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1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli
istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della
autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai
fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni
scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica
della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di
istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione
del diritto allo studio nonchè gli elementi comuni all'intero sistema
scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti
dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni
scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli
didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di
istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti
tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando
l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione,
anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello
Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità
ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o
più regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri
generali e princìpi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9,
10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è
acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato,
il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta
giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti
possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono
dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355 del
testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della
personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche
di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire
agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e
le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni
territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze
e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori
di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe
dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui
territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di
viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una
dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle
istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che
raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso
piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre
il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le
funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate
dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime
di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione
del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed
economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei
conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri
di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle
istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni
scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che
l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione
dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si
suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di
destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo
svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di
orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di
scuola.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni
preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte
delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di
istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi
finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve
le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di
avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti
per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni
e le donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità
giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni
scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa
realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di
dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e
didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di
istruzione e degli standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della
flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e
dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al
miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di
tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto
territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento
dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà
del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei
docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane,
finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i
giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la
distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni
settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio
dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere
assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di
un'apposita programmazione plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli
obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto
della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da
parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia
nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti,
organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto
della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni
iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa
l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o
aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A
tal fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la
determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando
il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e
quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate
come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di
adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della
produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le
istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme
consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche
percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica, ini ziative di
utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari
extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro,
iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o
comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e
l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi
formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia
di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo
esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il
Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione
pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla
parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti
finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì
attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di
belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai
Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e
di danza, secondo i princìpi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli
adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali
istituzioni.
12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare
convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di
ricerca e di orientamento scolastico e universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme
regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni
vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai
regolamenti stessi. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette
disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le
conseguenti e necessarie modifiche.
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per
l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci,
per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta
dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonchè per le
modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche,
anche in attuazione dei princìpi contenuti nei regolamenti di cui al
comma 2. éabrogato il comma 9 dell'art. 4 della legge 24 dicembre
1993, n. 537.
15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di
riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello
nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore
scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti
e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonchè delle specifiche
professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle
funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione
centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13
nonchè con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12, comma 1,
lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali,
secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma
dell'art. 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nella
salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in
connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del
personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi
d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente
all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte
delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità
della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo
integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni, da emanare entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi
collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di
coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di
risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in
ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e
l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica
periferica, come ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al
personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con
le modalità previste dall'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente
in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che
frequentino un apposito corso di formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà
disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto
scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13 la riforma
degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è
realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni
amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in
materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro
anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione
dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui
risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche
normative che si rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al
presente articolo nel rispetto e nei li miti dei propri statuti e
delle relative norme di attuazione.
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