LEGGE   24 GIUGNO 1997, n°196
Articolo: 16
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Art. 16.
Apprendistato.

1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con
contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici
anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle
aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93
del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni. Sono
fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla
tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. L'apprendistato
non può avere una durata superiore a quella stabilita per categorie
professionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque
non inferiore a diciotto mesi e superiore a quattro anni. Qualora
l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al
presente comma sono elevati di due anni; i soggetti portatori di
handicap impiegati nell'apprendistato sono computati nelle quote di
cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni.
2. Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative
agevolazioni contributive trovano applicazione alla condizione che
gli apprendisti partecipino alle iniziative di formazione esterna
all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su
proposta del comitato istituito con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 1996, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, le associazioni di categoria dei datori di lavoro e le
regioni, sono definiti, entro trenta giorni dalla decisione del
comitato, i contenuti formativi delle predette iniziative di
formazione che, nel primo anno, dovranno riguardare anche la
disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro e le
misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza
sul luogo di lavoro, nonchè l'impegno formativo per l'apprendista,
normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue, prevedendo un impegno
ridotto per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o
di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività
da svolgere. Il predetto decreto definisce altresì i termini e le
modalità per la certificazione dell'attività formativa svolta.
3. In via sperimentale, possono essere concesse agevolazioni
contributive per i lavoratori impegnati in qualità di tutore nelle
iniziative formative di cui al comma 2, comprendendo fra questi anche
i titolari di imprese artigiane qualora svolgano attività di tutore.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono determinati le esperienze professionali richieste per lo
svolgimento delle funzioni di tutore, nonchè entità, modalità e
termini di concessione di tali benefici nei limiti delle risorse
derivanti dal contributo di cui all'art. 5, comma 1.
4. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in materia di
apprendistato previste per il settore dell'artigianato dalla vigente
disciplina normativa e contrattuale.
5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, norme regolamentari ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale in materia di speciali rapporti di lavoro con contenuti
formativi quali l'apprendistato e il contratto di formazione e
lavoro, allo scopo di pervenire ad una disciplina organica della
materia secondo criteri di valorizzazione dei contenuti formativi,
con efficiente utilizzo delle risorse finanziarie vigenti, di
ottimizzazione ai fini della creazione di occasioni di impiego delle
specifiche tipologie contrattuali, nonchè di semplificazione,
razionalizzazione e delegificazione, con abrogazione, ove occorra,
delle norme vigenti. Dovrà altresì essere definito, nell'ambito delle
suddette norme regolamentari, un sistema organico di controlli sulla
effettività dell'addestramento e sul reale rapporto tra attività
lavorativa e attività formativa, con la previsione di specifiche
sanzioni amministrative per l'ipotesi in cui le condizioni previste
dalla legge non siano state assicurate.
6. Sono abrogati gli articoli 6, comma 1, e 7 della legge 19
gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni. Il comma 2 del
predetto art. 6 continua ad operare fino alla modificazione dei
limiti di età per l'adempimento degli obblighi scolastici.
7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 185
miliardi per l'anno 1997, in lire 370 miliardi per l'anno 1998 e in
lire 550 miliardi a decorrere dall'anno 1999.