TITOLO I
- COMPOSIZIONE
ART. 1
Il Consiglio dIstituto
dellI.T.G. A. PALLADIO di Treviso è composto da 19 componenti di cui 8
rappresentanti del personale insegnante, 2 del personale non insegnante, 4 rappresentanti
dei genitori degli alunni e 4 rappresentanti degli studenti eletti rispettivamente in seno
alle relative componenti.
Il Dirigente Scolastico dellIstituto
fa parte del C.d.I. come membro di diritto.
ART. 2
I membri eletti
i quali non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute ordinarie del C.d.I. o che
decadano per altre cause, vengono surrogati con le modalità previste dallart. 22
del D.P.R. n. 416 del 31.05.1974.
Alle sedute del C.d.I. partecipa il
D.S.G.A. dellIstituto se richiesto dal Presidente e dal Dirigente Scolastico.
ART. 3
I membri
decaduti in base a quanto previsto dallart. 2 rimangono in carica fino alla nomina
del membro surrogato.
ART. 4
Le dimissioni
dalla carica di componente del C.d.I. vanno presentate per iscritto e con motivazioni al
Presidente del C.d.I. e devono essere ratificate dal Consiglio stesso.
TITOLO II
- ATTRIBUZIONI
ART. 5
Il C.d.I.
delibera sulle materie previste dallart. 6 del D.P.R. n. 416 del 31.05.1974 e dal
D.I. n. 44 del 1/02/01 sia su propria iniziativa sia su proposta della G.E.
ART. 6
E compito
del C.d.I. determinare i criteri, le modalità e le formulazioni ai quali deve attenersi
la G.E., nel predisporre i lavori del C., nellavanzare proposte al C. stesso e nelleseguirne
le delibere.
TITOLO III
- PRESIDENTE
ART. 7
Il C.d.I. è
presieduto da uno dei suoi membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni,
a maggioranza assoluta dei suoi componenti nella prima votazione e a maggioranza relativa
dei votanti nella successiva.
ART. 8
Il C.d.I.
elegge, con le stesse modalità di cui al precedente art. 7, un V. Presidente il quale
sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.
ART. 9
Solo il
Presidente non può far parte della G.E..
ART. 10
Il Presidente o
chi lo sostituisce presiede le riunioni, dirige e modera le discussioni, fa osservare la
legge e il regolamento, concede la parola, pone le questioni relative allo.d.g.,
proclama il risultato delle votazioni, provvede al buon andamento dei lavori del
Consiglio, convoca il C.d.I. secondo le norme del regolamento, firma i verbali delle
sedute congiuntamente al Segretario.
Il Presidente vigila affinché le date e i
tempi di convocazione del C.d.I. siano quelli previsti dalle vigenti norme, che lo.d.g.
rimanga tale e che eventuali aggiunte ad esso vengano messe in coda salvo casi
particolari. Vigila inoltre sui tempi dintervento dei consiglieri affinché non si
prolunghino più del dovuto.
TITOLO IV
-
SEGRETARIO
ART. 11
Le funzioni di
Segretario sono affidate dal Presidente ad uno dei membri del Consiglio stesso.
ART. 12
Il Segretario ha
la responsabilità della redazione del verbale che firma congiuntamente al Presidente.
Il Segretario firma la copia integrale
delle deliberazioni adottate dal C.d.I. e la consegna entro 5 gg. al Dirigente Scolastico
che cura laffissione allalbo e la esecuzione delle stesse.
TITOLO V
- CONSIGLIERI
ART. 13
I Consiglieri,
previa richiesta al Dirigente Scolastico dellIstituto, hanno facoltà di accedere a
tutti quegli atti la cui visione ritenessero opportuna per questioni inerenti lo.d.g..
TITOLO VI
- CONVOCAZIONE
ART. 14
Il C.d.I. si
riunisce in seduta ordinaria di regola una volta al mese; in seduta straordinaria o di
urgenza ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei Consiglieri elettivi, rappresentanti almeno due componenti o lo
richiedano almeno i due terzi di una componente. La seduta durgenza può essere
richiesta anche al Presidente della G.E.
ART. 15
Lavviso di
convocazione ordinaria o straordinaria deve essere inviato ai Consiglieri almeno cinque
giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione deve riportare
integralmente lo.d.g.. Copia della convocazione verrà affissa in apposito albo dellIstituto.
Alla convocazione, viene allegata la documentazione utile per il normale svolgimento della
riunione che deve essere consegnata per tempo a tutti i membri del Consiglio stesso. La
documentazione, in ogni caso, è normalmente consultabile nei 5 giorni antecedenti la
convocazione presso lufficio di segreteria.
ART. 16
Quando la seduta
straordinaria riveste carattere durgenza deve essere convocata il giorno successivo
alla presentazione della richiesta e la seduta deve essere tenuta entro il 5° giorno
feriale dalla data di presentazione della richiesta stessa.
TITOLO VII
- SEDUTA
ART. 17
La riunione è
dichiarata aperta quando sia presente il numero legale dei Consiglieri. Costituisce il
numero legale la presenza di almeno metà più uno dei Consiglieri in carica.
Decorsi 30 minuti dallora indicata,
in assenza di numero legale, si dichiara deserta la seduta del Consiglio.
In tal caso il Presidente deve riunire il
Consiglio entro cinque giorni da quello in cui la riunione è andata deserta.
ART. 18
Accertata la
presenza del numero legale, il Presidente dichiara valida la riunione e fa dar lettura del
verbale della seduta precedente da approvare da parte del Consiglio.
ART. 19
Per quanto
attiene alla pubblicità delle sedute del C.d.I. si fa esplicito riferimento a quanto
disposto dagli articoli 2, 3, 4, 5 della Legge 11.10.1977 n. 748.
ART. 20
I rappresentanti
di cui allart. 5 della legge 11.10.1977 n. 748 saranno invitati a partecipare alle
riunioni del C.d.I. con lettera personale scritta e affissa in copia allalbo dellIstituto.
TITOLO VIII
- DISCUSSIONI
ART. 21
Il C.d.I. non
può deliberare su oggetti che non siano posti allo.d.g.. Gli argomenti vanno
trattati, secondo lo.d.g. indicato nellavviso di convocazione, salvo eventuali
variazioni, proposte allinizio della seduta da uno o più Consiglieri, e approvato a
maggioranza.
ART. 22
Ogni argomento,
proposto da almeno tre Consiglieri e presentato al Presidente del C.d.I. tramite il
Presidente della G.E. almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione del
Consiglio, verrà iscritto allo.d.g. della seduta stessa.
ART. 23
Prima dellapertura
della seduta ordinaria o straordinaria o durante le medesime, ciascun Consigliere che
intenda fare proposte, le presenterà possibilmente scritte e firmate.
ART. 24
La seduta non
può essere chiusa prima che il Consiglio abbia deliberato su tutti i punti dello.d.g..
La proposta di rinvio della discussione formulata dal Presidente o da almeno tre
Consiglieri è sottoposta al voto del Consiglio.
ART. 25
La votazione
relativa al rinvio si terrà per alzata di mano e la delibera relativa avverrà secondo le
modalità dellart. 29 del presente regolamento. La seduta successiva deve avvenire
entro 8 giorni dalla data di rinvio.
ART. 26
Prima di ogni
votazione ciascun Consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per dichiarazione di
voto che deve essere contenuta nel limite massimo di cinque minuti.
Quando si procede a votazione per
scrutinio segreto non sono ammesse dichiarazioni di voto.
ART. 27
Il Presidente da
la parola nellordine della domanda salvo che taluno degli iscritti dichiari di
cedere il proprio turno ad altri. In ogni caso ha la precedenza chi chiede la parola per
mozione dordine. Il Presidente può richiamare allargomento loratore che
se ne discosti. Non sono ammesse discussioni o spiegazioni o dialoghi tra i Consiglieri
nel corso degli interventi. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua
continuazione da una seduta allaltra.
ART. 28
E mozione
dordine il richiamo alla legge o al regolamento, nonché il rilievo sul modo o lordine
con i quali sia stata posta la questione dibattuta o si intenda procedere alla votazione.
Sulla ammissione della mozione dordine decide il Consiglio.
TITOLO IX
- VOTAZIONE
DELIBERAZIONE
ART. 29
Le deliberazioni
del C.d.I. devono essere adottate a maggioranza di voti dai membri presenti e, di norma,
con voto palese, espresso per appello nominale o per alzata di mano. In caso di parità di
voti prevale quello del Presidente. Su proposta della maggioranza dei Consiglieri, le
deliberazioni, potranno essere assunte con voto segreto. In questo caso lassemblea
provvederà alla nomina di tre scrutatori. In caso di parità di voti, la proposta non è
accolta.
ART. 30
Le deliberazioni
sono adottata a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo disposizioni
speciali che prescrivono diversamente. La votazione per scrutinio segreto è sempre
prevista quando si faccia questione di persone.
TITOLO X
- PUBBLICITA
ART. 31
Gli atti del
C.d.I. sono pubblicati in apposito albo dellIstituto, entro otto giorni dalla
relativa seduta del Consiglio e rimangono affissi per 10 giorni. Di ogni affissione allalbo
verrà data comunicazione tramite comunicato interno a cura del Presidente dalla G.E.. Non
sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo richiesta
esplicita da parte dellinteressato.
La pubblicazione degli atti del C.d.I.
deve avvenire mediante affissione della copia integrale
sottoscritta dal Segretario del testo delle deliberazioni adottate entro 8
giorni dalla relativa seduta.
TITOLO XI
- COMMISSIONE
ART. 32
Le iniziative
del C.d.I. possono concretizzarsi con lausilio di specifiche commissioni. La
Commissione è uno strumento operativo al servizio del C.d.I., che ha la funzione di
studiare specifici oggetti di eventuali proposte da sottoporre successivamente al C.d.I.
cui compete per legge di deliberare in merito.
ART. 33
Le Commissioni
istituite dal C.d.I. devono essere composte in numero dispari, da membri nominati dal
Consiglio stesso fra tutte le sue componenti e queste devono dichiarare la propria
disponibilità o leventuale rinuncia.
Le riunioni delle Commissioni sono
considerate valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei membri. Le
Commissioni sono presiedute da un membro del Consiglio.
ART. 34
Le risultanze
dei lavori delle Commissioni verranno presentate al Consiglio in ununica proposta o
in più proposte quando vi sia stata discordanza di pareri. Le deliberazioni definitive
restano di competenza del C.d.I.
ART. 35
Il C.d.I. deve
fissare il termine ultimo per la presentazione ai Consiglieri della proposta da parte
della Commissione.
ART. 36
Per quanto non
previsto dal presente regolamento decide il Consiglio a maggioranza dei due terzi dei
votanti.
ART. 37
Ogni modifica al
presente regolamento deve essere discussa dal C.d.I. e approvata a maggioranza dei due
terzi dei componenti del Consiglio stesso. |