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REGOLAMENTO    RIUNIONI CONSIGLIO  D’ISTITUTO  a.s. 2003-04

TITOLO I             - COMPOSIZIONE

 ART. 1             Il Consiglio d’Istituto dell’I.T.G. “A. PALLADIO” di Treviso è composto da 19 componenti di cui 8 rappresentanti del personale insegnante, 2 del personale non insegnante, 4 rappresentanti dei genitori degli alunni e 4 rappresentanti degli studenti eletti rispettivamente in seno alle relative componenti.

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto fa parte del C.d.I. come membro di diritto.

 ART. 2             I membri eletti i quali non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute ordinarie del C.d.I. o che decadano per altre cause, vengono surrogati con le modalità previste dall’art. 22 del D.P.R. n. 416 del 31.05.1974.

Alle sedute del C.d.I. partecipa il D.S.G.A. dell’Istituto se richiesto dal Presidente e dal Dirigente Scolastico.

 ART. 3             I membri decaduti in base a quanto previsto dall’art. 2 rimangono in carica fino alla nomina del membro surrogato.

            ART. 4             Le dimissioni dalla carica di componente del C.d.I. vanno presentate per iscritto e con motivazioni al Presidente del C.d.I. e devono essere ratificate dal Consiglio stesso.

 TITOLO II             - ATTRIBUZIONI

 ART. 5             Il C.d.I. delibera sulle materie previste dall’art. 6 del D.P.R. n. 416 del 31.05.1974 e dal D.I. n. 44 del 1/02/01 sia su propria iniziativa sia su proposta della G.E.

 ART. 6             E’ compito del C.d.I. determinare i criteri, le modalità e le formulazioni ai quali deve attenersi la G.E., nel predisporre i lavori del C., nell’avanzare proposte al C. stesso e nell’eseguirne le delibere.

 TITOLO III             - PRESIDENTE

 ART. 7             Il C.d.I. è presieduto da uno dei suoi membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni, a maggioranza assoluta dei suoi componenti nella prima votazione e a maggioranza relativa dei votanti nella successiva.

 ART. 8             Il C.d.I. elegge, con le stesse modalità di cui al precedente art. 7, un V. Presidente il quale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.

 ART. 9             Solo il Presidente non può far parte della G.E..        

ART. 10             Il Presidente o chi lo sostituisce presiede le riunioni, dirige e modera le discussioni, fa osservare la legge e il regolamento, concede la parola, pone le questioni relative all’o.d.g., proclama il risultato delle votazioni, provvede al buon andamento dei lavori del Consiglio, convoca il C.d.I. secondo le norme del regolamento, firma i verbali delle sedute congiuntamente al Segretario.

Il Presidente vigila affinché le date e i tempi di convocazione del C.d.I. siano quelli previsti dalle vigenti norme, che l’o.d.g. rimanga tale e che eventuali aggiunte ad esso vengano messe in coda salvo casi particolari. Vigila inoltre sui tempi d’intervento dei consiglieri affinché non si prolunghino più del dovuto.

 TITOLO IV             - SEGRETARIO 

ART. 11             Le funzioni di Segretario sono affidate dal Presidente ad uno dei membri del Consiglio stesso.

 ART. 12             Il Segretario ha la responsabilità della redazione del verbale che firma congiuntamente al Presidente.

Il Segretario firma la copia integrale delle deliberazioni adottate dal C.d.I. e la consegna entro 5 gg. al Dirigente Scolastico che cura l’affissione all’albo e la esecuzione delle stesse.

 TITOLO V             - CONSIGLIERI

 ART. 13             I Consiglieri, previa richiesta al Dirigente Scolastico dell’Istituto, hanno facoltà di accedere a tutti quegli atti la cui visione ritenessero opportuna per questioni inerenti l’o.d.g..

 TITOLO VI             - CONVOCAZIONE

 ART. 14             Il C.d.I. si riunisce in seduta ordinaria di regola una volta al mese; in seduta straordinaria o di urgenza ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei Consiglieri elettivi,  rappresentanti almeno due componenti o lo richiedano almeno i due terzi di una componente. La seduta d’urgenza può essere richiesta anche al Presidente della G.E.

 ART. 15             L’avviso di convocazione ordinaria o straordinaria deve essere inviato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione deve riportare integralmente l’o.d.g.. Copia della convocazione verrà affissa in apposito albo dell’Istituto. Alla convocazione, viene allegata la documentazione utile per il normale svolgimento della riunione che deve essere consegnata per tempo a tutti i membri del Consiglio stesso. La documentazione, in ogni caso, è normalmente consultabile nei 5 giorni antecedenti la convocazione presso l’ufficio di segreteria.

 ART. 16             Quando la seduta straordinaria riveste carattere d’urgenza deve essere convocata il giorno successivo alla presentazione della richiesta e la seduta deve essere tenuta entro il 5° giorno feriale dalla data di presentazione della richiesta stessa.

TITOLO VII             - SEDUTA 

ART. 17             La riunione è dichiarata aperta quando sia presente il numero legale dei Consiglieri. Costituisce il numero legale la presenza di almeno metà più uno dei Consiglieri in carica.

Decorsi 30 minuti dall’ora indicata, in assenza di numero legale, si dichiara deserta la seduta del Consiglio.

In tal caso il Presidente deve riunire il Consiglio entro cinque giorni da quello in cui la riunione è andata deserta.

 ART. 18             Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara valida la riunione e fa dar lettura del verbale della seduta precedente da approvare da parte del Consiglio.

 ART. 19             Per quanto attiene alla pubblicità delle sedute del C.d.I. si fa esplicito riferimento a quanto disposto dagli articoli 2, 3, 4, 5 della Legge 11.10.1977 n. 748.

 ART. 20             I rappresentanti di cui all’art. 5 della legge 11.10.1977 n. 748 saranno invitati a partecipare alle riunioni del C.d.I. con lettera personale scritta e affissa in copia all’albo dell’Istituto.

TITOLO VIII             - DISCUSSIONI

 ART. 21             Il C.d.I. non può deliberare su oggetti che non siano posti all’o.d.g.. Gli argomenti vanno trattati, secondo l’o.d.g. indicato nell’avviso di convocazione, salvo eventuali variazioni, proposte all’inizio della seduta da uno o più Consiglieri, e approvato a maggioranza. 

ART. 22             Ogni argomento, proposto da almeno tre Consiglieri e presentato al Presidente del C.d.I. tramite il Presidente della G.E. almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio, verrà iscritto all’o.d.g. della seduta stessa.

 ART. 23             Prima dell’apertura della seduta ordinaria o straordinaria o durante le medesime, ciascun Consigliere che intenda fare proposte, le presenterà possibilmente scritte e firmate.

 ART. 24             La seduta non può essere chiusa prima che il Consiglio abbia deliberato su tutti i punti dell’o.d.g.. La proposta di rinvio della discussione formulata dal Presidente o da almeno tre Consiglieri è sottoposta al voto del Consiglio.

 ART. 25             La votazione relativa al rinvio si terrà per alzata di mano e la delibera relativa avverrà secondo le modalità dell’art. 29 del presente regolamento. La seduta successiva deve avvenire entro 8 giorni dalla data di rinvio.

 ART. 26             Prima di ogni votazione ciascun Consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per dichiarazione di voto che deve essere contenuta nel limite massimo di cinque minuti.

Quando si procede a votazione per scrutinio segreto non sono ammesse dichiarazioni di voto.

 ART. 27             Il Presidente da la parola nell’ordine della domanda salvo che taluno degli iscritti dichiari di cedere il proprio turno ad altri. In ogni caso ha la precedenza chi chiede la parola per mozione d’ordine. Il Presidente può richiamare all’argomento l’oratore che se ne discosti. Non sono ammesse discussioni o spiegazioni o dialoghi tra i Consiglieri nel corso degli interventi. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all’altra.

 ART. 28             E’ mozione d’ordine il richiamo alla legge o al regolamento, nonché il rilievo sul modo o l’ordine con i quali sia stata posta la questione dibattuta o si intenda procedere alla votazione. Sulla ammissione della mozione d’ordine decide il Consiglio.

 TITOLO IX             - VOTAZIONE – DELIBERAZIONE

 ART. 29             Le deliberazioni del C.d.I. devono essere adottate a maggioranza di voti dai membri presenti e, di norma, con voto palese, espresso per appello nominale o per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Su proposta della maggioranza dei Consiglieri, le deliberazioni, potranno essere assunte con voto segreto. In questo caso l’assemblea provvederà alla nomina di tre scrutatori. In caso di parità di voti, la proposta non è accolta.

 ART. 30             Le deliberazioni sono adottata a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo disposizioni speciali che prescrivono diversamente. La votazione per scrutinio segreto è sempre prevista quando si faccia questione di persone.

  TITOLO X             - PUBBLICITA’

 ART. 31             Gli atti del C.d.I. sono pubblicati in apposito albo dell’Istituto, entro otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio e rimangono affissi per 10 giorni. Di ogni affissione all’albo verrà data comunicazione tramite comunicato interno a cura del Presidente dalla G.E.. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo richiesta esplicita da parte dell’interessato.

La pubblicazione degli atti del C.d.I. deve avvenire mediante affissione della copia integrale   sottoscritta dal Segretario del testo delle deliberazioni adottate entro 8 giorni dalla relativa seduta. 

 TITOLO XI             - COMMISSIONE

ART. 32             Le iniziative del C.d.I. possono concretizzarsi con l’ausilio di specifiche commissioni. La Commissione è uno strumento operativo al servizio del C.d.I., che ha la funzione di studiare specifici oggetti di eventuali proposte da sottoporre successivamente al C.d.I. cui compete per legge di deliberare in merito.

 ART. 33             Le Commissioni istituite dal C.d.I. devono essere composte in numero dispari, da membri nominati dal Consiglio stesso fra tutte le sue componenti e queste devono dichiarare la propria disponibilità o l’eventuale rinuncia.

Le riunioni delle Commissioni sono considerate valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei membri. Le Commissioni sono presiedute da un membro del Consiglio.

 ART. 34             Le risultanze dei lavori delle Commissioni verranno presentate al Consiglio in un’unica proposta o in più proposte quando vi sia stata discordanza di pareri. Le deliberazioni definitive restano di competenza del C.d.I.

 ART. 35             Il C.d.I. deve fissare il termine ultimo per la presentazione ai Consiglieri della proposta da parte della Commissione.

 ART. 36             Per quanto non previsto dal presente regolamento decide il Consiglio a maggioranza dei due terzi dei votanti.

 ART. 37             Ogni modifica al presente regolamento deve essere discussa dal C.d.I. e approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso.