Decreto Ministeriale Del Lavoro
 8 Aprile 1998

Articoli:1-6
 
 
l Ministro del lavoro e della previdenza sociale:
Vista la legge n. 196 del 24 giugno 1997 recante disposizioni in
materia di promozione dell'occupazione; Visto l'art. 16 della legge
24 giugno 1997, n. 196 citata, recante disposizioni in materia di
apprendistato; Visto il secondo comma del suindicato art. 16 legge 24
giugno 1997, n. 196, concernente l'emanazione di disposizioni
riguardanti i contenuti formativi delle attività di formazione degli
apprendisti; Sentito il parere delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul
piano nazionale e le regioni; Vista la proposta del comitato
istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
18 novembre 1996; Sentito il parere della Conferenza Stato-regioni;
Decreta:

Art. 1. 1. I contenuti delle attività formative per apprendisti
esterne all'azienda di cui all'art. 16, secondo comma, della legge 24
giugno 1997, n. 196, e le competenze da conseguire mediante
l'esperienza di lavoro sono definiti, per ciascuna figura
professionale o gruppi di figure professionali, con riferimento ai
diversi settori produttivi, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro della pubblica
istruzione, sentito il parere della Conferenza Stato-regioni.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, con l'assistenza
tecnica dell'ISFOL e con la partecipazione delle regioni, entro sei
mesi dalla data del presente decreto, sulla base degli accordi tra i
rappresentanti delle organizzazioni nazionali datoriali e sindacali
di categoria aderenti alle confederazioni comparativamente più
rappresentative.

Art. 2. 1. Le attività formative per apprendisti sono strutturate
in forma modulare. I contenuti della formazione esterna all'azienda,
tra loro connessi e complementari e finalizzati alla comprensione dei
processi lavorativi, sono articolati come segue:
a) contenuti a carattere trasversale, riguardanti il recupero
eventuale di conoscenze linguistico-matematiche, i comportamenti
relazionali, le conoscenze organizzative e gestionali e le conoscenze
economiche (di sistema, di settore ed aziendali); in questo contesto
una parte dell'attività formativa dovrà essere riservata anche alla
disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro,
alle misure collettive di prevenzione ed ai modelli operativi per la
tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro;
b) contenuti a carattere professionalizzante di tipo
tecnico-scientifico ed operativo differenziati in funzione delle
singole figure professionali; in questo ambito saranno sviluppati
anche i temi della sicurezza sul lavoro e dei mezzi di protezione
individuali, propri della figura professionale in esame.
2. Ai contenuti di cui al punto a) non potrà essere destinato un
numero di ore inferiore al trentacinque per cento del monte di ore
destinato alla formazione esterna. La formazione sui contenuti di
carattere scientifico, economico, e trasversale dovrà essere svolta
nelle strutture regionali di formazione professionale ed anche nelle
strutture scolastiche, accreditate ai sensi dell'art. 17 comma 1,
lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196. Specificazione dei
contenuti, durata dei moduli e modalità di svolgimento possono essere
definiti dalla contrattazione collettiva.
3. La formazione esterna all'azienda, purchè debitamente
certificata ai sensi del successivo art. 5, ha valore di credito
formativo nell'ambito del sistema formativo integrato, anche in vista
di eventuali iniziative formative di completamento dell'obbligo, ed è
evidenziata nel curriculum del lavoratore. Qualora vi sia
interruzione del rapporto di apprendistato prima della scadenza
prevista, le conoscenze acquisite potranno essere certificate come
crediti formativi.

Art. 3. 1. In caso di riassunzione presso altro datore di lavoro in
qualità di apprendisti per lo stesso profilo professionale, coloro
che abbiano già svolto le attività formative indicate al punto a) del
primo comma dell'articolo precedente sono esentati dalla frequenza
dei moduli formativi già completati, purchè siano in grado di
dimostrare l'avvenuta partecipazione ai corsi.
2. Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo
o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto
all'attività da svolgere gli accordi tra le parti sociali definiscono
nello specifico i casi di impegno formativo ridotto, i relativi
contenuti formativi e le durate dell'apprendistato.

Art. 4. 1. Le imprese che hanno nel proprio organico apprendisti
indicano alla regione la persona che svolge funzioni di tutore, al
fine di assicurare il necessario raccordo tra l'apprendimento sul
lavoro e la formazione esterna.
2. Nelle imprese con meno di quindici dipendenti e, comunque, nelle
imprese artigiane la funzione di tutore può essere ricoperta anche
dal titolare dell'impresa.
3. I decreti di cui all'art. 1, tenuto conto delle proposte
concordate tra le parti sociali, determinano le esperienze
professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore e
gli eventuali momenti formativi per l'acquisizione delle medesime,
salva la fattispecie di cui al comma 2.
4. Le imprese che abbiano alle proprie dipendenze apprendisti
debbono conservare per cinque anni la documentazione relativa
all'attività formativa svolta.

Art. 5. 1. Al termine del periodo di apprendistato il datore di
lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore,
dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente
in materia di servizi all'impiego. Copia dell'attestato è consegnato
al lavoratore.
2. La regione regolamenta le modalità di certificazione dei
risultati dell'attività formativa svolta, secondo quanto previsto
dall'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
3. Le regioni possono predisporre, anche con il concorso degli enti
bilaterali, iniziative per la effettuazione di bilanci di competenze
professionali dei lavoratori di cui al presente decreto.

Art. 6. 1. Al fine di promuovere iniziative di formazione
professionale per apprendisti, coerenti con le finalità del presente
decreto, sono avviate sperimentazioni sulla base degli accordi
collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali aderenti alle
confederazioni comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale attivando il cofinanziamento comunitario nei limiti delle
disponibilità esistenti, fermo restando quanto previsto in materia di
agevolazioni contributive all'art. 16, comma 2, della legge 24 giugno
1997, n. 196.

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