1. Salvo quanto previsto dall'art. 137 del presente decreto
legislativo, ai sensi dell'art. 128 della Costituzione sono
attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria
superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di
scuola, i compiti e le funzioni concernenti:
a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di
scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle
istituzioni scolastiche;
c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione
per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle
attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
f) le iniziative e le attivitā di promozione relative all'ambito
delle funzioni conferite;
g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo
scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello
territoriale.
2. I comuni, anche in collaborazione con le comunitā montane e le
province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria
competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni
scolastiche, iniziative relative a:
a) educazione degli adulti;
b) interventi integrati di orientamento scolastico e
professionale;
c) azioni tese a realizzare le pari opportunitā di istruzione;
d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e
la continuitā in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini
di scuola;
e) interventi perequativi;
f) interventi integrati di prevenzione della dispersione
scolastica e di educazione alla salute.
3. La risoluzione dei conflitti di competenze č conferita alle
province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola
materna e primaria, la cui risoluzione č conferita ai comuni.
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