Direttiva 28 Giugno 2000 N° 175 
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Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi", ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n.440

VISTA la legge 18 dicembre 1997, n.440, concernente l’ "Istituzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi";

VISTO l’articolo 1, comma 8, primo periodo, della legge 20 gennaio 1999, n. 9, che, in attesa dell’emanazione dei regolamenti previsti dall’articolo 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, autorizza le istituzioni scolastiche a sperimentare l’autonomia didattica e organizzativa, con le modalità previste dal D.M. n. 251 del 29 maggio 1998 che potranno all’uopo essere modificate ed integrate;

VISTO il Decreto ministeriale datato 29 maggio 1998, n.251, diretto a stimolare le istituzioni scolastiche attraverso l’autorizzazione in via transitoria di un programma nazionale di sperimentazione;

VISTO il Decreto ministeriale del 19.7.1999, n.179, con il quale sono state apportate modificazioni ed integrazioni al predetto D.M. n. 251 del 29 maggio 1998;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, concernente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", ai sensi dell’art.21, della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle amministrazioni pubbliche di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d’interesse comune;

VISTO l’articolo 68, comma 4, lettera b, secondo periodo, della legge 17 maggio 1999, n.144, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2000, per le finalità di cui alla legge 18 dicembre 1997, n.440, si provvede ai sensi dell’art.11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)", che, nella Tabella C - allegata alla medesima legge - sotto la voce Ministero della pubblica istruzione, per l’anno 2000, fissa in lire 450 miliardi la dotazione del fondo di cui all’articolo 4 della citata legge n. 440/1997;

VISTO l’articolo 3 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, concernente "Disposizioni urgenti per prorogare gli interventi in favore dell’Albania e la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace", che riduce di lire 50 miliardi lo stanziamento iscritto nella parte corrente della citata Tabella C ed il relativo capitolo 1810 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno 2000;

TENUTO CONTO che la legge 7 marzo 2000, n. 44, di conversione con modificazioni del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, recante disposizioni urgenti per prorogare gli interventi in favore dell’Albania e la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, a modifica di quanto stabilito nel citato decreto - legge , ha fissato in lire 20 miliardi la riduzione dello stanziamento iscritto nella parte corrente della Tabella C ed il relativo capitolo 1810 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno 2000;

PRESO ATTO che per l’anno 2000 per effetto della riduzione dello stanziamento operata con la citata legge n.44/2000 la dotazione del fondo della legge n.440/1997 risulta essere di lire 430 miliardi ;

VISTO l’articolo 68, comma 4, lettera b - secondo periodo - della citata legge 144/1999, che, per l’anno 2000, fissa in 30 miliardi l’onere da far gravare a carico del Fondo di cui all’articolo 4 della Legge n. 440/1997, previsione di spesa disposta ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 68 innanzi citato, per l’istituzione dell’obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età ;

PRESO ATTO che detratto il suddetto importo di lire 30 miliardi, per l’anno 2000, la somma complessiva da destinare alle finalità previste dall’articolo 1 della legge n. 440/1997 è pari a lire 400 miliardi;

VISTO l’art. 69, comma 4, della legge n. 144/1999 già menzionata, il quale stabilisce che gli interventi indicati al medesimo articolo 69 sono programmabili a valere sul Fondo di cui all’articolo 4 della legge n. 440/1997;

CONSIDERATO che l’articolo 2 della legge n. 440/1997 prevede l’emanazione di una o più direttive per la definizione: a) degli interventi prioritari; b) dei criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalità della relativa gestione; c) delle indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l’assistenza e la valutazione degli interventi;

RAVVISATA l’opportunità di emanare un’unica direttiva per la definizione dei predetti aspetti attuativi della norma;

RITENUTO opportuno procedere alla ripartizione del Fondo con riferimento alla realizzazione di progetti finalizzati ad obiettivi funzionali al processo di rinnovamento della scuola che coinvolgono istituzioni scolastiche dei diversi ordini e gradi;

VISTO il parere favorevole espresso dalla VII Commissione permanente della Camera dei Deputati, in data 14 maggio 2000;

VISTO il parere favorevole espresso dalla VII Commissione permanente del Senato della Repubblica, in data 28 marzo 2000, che formula, tuttavia, due osservazioni: la prima concernente l’insufficiente entità degli stanziamenti destinati al nuovo sistema di istruzione e formazione tecnica superiore ( IFTS ) in applicazione dell’articolo 69 della legge n. 144/1999 più volte citata; la seconda diretta a segnalare l’opportunità di riservare una quota consistente del Fondo alla valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del sistema scolastico;

RITENUTO opportuno di confermare, comunque, lo stanziamento riferito al nuovo sistema d’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), atteso che esso costituisce una quota parte degli ulteriori finanziamenti finalizzati a detto nuovo sistema d’istruzione e formazione;

RAVVISATA , invece, l’opportunità di provvedere ad incrementare, sulla base di quanto osservato dalla VII Commissione permanente del Senato della Repubblica, la quota da destinare alla valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del sistema scolastico, portandola da lire 9,95 miliardi a lire 13 miliardi;

EMANA :

 


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