DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO 
del 25 MARZO 1998, n°142

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 Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:
Vista la legge del 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in
materia di promozione dell'occupazione e in particolare l'art. 18
della predetta legge 24 giugno 1997, n. 196, contenente disposizioni
in materia di tirocini formativi e di orientamento, il cui primo
comma stabilisce che, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica da adottarsi ai sensi dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni attuative;
Ritenuto di dare attuazione a tale prescrizione; Udito il parere del
Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998; Considerato che criteri e
modalità dei rimborsi di cui all'art. 9, comma 1, lettere a) e b),
del presente regolamento non possono costituire oggetto di disciplina
regolamentare, essendo per essi prevista separata decretazione
successiva al regolamento medesimo, a norma dell'art. 18, comma 1,
lettera g), e dell'art. 26, comma 6, della sopracitata legge n. 196
del 1997, anche in considerazione della necessità di verificare le
risorse finanziarie preordinate allo scopo; Data comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 18 marzo 1998;
Emana il seguente regolamento:

Art. 1.
Finalità.

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro
nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro,
sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di
soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della
legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
2. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici
intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1,
non costituiscono rapporti di lavoro.
3. I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione
all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:
a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo
indeterminato, un tirocinante;
b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra
sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti
in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti
contemporaneamente.

Art. 2.
Modalità di attivazione.

1. I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche su
proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti,
anche tra loro associati:
a) agenzie per l'impiego istituite ai sensi degli articoli 24 e
29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sezioni circoscrizionali per
l'impiego di cui all'art. 1 della medesima legge, ovvero strutture,
aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi
regionali;
b) università e istituti di istruzione universitaria statali e
non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
c) provveditorati agli studi;
d) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino
titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di
studio previsti dal vigente ordinamento;
e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione
professionale e/o orientamento nonchè centri operanti in regime di
convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero
accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali
purchè iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti
pubblici delegati dalla regione.
2. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni
formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle
indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione,
fatta salva la possibilità di revoca, della regione.

Art. 3.
Garanzie assicurative.

1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti
contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonchè
presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile
verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le
attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori
dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.
Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a
dette coperture assicurative.
2. Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di cui
all'art. 1 siano le strutture pubbliche competenti in materia di
collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di lavoro che
ospita il tirocinante può assumere a proprio carico l'onere economico
connesso alla copertura assicurativa INAIL.
3. Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni del lavoro, il
premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima
annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni INAIL e sulla
base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della
tariffa dei premi, approvata con decreto ministeriale del 18 giugno
1988.

Art. 4.
Tutorato e modalità esecutive.

1. I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come
responsabile didattico-organizzativo delle attività; i soggetti che
ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale
dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.
2. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni
stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e
privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve
essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun
tirocinio, contenente:
a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando,
per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso
le strutture di provenienza;
b) i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e
del responsabile aziendale;
c) gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'art.
3;
d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
e) il settore aziendale di inserimento.
3. L'esperienza può svolgersi in più settori operativi della
medesima organizzazione lavorativa.
4. Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralità di
aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare
della struttura che promuove i tirocini e l'associazione di
rappresentanza dei datori di lavoro interessati. é ammessa la stipula
di <<convenzioni quadro>> a livello territoriale fra i soggetti
istituzionali competenti a promuovere i tirocini e le associazioni
dei datori di lavoro interessate.
5. I modelli di convenzione e di progetto formativo e di
orientamento cui fare riferimento sono allegati al presente decreto.

Art. 5.
Convenzioni.

1. I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della
convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla
regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione
nonchè alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza,
agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.

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