia rimasto assente
dalle lezioni per più di 20 giorni scolastici consecutivi, e non abbia presentato alcuna
spesa, viene riconosciuta una liquidazione omnia
di Euro 77,00 s)
- DANNEGGIAMENTO DI BICICLETTE:
se
a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, lallievo assicurato
subisce il danneggiamento della bicicletta utilizzata al momento dellevento dannoso,
lImpresa rimborsa le spese necessarie per le riparazioni fino alla concorrenza di
150,00. Per acquisire il rimborso è indispensabile presentare il verbale redatto
dallAutorità intervenuta. t)
- GARANZIA ANNULLAMENTO::
Qualora
a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di polizza, lallievo assicurato
fosse impossibilitato a proseguire corsi e/o attività sportive a carattere privato (a
titolo puramente esemplificativo: corsi di musica, di lingue straniere, di danza, di
attività teatrali e artistiche e di tutti gli sport in genere), producendo fatture
quietanzate dellente organizzatore/erogatore che attestino il diritto, sarà
rimborsata dallImpresa la quota di costo di partecipazione relativa al periodo di
mancata fruizione, con il limite del Massimale prescelto indicato nel Modulo di Polizza.
Parimenti, se a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di polizza, lallievo
assicurato fosse impossibilitato a partire per viaggi e/o scambi culturali in Italia o allestero,
sia organizzati dalla scuola che a carattere privato, dietro presentazione delle
ricevute/fatture debitamente quietanzate, lImpresa rimborserà, entro i limiti del
Massimale prescelto indicato nel Modulo di Polizza, la spesa già sostenuta. ART. 26 - ESERCIZIO DELLA RIVALSA Qualora linfortunio
sia la conseguenza di un sinistro indennizzabile a termine di polizza, gli assicuratori
rinunciano ad esercitare i diritti di rivalsa esclusivamente nei confronti degli
assicurati, riservandosi tale diritto nei confronti dei Terzi. ART. 27 MODALITÀ PER LA
CORRESPONSIONE DI RIMBORSI ED INDENNIZZI Fermo lobbligo della
denuncia di infortunio, la corresponsione dellindennizzo avverrà a guarigione
avvenuta, previa presentazione agli assicuratori dei documenti giustificativi, anche in
copia salvo che diversamente richiesto, debitamente quietanzati (notule del medico,
ricevuta del farmacista, referti clinici, ricevute pagamento ticket
), salvo i casi descritti nella voce D1 secondo capoverso. ART. 28 COMUNICAZIONE DELLE
GENERALITÀ DEGLI ASSICURATI Il contraente è esonerato dallobbligo
di denunciare le generalità degli assicurati: per la loro identificazione, e per il
computo del premio, si farà riferimento ai registri del contraente, che questultimo
si obbliga ad esibire in qualsiasi momento alle persone incaricate dagli assicuratori per
accertamenti e controlli insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso. ART. 29 ESONERO DELLA
COMUNICAZIONE DELLESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI Resta inteso e convenuto che il
contraente è esonerato dallobbligo di dichiarare leventuale esistenza di
altri contratti di assicurazione stipulati in proprio dagli assicurati. ART. 30 PAGAMENTO
INDENNIZZI Si conviene che, a richiesta dellassicurato,
lammontare liquidabile potrà essere versato al contraente, purché la relativa
quietanza sia sottoscritta per accettazione sia dallassicurato sia dal contraente
e/o altro avente diritto. ART. 31 PATOLOGIA OCCULTA Gli infortuni sono indennizzabili
anche quando la causa determinante sia ascrivibile a stati patologici occulti, sempre che
linfortunio si sia verificato durante le ore di educazione fisica (motoria per le
scuole materne ed elementari). ART. 32 MASSIMALE
CATASTROFALE Nel caso di evento che colpisca
più persone assicurate, lindennizzo dovuto dagli assicuratori non potrà in alcun
caso superare complessivamente limporto di Euro 5.100.000,00 ART. 33 - PRECISAZIONI Tutti gli assicurati sono
garantiti indipendentemente dal loro stato psico-fisico; gli assicuratori, comunque,
corrispondono lindennità per le sole conseguenze dirette ed esclusive dellinfortunio;
se linfortunio colpisce una persona che non sia fisicamente integra e sana, non è
indennizzabile quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti. ART. 34 - DENUNCIA DI INFORTUNIO -
OBBLIGHI RELATIVI. La denuncia dell'infortunio con
l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato,
deve essere fatta per iscritto agli Assicuratori entro trenta giorni dall'infortunio o dal
momento in cui l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. La denuncia può essere effettuata
a mezzo FAX, o via INTERNET, mediante lapposito programma, al menu Sinistri
On-line del sito AMBIENTESCUOLA.IT, salvo casi mortali o catastrofici, che andranno
comunicati a mezzo telegramma ad AMBIENTESCUOLA® srl L'Assicurato deve ricorrere alle
cure di un medico e seguirne le prescrizioni. L'infortunato, i suoi familiari od aventi
diritto, devono consentire alle visite di medici incaricati dagli Assicuratori ed a
qualsiasi accertamento che gli Assicuratori ritengano necessario sciogliendo dal segreto
professionale i medici che hanno visitato e curato la persona assicurata. Qualora gli apparecchi telematici , della AMBIENTESCUOLA®
srl per qualunque motivo, non dovessero funzionare e non sarà stato quindi possibile
da parte della stessa, rubricare il sinistro, gli Assicuratori consentono che la denuncia
possa essere fatta anche successivamente, al più tardi, a richiesta del danneggiato o
avente diritto, ritenendo valida ed efficace la documentazione presso la scuola. Se non viene adempiuto
intenzionalmente agli obblighi sopra previsti, l'infortunato ed i suoi aventi diritto
perdono il diritto alle indennità. Se l'inadempienza è involontaria, gli Assicuratori
hanno diritto di ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto. ART. 35 - DENUNCIA DELLA MALATTIA - OBBLIGHI RELATIVI. La denuncia della malattia che,
secondo parere medico, sembri comportare invalidità permanente, deve essere prestata per
iscritto dall'Assicurato e/o dal Contraente. La denuncia stessa deve essere
corredata da certificato medico riflettente un dettagliato rapporto sulla natura, decorso
e conseguenze della malattia. L'Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli
medici disposti dagli Assicuratori fornendo agli stessi ogni informazione. Trascorsi 240 giorni dalla
denuncia della malattia, l'Assicurato deve presentare specifica certificazione medica
attestante il grado di invalidità permanente direttamente ed esclusivamente residuato
dalla malattia denunciata. Qualora la presente assicurazione
pervenga alla scadenza prima che la malattia sia denunciata e sempreché la stessa si sia
manifestata durante il periodo di validità dell'assicurazione, per la presentazione della
denuncia è stabilito il termine di un anno dalla scadenza dell'assicurazione. ART. 36 - LIMITI DI ETÀ - PERSONE
NON ASSICURABILI. L'assicurazione non vale per le
persone di età superiore ai 75 anni e cessa dalla prossima scadenza annuale del premio
per quelle che raggiungono tale limite di età nel corso del contratto. Gli Assicuratori
restituiranno i rispettivi premi scaduti successivamente, che fossero loro eventualmente
versati. Non sono assicurabili le persone
affette da alcolismo, tossicomanie e l'assicurazione cessa con il loro manifestarsi. ART. 37 - CONTROVERSIE. A precisazione della circolare
ministeriale della Pubblica Istruzione n. 2170 del 30.06.96, le controversie potranno
essere risolte: ricorrendo alla magistratura ordinaria; oppure accettando larbitrato,
Il contraente ha facoltà di
scelta. In caso di arbitrato le Parti si
obbligano a conferire ad un Collegio di tre medici il mandato di decidere in base alle
condizioni e limitazioni contrattuali. Ciascuna delle parti nomina un
medico, i due medici così designati nominano il terzo, in caso di disaccordo su tale
nomina, provvede il Consiglio dell'Ordine dei Medici del luogo dove il Collegio medico
risiede. Il collegio è dispensato da ogni formalità di legge e ha facoltà di rinviare
l'accertamento dell'invalidità permanente concedendo un anticipo di indennità. Le sue
decisioni sono prese a maggioranza di voti e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei
medici si rifiuti di firmare il verbale. Ciascuna Parte paga le spettanze e le spese del
medico da essa nominato e la metà di quelle del terzo. Tuttavia, se il grado di
invalidità permanente clinicamente accertato dal Collegio medico supera di un terzo o
più quello valutato dagli Assicuratori, questi rispondono di tutte le spettanze e le
spese del Collegio medico. POLIZZA
DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE GARANZIE
RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO Art.
1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE A)
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCT) La
Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente
responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese),
per danni involontariamente causati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per
danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione
all'attività svolta. L'assicurazione
comprende altresì l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari,
accessorie, commerciali, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso nè
eccettuato) e vale sia che l'Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario sia che
operi quale esercente, conduttore, gestore o committente. L'assicurazione
vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso
di persone delle quali deve rispondere. B)
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO
(R.C.O.D.) La
Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, a titolo di
risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso i
prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, siano essi: o non
soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, o assicurati,
ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del Dlgs.23/02/2000 n° 38 per gli infortuni (escluse le malattie
professionali) da essi sofferti. Danno
biologico L'assicurazione
vale anche per gli infortuni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.
1124 cagionati ai prestatori di lavoro sopra indicati per morte, o lesioni personali di
cui l'Assicurato sia responsabile ai sensi del Codice Civile. La
validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del sinistro,
l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. Non costituisce
però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso
l'INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge
vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni
INAIL. C)
RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI Quanto
previsto con i precedenti punti A) e B), si intende esteso alla responsabilità civile
personale dei prestatori di lavoro subordinati dell'Assicurato, per danni
involontariamente cagionati a Terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative
mansioni professionali. Ciò
nei limiti dei massimali previsti in polizza per sinistro; il quale resta ad ogni effetto
unico, anche nei casi di corresponsabilità dei prestatori di lavoro con l'Assicurato o
fra di loro. Tanto
l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O.D., valgono anche per le azioni di
rivalsa esperite dall'INPS a' sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Art.
2 NON SONO CONSIDERATI TERZI : I
dipendenti iscritti all'INAIL che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio. Art.
3 ESCLUSIONI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T. L'assicurazione
non comprende i danni: A. alle cose che l'Assicurato abbia in consegna
o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, ad eccezione dei veicoli con o senza motore
sia di dipendenti che di Terzi parcheggiati nell'ambito degli stabilimenti, magazzini o
depositi di proprietà od in uso all'Assicurato; B. derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di
natanti e di aeromobili; C. cagionati da opere ed installazioni in
genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o
posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; D. cagionati da prodotti o cose in genere dopo
la consegna a Terzi e/o la loro messa in circolazione ai sensi del D.P.R. del 24.05.1988
n. 224; E. da furto; F. conseguenti ad inquinamento dell'aria,
dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi
d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in
genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; G. cagionati alle opere in costruzione, alle opere
sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori; H. alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate,
caricate o scaricate; I. a condutture ed impianti sotterranei
in genere, a fabbricati ed a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento
o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati; J. derivanti da spargimento di acque o
rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o
condutture, nonchè quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere
insalubrità dei locali; K. cagionati da veicoli a motore in genere per
i quali, in conformità alle norme della legge 24 dicembre 1969 n. 990, e del relativo
regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 973 del 24 novembre 1970 e delle
successive modifiche, l'assicurazione deve essere prestata con polizza Responsabilità
Civile Veicoli a Motore. Art.4
ESCLUSIONI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T. ed R.C.O. L'assicurazione
non comprende i danni: A. detenzione od impiego di esplosivi; B. verificatisi in connessione con
trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente
(fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). Art.
5 DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO La
garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta
nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei
danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono
esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso. Art.
6 COMMITTENZA AUTO L'assicurazione
comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art.2049 del
Codice Civile, per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di
autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in
usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La
garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate. Questa
specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della
Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e degli Stati per i quali è stata
rilasciata la Carta Verde. Art.7
DANNI A COSE TROVANTISI NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI PRESSO TERZI La
garanzia comprende i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori
che per volume o peso non possono essere rimosse. Restano
comunque esclusi i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a
qualsiasi titolo. Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro,
con il minimo di 258,30 e fino alla concorrenza massima di 103.292,00 per uno o più sinistri
verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo. Art.8
DANNI DA SOSPENSIONE OD INTERRUZIONE DI ESERCIZIO La
garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni arrecati a
Terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività
industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali
danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose
risarcibili a termini di polizza. La
presente estensione di garanzia viene prestata nell'ambito del massimale pattuito in
polizza, con un limite pari al 20% del massimale stesso. Art.9
DANNI DA INCENDIO La
garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni a
cose di Terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute ferma
l'esclusione dei danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi
titolo. Qualora
l'Assicurato abbia in corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio a
polizza del ramo incendio la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale
copertura. La
garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza con il limite del 30% del
massimale stesso. Art.
10 PRESTATORI DOPERA UTILIZZATI IN AFFITTO ( C.D. LAVORO INTERINALE) La
garanzia R.C.O. si estende ai prestatori dopera presi in affitto tramite liste
regolarmente autorizzate; tali prestatori dopera sono quindi equiparati ai
dipendenti dellAssicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori dopera
che quelli provocati a Terzi e/o dipendenti dellAssicurato. E comunque
garantita lazione di rivalsa esperita dallINPS e/o dallINAIL a sensi dellarticolo 1916 C.C.. La
garanzia è valida in quanto le retribuzioni corrisposte dallAssicurato per tali
prestatori dopera vengano comunicati alla società ai fini del calcolo del premio
insieme a quella del personale alle regolari dipendenze dellAssicurato. Art.
11 R.C. DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI La
garanzia viene estesa alla Responsabilità Civile personale del responsabile e degli
addetti del
servizio per la salute dei lavoratori di cui al D.L. 626/94. Questa
estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'Assicurato, dagli
Amministratori, dai Collaboratori, familiari o dai dipendenti
dell'Assicurato stesso. Art.
12 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In
caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto entro 30 giorni da quando ne ha
avuto conoscenza. L'inadempimento di tale
obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915
Codice Civile). Agli
effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro soggetti
all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, l'Assicurato deve denunciare
soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge
infortuni, e per il danno biologico solo quelli per i quali ha ricevuto richiesta di
risarcimento. Art.
13 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI La
Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede
stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando -
ove occorra - legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti
all'Assicurato stesso. Sono
a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro
l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in
polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora
la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra
Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La
Società non riconosce peraltro spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che
non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende nè delle spese di
giustizia penale. Art.
14 PLURALITA' DI ASSICURATI Qualora
la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in
polizza per il danno cui si riferisce
la domanda di risarcimento resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità
di più assicurati fra loro. Si precisa in ogni caso che lindennizzo massimo
corrisposto dalla Compagnia, per ogni singolo
Assicurato non potrà superare limporto complessivo di Euro 1.549.370,00=
(Unmilionecinquecentoquarantanovemila trecentosettanta 15)
OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE L'assicurazione
è valida a tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extra scolastiche e
inter-scolastiche, purché tali attività rientrino nel normale programma di studi o che
comunque siano regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici
competenti o organi autorizzati dagli stessi. A
titolo esemplificativo si possono indicare, oltre la normale attività di studi, le ore di
educazione fisica in palestra, in piscina e su campi sportivi in genere, le attività
ginnico - sportive extracurricolari, i viaggi di istruzione, le gite scolastiche (escluso
la R.C. del vettore), nonché ogni permanenza fuori dalla scuola a scopo didattico e
sportivo senza limitazione di orari e anche fuori dal territorio comunale, compresi i
pernottamenti e/o soggiorni continuativi anche all'estero, le attività di ricreazione
all'interno ed all'esterno della scuola, le visite guidate a musei, aziende e laboratori,
le attività culturali in genere, nonché agli stages alternanza scuola lavoro. 16)
ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE La
garanzia è altresì operante per: A. Le assemblee studentesche non autorizzate,
purché si svolgano all'interno della scuola; nonché alle assemblee che abbiano luogo in
locali esterni alla scuola, purché siano osservate la disposizioni della C.M. N. 312 XI
capitolo del 27 dicembre 1979 in atto di vigilanza. B. Il servizio esterno alla scuola svolto da
non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Capo d'Istituto e/o
del responsabile del servizio di segreteria. C. Le lezioni di educazione fisica e per
l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi esterni alla
scuola purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza. D. Luso di un'aula magna o di un cinema
teatro annesso alla scuola purché non aperto al pubblico a pagamento. E. Il tragitto casa-scuola e viceversa per il
tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l'orario delle lezioni, sempreché
sia configurabile una responsabilità civile a carico del Contraente, escluso comunque
ogni e qualsiasi effetto della legge 990 (Responsabilità civile delle circolazione
veicoli a motore). F. I danni che gli allievi possono arrecare al
materiale assegnato alla scuola in comodato da ditte e società diverse da Enti Pubblici. G. Le attività di prescuola e doposcuola anche nei
casi in cui la vigilanza sia prestata da personale fornito in supporto da Enti Pubblici. H. L'attività di promozione culturale e sociale
(direttiva N° 133 del 03.04.1996). I. Le attività ludico-sportive o di
avviamento alla pratica di uno sport, regolarmente deliberate dagli Organi Collegiali, ma organizzate e gestite (anche con
compiti di vigilanza) da alcuni genitori anche in assenza di personale scolastico, in
orario pomeridiano o in giornate festive, presso la struttura scolastica o presso centri
sportivi in genere. 17)
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PERSONALE L'assicurazione
copre la responsabilità personale di tutti gli operatori della scuola, degli studenti e
dei genitori membri di diritto degli organi
collegiali previsti dal DPR n. 416 del 31 maggio 1974, compresa la responsabilità civile
dei genitori in veste di accompagnatore durante gite e visite didattiche. La
Società rinuncia al diritto di surroga nei loro confronti entro i limiti del massimale
previsto per sinistro che resta, comunque, ad ogni effetto unico, anche nel caso di
corresponsabilità delle persone
sopraccitate. 18)
NOVERO DEI TERZI Si
conviene che sono considerati terzi tra loro gli studenti, il personale direttivo, docente
e non della scuola, nonché i genitori membri di diritto degli organi collegiali previsti
dal DPR n. 416 del 31 maggio 1974. 19)
COLPA GRAVE E FATTI DOLOSI L'assicurazione
è operante anche nei casi di colpa grave, nonché per la Responsabilità Civile che possa
derivare al Contraente da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. 20)
RESPONSABILITA' VERSO STUDENTI ED OPERATORI DELLA SCUOLA ASSICURATI ALL'I.N.A.I.L. L'assicurazione
comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente per i danni subiti dagli studenti e dagli operatori della scuola
obbligatoriamente assicurati INAIL pertanto la Società
risponde delle somme che il Contraente sia tenuto a pagare a titolo di
risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile verso le suddette persone ai sensi del DPR n. 1124
del 30 giugno 1965 artt. 10 e 11. Agli
effetti di tale garanzia il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha
luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni. Tale denuncia deve essere
fatta entro tre giorni da quando il Contraente ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta In
caso di apertura di procedimento penale o comunque alla ricezione di qualsiasi richiesta
di risarcimento in relazione all'infortunio, il Contraente è tenuto ad informare
tempestivamente la Società fornendo atti,
documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza e consentendo alla stessa la visione
di ogni documento relativo ai fatti interessanti l'assicurazione. 21)
PRECISAZIONI Per
le attività esterne alla scuola la garanzia si intende valida solo se il Contraente ha
predisposto per esse la sorveglianza prevista dalla normativa scolastica. La
validità del contratto avrà termine alla sua naturale scadenza, senza obbligo di
disdetta. Il
Contraente ha facoltà, per non interrompere le garanzie e le condizioni di assicurazione,
di inviare alla Società il rinnovo dell'anno successivo alle stesse modalità, in tal
caso il Contraente beneficia della proroga del pagamento
dei premi al 30° giorno dalla
scadenza a deroga delle Condizioni Generali di polizza. A
precisazione della Circolare del Ministero della P.I. n° 2170 del 30.05.96, il Contraente
ed il beneficiario, dei propri Docenti,
studenti e personale alla dipendenze, risulta essere l'Amministrazione Scolastica. L'Assicurato/Contraente
è considerato terzo nei confronti degli alunni/studenti che sono considerati Assicurati
aggiunti a tutti gli effetti. La
Compagnia rinuncia al diritto di recesso in caso di sinistro. 22)
STAGES e ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO La
garanzia è operante durante la partecipazione a "STAGES" e "ALTERNANZA
SCUOLA/LAVORO" con l'intesa che tale partecipazione può comportare esperimenti e
prove pratiche dirette. 23)
RINUNCIA ALLA RIVALSA La
società rinuncia al diritto di surroga nei confronti degli assicurati CONDIZIONE
SPECIALE A -
RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE VERSO TERZI E VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO Definizioni,
nel testo che segue, si intendono: o per
Assicurato: IL DIRIGENTE SCOLASTICO; o per
Società: Ace Insurance S.A. - N.V.; o per
R.C. verso P.A: la Responsabilità Civile che
l'Assicurato ha verso la Pubblica Amministrazione; o per
R.C. verso Terzi : la Responsabilità Civile che lAssicurato ha verso Terzi o per
massimale: l'importo massimo che la Società potrà essere chiamata a corrispondere per il
risarcimento dovuto dall'Assicurato. Art.
1 OGGETTO DELLA GARANZIA L'assicurazione,
alle condizioni tutte di cui alla presente polizza, è prestata per il DIRIGENTE
SCOLASTICO di ogni ordine e grado, sia di ruolo sia incaricato, nellesercizio delle
sue funzioni professionali, per tutte le Sedi di cui è Titolare o reggente. RESPONSABILITA
CIVILE VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE La
Società si obbliga, fino alla concorrenza del massimale di indicato nel modulo di polizza per sinistro e per anno assicurativo, a tenere
indenne l'Assicurato dallazione di rivalsa della Pubblica Amministrazione per danni
da questi provocati a terzi, anche in concorso con altri dipendenti dello Stato, nellespletamento
delle sue funzioni istituzionali di cui la Pubblica Amministrazione sia stata direttamente
chiamata a rispondere, per danni derivanti da violazione di obblighi di servizio
regolarmente accertati da organi di controllo. La
garanzia vale anche per le perdite patrimoniali che lAssicurato sia tenuto a
risarcire alla Pubblica Amministrazione per fatti colposi connessi a responsabilità di
tipo amministrativo e contabile. Tale
estensione di garanzia sarà operante per un periodo di 10 anni anche dopo la cessazione del servizio per
dimissioni volontarie o per pensionamento fino allespletamento di ogni controllo da
parte della Pubblica Amministrazione sugli atti compiuti dallAssicurato nella
sua veste di Capo dIstituto purchè il fatto commesso dallAssicurato sia
avvenuto durante il periodo di efficacia del contratto di assicurazione e semprechè la
denuncia di sinistro sia pervenuta alla Società non oltre 10 anni dalla cessazione
del contratto stesso. Sono
comunque esclusi dalla garanzia i danni derivanti da fatti dolosi commessi dallAssicurato. Esclusivamente
a titolo esemplificativo e non limitativo, si precisa che la presente garanzia si intende
operante per danni verificatisi a seguito di fatti inerenti
le funzioni di DIRIGENTE SCOLASTICO, compreso multe, ammende e sanzioni in genere ed in
particolare per : 4 Nomina di supplenti, docenti o di personale
ausiliario e amministrativo. 4 Distribuzione interna
delle cattedre. 4 Applicazione dei criteri
stabiliti dal Consiglio d'Istituto per la formazione delle classi. 4 Individuazione dei docenti
e non docenti soprannumerati in caso di contrazione dell'organico. 4 Applicazione delle norme
di legge nella compilazione dell'orario di servizio dei docenti e del personale ausiliario
e di segreteria. 4 Concessione degli esoneri
di studenti dalle lezioni di educazione disica. 4 concessione di congedi o aspettative al
personale docente e non docente. 4 Applicazione delle norme
che regolano gli scrutini trimestrali e/o quadrimestrali e gli scrutini per l'ammissione
degli studenti agli esami di maturità, nonchè gli esami previsti per gli allievi delle
scuole medie. 4 Applicazione delle norme
che regolano l'adozione dei libri di testo. 4 Applicazione delle norme
che disciplinino l'attuazione del calendario delle lezioni previste dal Ministero della
Pubblica Istruzione. 4 Applicazione delle norme
che disciplinino l'attuazione dei viaggi di istruzione in Italia e all'estero. 4 Esercizio di temporanea funzione di
ispettore, commissario per esami di qualsiasi genere, conferite dal Provveditorato agli
Studi o dal Ministero della Pubblica Istruzione. 4 Applicazione delle norme
che disciplinano i rapporti con docenti e non docenti. 4 Sono inoltre
compresi, fermo restando quanto previsto al precedente punto, i danni di cui l'Assicurato
debba rispondere per: 4 Errata indicazione per la stesura di
documenti inventariati dei beni mobili ed immobili della scuola. 4 Ammanchi nel patrimonio dei beni mobili. 4 Mancata vigilanza sull'attività del
personale Amministrativo, tecnico ed Ausiliario alla custodia dei beni della scuola. 4 Errata interpretazione delle norme di legge
che regolano la stesura e l'esercizio del bilancio contabile della scuola. 4 Errato conteggio degli stipendi delle
indennità di ogni tipo, degli scatti e delle progressioni di carriera del personale
docente e A.T.A. 4 Errato conteggio arretrati spettanti al
personale docente e A.T.A. per ricostruzione di carriera. 4 Errato conteggio delle ritenute fiscali,
contributi assicurativi e previdenziali riguardanti emolumenti di qualsiasi tipo. 4 Mancata individuazione di situazioni di
pericolo all'interno della scuola, con particolare riguardo allo stato delle strutture
edilizie e della situazione igienica; nonchè mancata vigilanza su situazioni che possono
far presagire ragionevolmente pericoli per l'incolumità fisica degli studenti, dei
docenti e non docenti e di ogni altro operatore scolastico a pieno titolo. 4 Esecuzione di delibere degli organi
collegiali. In ogni caso si precisa che la garanzia prestata si riferisce esclusivamente
alla responsabilità civile personale dell'Assicurato. Art.
2 ALTRE ASSICURAZIONI Qualora
al tempo del sinistro esistano per lo stesso rischio altre assicurazioni validamente
stipulate dall'Assicurato o da altri Contraenti anche nell'interesse di questo ultimo, la
presente garanzia è operante solo in secondo rischio oltre il massimale assicurato dalle
altre assicurazioni. CONDIZIONE
SPECIALE B -
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL DIRETTORE
DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI Definizioni,
nel testo che segue, si intendono: o Assicurato:
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI; o Società:
Ace Insurance S.A. - N.V.; o R.C.
verso la P.A.: la Responsabilità Civile che
l'Assicurato ha verso la Pubblica Amministrazione; o R.C.
verso Terzi : la Responsabilità Civile che lAssicurato ha verso Terzi . o massimale:
l'importo massimo che la Società potrà essere chiamata a corrispondere per il
risarcimento dovuto dall'Assicurato;
Art.
1 OGGETTO DELLA GARANZIA L'assicurazione,
alle condizioni tutte di cui alla presente polizza, è prestata per il DIRETTORE DEI
SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI di ogni ordine e grado, sia di ruolo sia incaricato,
nellesercizio delle sue funzioni professionali, per tutte le Sedi di cui è Titolare
o reggente. RESPONSABILITA
CIVILE VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE La
Società si obbliga inoltre, fino alla concorrenza del massimale di Euro 154.937,00 per sinistro e per anno assicurativo a tenere
indenne l'Assicurato dallazione di rivalsa della Pubblica Amministrazione per danni
da questi provocati a Terzi, anche in concorso con altri dipendenti dello Stato, nellespletamento
delle sue funzioni Istituzionali di cui la
Pubblica Amministrazione sia stata direttamente chiamata a rispondere per danni derivanti
da violazioni di obblighi di servizio regolarmente accertati da organi di controllo.La
garanzia vale anche per le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire
alla Pubblica Amministrazione per fatti colposi connessi a responsabilità di tipo
amministrativo e contabile. Art
2 VALIDITA DELLA GARANZIA LAssicurazione
vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta allAssicurato
nel corso del periodo di efficacia dellAssicurazione a condizione che tali richieste
siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 2 anni prima della
data di effetto dellAssicurazione e non siano state ancora presentate neppure alla
Pubblica Amministrazione. In
caso di cessazione volontaria dellattività o di decesso, lAssicurato o i suoi
eredi possono richiedere alla Società di poter disporre di un ulteriore massimale a
consumo per le richieste di risarcimento che pervengano nei 10 anni successivi alla data
di cessazione del Contratto semprechè il fatto che ha originato la richiesta si sia
verificato nel periodo di efficacia del Contratto stesso.
Art.
3 AMBITO TERRITORIALE A
deroga di quanto indicato nelle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione vale
per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel
territorio dello Stato Italiano. Art.
4 VINCOLO DI SOLIDARIETA' Indipendentemente
dall'eventuale sussistenza, a termini di Legge, del vincolo di solidarietà con altre
persone fisiche o giuridiche in relazione alla determinazione del fatto dannoso, la
presente copertura riguarda la sola quota di responsabilità dell'Assicurato. Art.
5 PERSONE NON CONSIDERATE TERZE Non
sono considerati Terzi, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonchè qualsiasi
altro parente affine con lui convivente. Art.
6 DELIMITAZIONI l'assicurazione
non vale per le perdite patrimoniali conseguenti a: smarrimento,
distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore nonchè per
le perdite derivanti da sottrazioni, furto, rapina o incendio. attività
svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di Amministrazione di Enti o Società. interruzione
o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali,
commerciali, artigiane, agricole o di servizi. Esclusivamente
a titolo esemplificativo e non limitativo, si precisa che la presente garanzia si intende
operante per danni verificatisi a seguito di fatti inerenti
le funzioni di DIRETTORE AMMINISTRATIVO, compreso multe, ammende e sanzioni in genere ed
in particolare per: ·
Erronea
compilazione della scheda fiscale con conseguente emissione del modello 101. ·
Retribuzione
non dovuta a personale supplente annuale, o a supplente temporaneo. ·
Liquidazione
di spese dovute ad errore di interpretazioni legislative. ·
Erroneo
versamento delle ritenute e contributi assistenziali. ·
Erronea
liquidazione dell'indennità di missione. ·
Erronea
compilazione dati contabili o fiscali su modulistica varia. ·
Errata
compilazione del registro dello stato di servizio del personale direttivo, docente e
a.t.a., con conseguente emissione di certificazione errata. ·
Errata
registrazione di documenti contabili di ogni specie, connessi con le scritture
finanziarie. ·
Mancato
completamento dei dati contabili sul registro degli assegni corrisposti a tutto il
personale amministrativo (o registro stipendi). ·
Smarrimento
di documentazione agli atti nei fascicoli personali. ·
Smarrimento
di diplomi. ·
Mancata
conservazione di atti. ·
Omissione
di una denuncia di infortunio sul registro degli infortuni. ·
Erroneo
versamento delle tasse scolastiche. ·
Errata
indicazione per la stesura di documenti inventariali dei beni mobili ed immobili della
scuola ammanchi nel patrimonio dei beni mobili. ·
Mancata
vigilanza sull'attività del personale amministrativo tecnico ed ausiliario alla custodia
dei beni della scuola. ·
Errata
interpretazione delle norme di legge che regolano la stesura e l'esercizio del bilancio
contabile della scuola. ·
Errato
conteggio degli stipendi delle indennità di ogni tipo, degli scatti e delle progressioni
di carriera del personale docente e A.T.A. Art.
7 ALTRE ASSICURAZIONI Qualora
al tempo del sinistro esistano per lo stesso rischio altre assicurazioni validamente
stipulate dall'Assicurato o da altri Contraenti anche nell'interesse di questo ultimo, la
presente garanzia è operante solo in secondo rischio oltre il massimale assicurato dalle
altre assicurazioni. Art.
8. RESPONSABILITA CIVILE PERSONALE DEGLI ALLIEVI IN ITINERE
(Opzionale) Se
espressamente richiamato nel Modulo di Polizza, la Società si obbliga altresì a tenere
indenne ciascun Allievo assicurato e conseguentemente i genitori, il tutore o chi ne
esercita la patria potestà, fino alla concorrenza del Massimale evidenziato nel Modulo di
Polizza, delle somme che lAssicurato sia tenuto a corrispondere, quale civilmente
responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte,
per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali durante il tragitto casa
scuola e viceversa, per il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo lorario
delle lezioni. La presente estensione di garanzia non vale nel caso in cui la
Responsabilità Civile sia ascrivibile a quanto disciplinato dalla legge n. 990 e
successive modificazioni, con particolare riferimento alla Assicurazione Obbligatoria RCA
di tutti i mezzi a motore; al contrario si intende estesa alla RC in cui incorra lAssicurato
per luso di biciclette o altri mezzi non assoggettati agli obblighi assicurativi
sanciti dalla legge n.990/69 e successive modificazioni, anche da parte delle persone di
cui debba rispondere . CONDIZIONE
SPECIALE C RESPONSABILITA'
CIVILE VERSO TERZI E VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL
CONSIGLIO DISTITUTO Definizioni:
nel testo che segue, si intendono: 4 per Assicurato: IL CONSIGLIO DISTITUTO 4 per Società: Ace Insurance S.A. - N.V.; 4 per R.C. verso P.A.: la
Responsabilità Civile che l'Assicurato ha verso la Pubblica Amministrazione; 4 per R.C. verso Terzi : la
Responsabilità Civile che lAssicurato ha verso Terzi 4 per massimale: l'importo massimo che la
Società potrà essere chiamata a corrispondere per il risarcimento dovuto
dall'Assicurato; 4 per franchigia: l'importo che resta a carico
dell'Assicurato per ogni sinistro nei casi previsti (R.C. verso la Pubblica
Amministrazione). Art.
1 OGGETTO DELLA GARANZIA LAssicurazione
alle condizioni tutte di cui alla presente Polizza, è prestata per il CONSIGLIO
DISTITUTO nellesercizio
delle sue funzioni professionali, per tutte le sedi di cui è titolare o reggente. RESPONSABILITA
CIVILE VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE La
Società si obbliga inoltre, con il limite
Euro 154.937,00 del massimale di polizza per
sinistro e per anno assicurativo a tenere
indenne l'Assicurato dallazione di
rivalsa della Pubblica Amministrazione per danni da questi provocati a terzi, anche in concorso con altri dipendenti dello
Stato, nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali di cui la Pubblica
Amministrazione sia stata direttamente chiamata a rispondere, per danni derivanti da
violazioni di obblighi di servizio regolarmente accertati da organi di Controllo . La
garanzia vale anche per le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire
alla Pubblica Amministrazione per fatti colposi connessi a responsabilità di tipo
amministrativo e contabile. Art.
2 VALIDITA' DELLA GARANZIA L'assicurazione
vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel
corso del periodo di efficacia dell'assicurazione a
condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere
non oltre 2 anni prima della data di effetto dell'assicurazione e non siano state ancora
presentate neppure alla Pubblica Amministrazione. In
caso di cessazione volontaria dell'attività , l'Assicurato può richiedere alla Società
di poter disporre di un ulteriore massimale a consumo per le richieste di risarcimento che
pervengano nei dieci anni successivi alla data di cessazione del contratto sempreché il
fatto che ha originato la richiesta si sia
verificato nel periodo di efficacia del contratto stesso. Art.
3 AMBITO TERRITORIALE A
deroga di quanto indicato nelle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione vale
per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel
territorio dello Stato Italiano. Art.
4 VINCOLO DI SOLIDARIETA' Indipendentemente
dall'eventuale sussistenza, a termini di Legge, del vincolo di solidarietà con altre
persone fisiche o giuridiche in relazione alla determinazione del fatto dannoso, la
presente copertura riguarda la sola quota di responsabilità dell'Assicurato. Art.
5 PERSONE NON CONSIDERATE TERZE Non
sono considerati Terzi, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonchè qualsiasi
altro parente affine con lui convivente. Art.
6 DELIMITAZIONI 4 L'assicurazione non vale
per le perdite patrimoniali conseguenti a: 4 smarrimento, distruzione o
deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore nonchè per le perdite
derivanti da sottrazioni, furto, rapina o incendio. 4 attività svolta dall'Assicurato quale
componente di consigli di Amministrazione di Enti o Società. 4 interruzione o sospensione totale o
parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane,
agricole o di servizi. Esclusivamente
a titolo esemplificativo e non limitativo, si precisa che la presente garanzia si intende
operante per danni verificatisi a seguito di fatti inerenti i Poteri del Consiglio
d'Istituto, comprese multe, ammende e sanzioni in genere. 1)
Al consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative: 1. all'accettazione
e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni; 2. alla
costituzione di fondazioni; 3. all'accensione
di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale; 4. ai
contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su
beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di
alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni,
della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione
del bene; 5. all'adesione
a reti di scuole e consorzi; 6. all'utilizzazione
economica delle opere dell'ingegno; 7. alla
partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie,
enti, Università, soggetti pubblici o privati. 2)
Al consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri
e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente delle seguenti attività
negoziali: A.
contratti di sponsorizzazione; B.
contratti di locazione di immobili appartenenti alla
istituzione scolastica; C.
utilizzazione di
locali, beni o siti informatici appartenenti alla istituzione scolastica da parte di
soggetti terzi; D.
convenzioni
relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi; E.
alienazione di
beni prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate; F.
contratti di prestazione d'opera con esperti per
particolari attività ed insegnamenti; G.
destinazione dei
fondi trasferiti dagli enti locali per assicurare il diritto allo studio; H.
partecipazione a
progetti internazionali. Nei
casi specificamente individuati dal comma 1) l'esercizio dei poteri di gestione è
subordinato alla previa deliberazione del consiglio d'istituto. In tali casi, il dirigente
non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal
consiglio d'istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente ha il potere di recedere,
rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica. Procedura
ordinaria di contrattazione 1. Per le attività di contrattazione
riguardanti acquisti e forniture eccedenti il limite di spesa di Euro 2000 quando non risulti altrimenti disposto dalle
norme di cui al capo secondo del presente titolo, il dirigente procede alla scelta del
contraente previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente
interpellate. 2. L'invito a presentare un'offerta deve
contenere l'esatta indicazione delle prestazioni contrattuali nonché i termini e le
modalità di esecuzione e di pagamento. 3. L'osservanza dell'obbligo
di cui al presente articolo è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri
operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento dell'istituto. 4. E' sempre possibile il ricorso alle
procedure di gara disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato. 5. Le istituzioni scolastiche sono tenute ad
osservare le norme dell'Unione Europea. 6. Le funzioni di ufficiale rogante, per la
stipula degli atti che richiedono la forma pubblica, sono esercitate dal funzionario
appositamente designato dal competente Ufficio scolastico. Art.
7 ALTRE ASSICURAZIONI Qualora
al tempo del sinistro esistano per lo stesso rischio altre assicurazioni validamente
stipulate dall'Assicurato o da altri Contraenti anche nell'interesse di questo ultimo, la
presente garanzia è operante solo in secondo rischio oltre il massimale assicurato dalle
altre assicurazioni. CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA
COMUNI A TUTTE LE SEZIONI ART. 1 DECORRENZA
DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO. L'assicurazione decorre dalle ore
24 del giorno indicato dal Contratto e/o da quello della comunicazione di Copertura
Provvisoria inviata alla Scuola da
AMBIENTESCUOLA® Srl La Comunicazione di Copertura
Provvisoria è, a TUTTI GLI EFFETTI valida ed efficace, sino allemissione ed
al perfezionamento del corrispondente contratto. Il premio dovrà essere
corrisposto, in via esclusiva a AMBIENTESCUOLA® Srl oppure ACE Insurance S.A.-N.V., entro 30 giorni
della decorrenza della polizza. Trascorso tale periodo la polizza
rimarrà sospesa e si riattiverà alle ore 24 del giorno che sarà corrisposto il premio. Il premio è sempre determinato
per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata minore, ed
è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO
A parziale deroga dellarticolo
1899 del Codice Civile, il presente contratto non è soggetto a tacita proroga e cessa
alla naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Il contraente ha facoltà di richiedere
agli stessi assicuratori il rinnovo della copertura per un ulteriore anno e, se accordato,
il contraente beneficia di una proroga del pagamento premi di 30 giorni dalla data di
inizio della nuova polizza. ART. 3 COMUNICAZIONE DEL
NUMERO DEGLI ASSICURATI Il Contraente dichiara, allatto
del perfezionamento del presente contratto, il numero delle persone da assicurare pagando
il premio dovuto. Il numero degli Assicurati
indicato nella Copertura Provvisoria può avere, senza pregiudicare la validità
della stessa, carattere puramente indicativo in attesa che venga determinato il numero
definitivo: a) degli alunni così come
risultante del Registro degli Iscritti che la scuola si impegna ad esibire a semplice
richiesta. b) del personale scolastico che ha
versato il premio corrispondente, come da elenco che la scuola si impegna a fornire entro
30 giorni dalla decorrenza della richiesta di copertura. Qualora il numero delle persone dichiarato dalla Contraente
ed inserito nel contratto, sia inferiore a quello effettivo, le garanzie previste dalla
presente polizza saranno comunque prestate a tutti gli Assicurati usufruenti le garanzie
semprechè il premio pro capite sia stato versato: da almeno il 97 per cento della
totalità delle persone da assicurare relativamente agli alunni, per il personale
scolastico è ammessa la richiesta di tre inclusioni a titolo gratuito. Solo in caso
diverso si applicherà larticolo 1898 del codice civile, ultimo comma (regola
proporzionale). La scuola si impegna a comunicare
ogni successivo inserimento, che avrà effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella
richiesta (purchè non antecedente il giorno della comunicazione medesima). Alla fine dellanno
scolastico verrà emessa da AMBIENTESCUOLA®, appendice di premio relativa ai
successivi inserimenti, che la scuola si impegna
a pagare immediatamente. Tutti gli studenti neoiscritti al nuovo anno
scolastico sono automaticamente assicurati fino alla naturale scadenza della polizza in
corso senza versamento di premio. Si intendono automaticamente assicurati, senza
versamento di premio, i supplenti di quei docenti che hanno pagato il premio di copertura;
è data comunque facoltà a quei supplenti i cui insegnanti non hanno versato il premio,
di assicurarsi alle stesse condizioni. ART. 4 VALIDITÀ
TERRITORIALE La presente assicurazione è
valida in tutto il mondo. Art. 5 - DICHIARAZIONI
DELL'ASSICURATO/CONTRAENTE La Società presta la garanzia e
ne determina il premio in base alle dichiarazioni fornite dall'Assicurato/Contraente,
che pertanto deve manifestare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del
rischio. Dichiarazioni inesatte o reticenze
possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia
il recesso o l'annullamento del contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892 e
1893 del C.C. ART. 6 - FORO COMPETENTE. Foro competente é esclusivamente
quello del luogo di residenza o sede del Convenuto. |