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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Ambito di applicazione.
1. La presente legge, in attuazione dell'art. 10, secondo comma,
della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto,
ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli
apolidi, di seguito indicati come stranieri.
2. La presente legge non si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più
favorevoli, e salvo il disposto dell'art. 45.
3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti
concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero
ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti
dalla presente legge. Sono fatte salve le disposizioni interne,
comunitarie e internazionali più favorevoli comunque vigenti nel
territorio dello Stato.
4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le
disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali
ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Per le materie di
competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica.
5. Le disposizioni della presente legge non si applicano qualora
sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.
6. Il regolamento di attuazione della presente legge, di seguito
denominato <<regolamento di attuazione>>, è emanato ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Prima dell'emanazione, lo schema del regolamento di cui al comma
6 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle
Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta
giorni. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in
mancanza del parere.
Art. 2.
Diritti e doveri dello straniero.
1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio
dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona
umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni
internazionali in vigore e dai princìpi di diritto internazionale
generalmente riconosciuti.
2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello
Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino
italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per
l'Italia e la presente legge dispongano diversamente. Nei casi in cui
la presente legge o le convenzioni internazionali prevedano la
condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le
modalità previsti dal regolamento di attuazione.
3. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita
pubblica locale.
4. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il
cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e
degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica
amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei
modi previsti dalla legge.
5. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti
concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono
tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al
destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue
francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata
dall'interessato.
6. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme
previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino
motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della
giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza
nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere
contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in
ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento.
L'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro
pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei
termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza
diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo
straniero in ogni caso in cui essi abbiano proceduto ad adottare nei
confronti di costui provvedimenti in materia di libertà personale, di
allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di
status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di
ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di far
pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo
straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla
legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di
stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri
ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di
stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione
temporanea per motivi umanitari.
7. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui
all'art. 9, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche più
favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali
programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni
clandestine.
8. Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto
all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Art. 3.
Politiche migratorie.
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e
autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente
attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni il
documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e
degli stranieri nel territorio dello Stato, che è approvato dal
Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni
parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal
ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico è
emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del
Presidente della Repubblica ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Il Ministro dell'interno presenta
annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti
attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico.
2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che
lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri
dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le
istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si
propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la
conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresì le
misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri
soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non
debbono essere disciplinate con legge.
3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la
definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato,
delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni
familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli
stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle
identità culturali delle persone, purchè non confliggenti con
l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un
positivo reinserimento nei Paesi di origine.
4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentiti i Ministri interessati e le competenti Commissioni
parlamentari, sono definite annualmente, sulla base dei criteri e
delle altre indicazioni del documento programmatico di cui al comma
1, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti
familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente
disposte a norma dell'art. 18. I visti di ingresso per lavoro
subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati
entro il limite delle quote predette. In caso di mancata
pubblicazione dei decreti di programmazione annuale, la
determinazione delle quote è disciplinata in conformità con gli
ultimi decreti pubblicati ai sensi della presente legge nell'anno
precedente.
5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di
bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali
adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo
di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno
riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli
stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a
quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale,
nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede
all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui
siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato,
la regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente
attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di
analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a
livello locale.
7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente
articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 è predisposto
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati i
decreti di cui al comma 4.
8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 è
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle
Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta
giorni. Decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza
del parere.
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