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Il Ministro della Pubblica Istruzione
VISTA la L. 18.12.97, n. 440, concernente la "Istituzione del Fondo
per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli
interventi perequativi";
VISTO il D.M. 29.5.98, n. 251, diretto a stimolare le istituzioni
scolastiche attraverso l'autorizzazione in via transitoria di un
programma nazionale di sperimentazione;
VISTO l'art. 15 della L. 7.8.90, n. 241, che consente alle
Amministrazioni Pubbliche per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune;
TENUTO conto che l'art. 4 della citata L. 440/97 fissa la dotazione
del fondo in lire 100 miliardi per l'anno 1997 ed in lire 400
miliardi per l'anno 1998;
CONSIDERATO che le disponibilità finanziarie non utilizzate nel
corso dell'anno di riferimento possono essere utilizzate
nell'esercizio successivo per il disposto dell'art. 1, comma 2,
ultimo periodo, della medesima L. 440/97;
PRESO atto che i tempi di approvazione della legge non hanno
consentito di utilizzare per l'anno 1997 alcuna somma, per cui sono
disponibili, per l'anno 1998, lire 500 miliardi da destinare agli
interventi indicati dalla legge;
CONSIDERATO che l'art. 2 della L. 440/97 prevede l'emanazione di una
o più direttive per la definizione: a) degli interventi prioritari;
b) dei criteri generali per la ripartizione delle somme destinate
agli interventi e le modalità della relativa gestione; c) delle
indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la
valutazione degli interventi;
RITENUTO opportuno procedere alla ripartizione del fondo con
riferimento alla realizzazione di progetti finalizzati ad obiettivi
funzionali al processo di rinnovamento della scuola che coinvolgono
istituzioni scolastiche dei diversi ordini e gradi;
VISTO il parere espresso dalla VII Commissione Permanente del Senato
della Repubblica, in data 14.5.98;
VISTO il parere formulato dalla VII Commissione Permanente della
Camera dei Deputati, in data 14.5.48;
RITENUTO di recepire le condizioni e le osservazioni formulate dalle
predette Commissioni Parlamentari sullo schema di direttiva
sottoposta al parere delle medesime;
EMANA
la seguente direttiva per l'utilizzazione, per l'anno 1998, delle
disponibilità finanziarie del "Fondo per l'arricchimento e
l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi
perequativi".
1. Interventi prioritari
Sono individuati come prioritari i seguenti interventi:
Piena realizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo
scolastico; introduzione della seconda lingua comunitaria nelle
scuole medie;
Iniziative di formazione ed aggiornamento riferite a tutte le
componenti della scuola, legate anche al processo di diffusione
della cultura dell'autonomia, nonché all'introduzione delle nuove
tecnologie didattiche;
Sviluppo della formazione continua e ricorrente - educazione degli
adulti, anche con interventi integrati;
Iniziative post-secondarie e copertura della quota nazionale di
iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione
Europea;
Interventi perequativi diretti anche ad integrare gli organici
provinciali del personale;
Interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del
sistema scolastico.
2. Specificazione degli interventi
Sono riferite alla "piena realizzazione dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche" tutte le iniziative che le stesse
attueranno, nei limiti consentiti in via transitoria dalla
sperimentazione nazionale di cui al D.M. n. 251 del 29.5.98, per
la realizzazione di interventi formativi anche aggiuntivi, da
destinare altresì agli alunni handicappati, che promuovono il
miglioramento dell'offerta formativa da parte delle istituzioni
scolastiche medesime, sia singolarmente sia in forma associata,
coerente con le esigenze di sviluppo delle comunità locali.
L'attivazione delle iniziative in questione dovrà costituire
oggetto di appositi progetti da parte delle singole scuole. Il
miglioramento dell'offerta formativa dovrà, prioritariamente,
garantire l'introduzione graduale dell'insegnamento di una seconda
lingua comunitaria in tutte le classi della scuola media in forma
non curricolare. Le iniziative già poste in essere dalle
istituzioni scolastiche, anche a carattere sperimentale, quali
l'orientamento scolastico, professionale ed universitario,
l'apertura pomeridiana delle scuole, restano confermate. come
attività da ricomprendere nelle finalità di cui al presente
paragrafo.
Le iniziative di formazione e di aggiornamento riguarderanno tutto
il personale scolastico e saranno, altresì, legate
prioritariamente al processo di diffusione della cultura
dell'autonomia. Esse dovranno sviluppare, tra l'altro, le capacità
progettuali del personale docente e dei dirigenti scolastici.
Viene ipotizzata anche l'attivazione di centri di documentazione
che potranno operare, tramite sito informatico, presso istituti in
possesso delle necessarie professionalità.
Lo sviluppo della formazione continua e ricorrente, l'educazione
degli adulti, sarà realizzata soprattutto attraverso progetti
concertati con le Regioni e gli Enti locali. I progetti potranno
essere realizzati anche attraverso l'insegnamento aperto ed a
distanza e con, l'utilizzo di sistemi multimediali.
Le iniziative post-secondarie, rivolte ad allievi diplomati degli
istituti secondari superiori, saranno finalizzate a far conseguire
un più elevato livello di conoscenze e di competenze
professionali, da spendere anche in ampi contesti produttivi e
nell'ambito dell'Unione Europea.
Gli interventi perequativi sono diretti a sviluppare l'area di
professionalizzazione del biennio post-qualifica negli istituti
professionali, ed a completare nelle classi 3°, 4° e 5° della
scuola elementare l'introduzione dell'insegnamento della lingua
straniera. Gli interventi attengono principalmente alla
integrazione degli organici di personale.
La valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema
scolastico sarà realizzata attraverso il Centro Europeo
dell'Educazione (C.E.D.E.).
3. Progetti connessi all'attuazione del primo paragrafo del punto 2
I progetti riferiti all'attivazione delle iniziative sperimentali
autorizzate in via transitoria dal D.M. 251 del 29.5.98, predisposti
dalle istituzioni scolastiche, dovranno indicare le iniziative da
porre in essere, la quantificazione degli oneri finanziari necessari
per la compiuta realizzazione degli stessi, ivi compresa la
eventuale remunerazione per l'attività progettuale. I progetti
saranno inviati al competente Provveditorato agli Studi per il
relativo finanziamento.
4. Criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli
interventi
I criteri di ripartizione della dotazione finanziaria del fondo
vengono individuati in modo differenziato con riferimento alla
natura degli interventi, alla necessità di mantenere e sviluppare
iniziative già poste in essere con precedenti progetti promossi a
livello nazionale, nonché, limitatamente alle somme da gestire
direttamente dalle istituzioni scolastiche, alla dimensione delle
stesse ed alla complessità dei progetti.
Conseguentemente viene stabilita la seguente ripartizione della
intera somma disponibile per l'anno 1998, come sopra quantificata in
lire 500 miliardi, per i singoli interventi elencati al punto 1):
lire 218 miliardi per la piena realizzazione dell'autonomia
scolastica, per l'innalzamento del livello di scolarità e del
tasso di successo scolastico e per l'introduzione
dell'insegnamento della seconda lingua comunitaria nelle scuole
medie (sub lettera a));
lire 98 miliardi per iniziative di formazione ed, aggiornamento
riferite a tutto il personale scolastico, legate al processo di
diffusione della cultura dell'autonomia ed all'introduzione delle
nuove tecnologie didattiche (sub lettera b));
lire 23 miliardi per lo sviluppo della formazione continua e
ricorrente - educazione degli adulti, anche con interventi
integrati (sub lettera c));
lire 40 miliardi per le iniziative post-secondarie e copertura
della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi
strutturali dell'Unione Europea (sub lettera d));
lire 100 miliardi per gli interventi perequativi anche mediante
integrazione degli organici provinciali (sub lettera e));
lire 21 miliardi per la valutazione del sistema scolastico e per
il monitoraggio, supporto e valutazione degli interventi della L.
440/97 (sub lettera f)), ivi compresi gli oneri per i nuclei di
supporto tecnico-amministrativo istituiti presso i provveditorati
a norma del D.M. n. 251 del 29.5.98.
I finanziamenti destinati ai progetti connessi con l'autonomia
scolastica formeranno oggetto di specifico capitolo di bilancio da
istituire nei competenti centri di responsabilità dello stato di
previsione del Ministero della Pubblica Istruzione.
Le occorrenti variazioni di bilancio, a favore dei competenti centri
di responsabilità presenti nello stato di previsione del Ministero
della Pubblica Istruzione, saranno disposte con decreto del Ministro
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica su
proposta del Ministro della Pubblica Istruzione.
5. Modalità della gestione delle somme
La gestione delle somme indicate al punto 4) e rimessa
all'Amministrazione centrale ed alle istituzioni scolastiche secondo
le quote percentuali sottoindicate:
* l'importo di lire 218 miliardi, di cui alla lettera aa), sarà
assegnato per lire 198,7 miliardi alle istituzioni scolastiche e per
lire 19,3 miliardi agli Uffici dell'Amministrazione centrale;
* l'importo di lire 98 miliardi, di cui alla lettera bb), sarà
assegnato per lire 38 miliardi agli uffici dell'Amministrazione
centrale e per lire 60 miliardi alle istituzioni scolastiche, di cui
lire 21,332 miliardi finalizzati all'aggiornamento connesso
all'introduzione delle nuove tecnologie;
* l'importo di lire 23 miliardi, di cui alla lettera cc), sarà
assegnato per lire 20 miliardi alle istituzioni scolastiche e per
lire 3 miliardi agli Uffici dell'Amministrazione centrale;
* gli imponi di lire 40 miliardi e lire 100 miliardi,
rispettivamente, di cui alle lettere dd) ed ee), saranno assegnati
alle istituzioni scolastiche;
* l'importo di lire 21 miliardi, di cui alla lettera ff), sarà
assegnato agli Uffici dell'Amministrazione centrale e periferica.
Le assegnazioni dei fondi alle istituzioni scolastiche saranno
disposte dai competenti Uffici scolastici provinciali, sulla base di
specifica assegnazione a loro favore.
Gli importi assegnati alla gestione delle istituzioni scolastiche
per l'attuazione dei progetti di cui al punto 3), dopo aver dedotto
la somma di lire 33 miliardi, da destinare all'introduzione graduale
dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria, e la somma di
lire 40 miliardi per iniziative complementari ed integrative a
favore degli studenti, saranno ripartiti: per il 30% in parti uguali
alle singole scuole, per il 35% in misura proporzionale alle
dimensioni e alla tipologia delle istituzioni scolastiche medesime
ed il restante 35% in misura proporzionale alla complessità dei
progetti da realizzare.
6. Attività di supporto e assistenza per la realizzazione degli
interventi
Al fine di fornire alle istituzioni scolastiche ogni utile
contributo alla progettazione e alla realizzazione delle iniziative
connesse con la realizzazione dell'autonomia, saranno attivate
idonee forme di supporto e di assistenza, mediante l'utilizzo sul
territorio degli Ispettori Tecnici, dei "Nuclei di supporto
tecnico-amministrativo all'autonomia", costituiti presso ciascun
Provveditorato agli studi ai sensi del D.M. 29.5.98, n. 251, degli
Istituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione ed Aggiornamento
Educativi (IRRSAE), della Biblioteca di Documentazione Pedagogica
(B.D.P.) e attraverso convenzioni da stipularsi con le Università a
norma dell'art. 15 della L. 7.8.90, n. 241.
7. Monitoraggio e valutazione degli interventi
All'attività di monitoraggio ed alla valutazione degli interventi
realizzati in attuazione della legge n. 440/97, si provvederà
mediante i nuclei di supporto tecnico-amministrativo istituiti
presso i provveditorati ai sensi del D.M. n. 251 del 29.5.98, gli
IRRSAE, il CEDE, nonché mediante gli Ispettori tecnici.
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