Ordinanza Ministeriale N° 455 Roma, 29 Luglio 1997
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DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE SECONDARIA I° GRADO


Oggetto: Educazione in età adulta - Istruzione e formazione
IL MINISTRO
VISTO il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994;
VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto in data 4 
agosto1995;
VISTI i Protocolli d'intesa stipulati dal Ministero della P.I. con 
la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, l'Unione delle Province 
italiane e l'A.N.C.I. rispettivamente in data 16.2.1994, 11.12.1995 
e 4.4.1996;
VISTO l'accordo per il lavoro sottoscritto dal Governo il 24.9.1996 
con i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e 
dei datori di lavoro;
VISTE le conclusioni della IV Conferenza Europea "Verso una società 
dei saperi: orientamenti per una politica dell'educazione nell'età 
adulta" - Firenze 9/11 maggio 1996;
VISTE le conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea su "Una 
strategia per l'apprendimento durante tutto l'arco della vita" del 
20.12.1996, n. 97/C 7/02;
VISTE le conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea su "Lo 
sviluppo della comunità locale attraverso l'istruzione e la 
formazione" del 17 .02.1997, n. 97/C 70/02;
VISTE le conclusioni della Conferenza nazionale "L'apprendimento in 
età adulta: una chiave per il XXI secolo", Firenze, 19-20 marzo 
1997, preparatoria della V Conferenza Mondiale UNESCO, Amburgo 14-18 
luglio 1997;
VISTA la legge n. 59 del 15 marzo 1997, art. 21, comma 10;
VISTA la propria direttiva n. 331 del 28.5.1997;
VISTA la C.M. n. 305 del 20.5.1997 concernente "Corsi di istruzione 
professionale per adulti";
VISTA la legge n. 196 del 24 giugno 1997 recante "Norme in materia 
di promozione dell'occupazione";
VISTE le conclusioni della V Conferenza Mondiale UNESCO 
"L'apprendimento in età adulta; una chiave per il XXI secolo", 
Amburgo 14 - 18 luglio 1997;
CONSIDERATO che l'educazione in età adulta, considerata come 
elemento propulsore della crescita personale, culturale, sociale ed 
economica di tutti i cittadini, si struttura in attività finalizzate 
all'arricchimento culturale, alla riqualificazione ed alla mobilità 
professionale;
RITENUTO che tali finalità possono essere raggiunte attraverso la 
promozione di una maggiore collaborazione tra scuola e comunità 
locale, il coinvolgimento del mondo del lavoro e dei partner 
sociali, il rapporto tra formazione generale e formazione 
professionale per l'inserimento nella vita attiva;
SENTITE le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;

O R D I N A :

ART. 1
ISTITUZIONE DEI CENTRI TERRITORIALI PERMANENTI
1. Il Provveditore agli Studi, per raggiungere le finalità di cui in 
premessa, anche sulla base di accordi quadro, intese e convenzioni 
con soggetti pubblici e privati e sentito il Comitato Provinciale di 
cui all'art. 10, istituisce CENTRI TERRITORIALI PERMANENTI per 
l'istruzione e la formazione in età adulta.
2. I Centri si configurano come luoghi di lettura dei bisogni, di 
progettazione, di concertazione, di attivazione e di governo delle 
iniziative di istruzione e formazione in età adulta, nonché di 
raccolta e diffusione della documentazione. Essi hanno di norma 
configurazione distrettuale; potranno tuttavia essere istituiti 
Centri interdistrettuali in relazione ai flussi dell'utenza.
3. I Centri coordinano le offerte di istruzione e formazione 
programmate sul territorio, organizzate verticalmente nel sistema 
scolastico e orizzontalmente con le altre agenzie formative per dare 
adeguata risposta alla domanda proveniente sia dal singolo, che da 
istituzioni o dal mondo dal lavoro.
4. I Provveditori agli Studi, sentito il Comitato Provinciale, 
istituiscono i Centri, a partire dalle situazioni dove esistano 
consolidate esperienze o in presenza di una domanda proveniente 
dalla comunità e sostenuta da reali prospettive di intese e accordi 
e dove sia prevedibile un flusso - in corso d'anno - di 90/110 
utenti.
5. Con il fine di favorire sia la frequenza degli utenti sia lo 
scambio di esperienze legate a diversi ambienti, le attività 
potranno essere dislocate anche in sedi diverse da quelle 
scolastiche, messe a disposizione dai partner pubblici e privati.
6. Il Centro assume altresì, d'intesa con gli istituti penali, 
iniziative per lo svolgimento di attività di educazione degli adulti 
nelle carceri, assicurando in ogni caso l'offerta negli istituti 
penali minorili.
7. Il Centro trova riferimento didattico ed amministrativo 
preferibilmente presso la scuola sede del distretto scolastico, 
qualora quest'ultimo risulti collocato presso una scuola elementare 
o presso una scuola media. Ciò al fine di utilizzare il personale 
nonché le risorse strutturali del distretto medesimo.
8. Il Centro può trovare riferimento didattico ed amministrativo - 
nel caso in cui il Provveditore agli studi lo reputi più opportuno, 
in alternativa a quanto previsto dal comma precedente - anche presso 
un'istituzione scolastica individuata tra quelle nel cui ambito 
territoriale sono programmate attività per adulti, tenuto conto di 
specifiche pregresse esperienze. 
9. Il Provveditore agli Studi - a norma dell'art. 33 del C.C.N.L del 
1995 - conferisce incarico di coordinatore del Centro al Dirigente 
Scolastico della scuola di cui ai precedenti commi 7 e 8.


ART. 2
OBIETTIVI E COORDINAMENTO DEI CENTRI
1. Ogni Centro predispone un servizio finalizzato a coniugare il 
diritto all'istruzione con il diritto all'orientamento ed al 
riorientamento e alla formazione professionale. In tale contesto si 
prefigurano pertanto, interrelati fra loro, obiettivi di 
alfabetizzazione culturale e funzionale, consolidamento e promozione 
culturale, rimotivazione e riorientamento, acquisizione e 
consolidamento di conoscenze e competenze specifiche, 
pre-professionalizzazione e/o riqualificazione professionale.
2. Il coordinatore di ciascun Centro opera per il radicamento nella 
realtà territoriale delle iniziative di istruzione e formazione in 
età adulta. A tale scopo:
promuove rapporti con i soggetti pubblici e privati per realizzare 
le funzioni e gli obiettivi del Centro, curando la formalizzazione 
e l'applicazione degli accordi, delle intese e delle convenzioni, 
anche al fine della dislocazione delle attività;
promuove incontri con i Dirigenti Scolastici del territorio per lo 
sviluppo dell'educazione permanente e per condividere modalità 
operative ed azioni positive mirate all'attivazione della domanda, 
alla ricerca di soluzioni organizzative opportune e alla 
progettazione di attività di formazione in servizio e 
aggiornamento del personale;
opera in collaborazione con gli organismi che si occupano di 
integrazione, di prevenzione del disagio e di promozione del 
successo formativo, quali consigli distrettuali, osservatori di 
area, comitati per l'educazione alla salute, centri territoriali 
per l'aggiornamento.....;
formalizza le proposte di organico funzionale; 
coordina le risorse umane, strutturali e finanziarie impegnate 
nella realizzazione delle attività;
mantiene i rapporti con il Provveditore agli Studi e con il 
Comitato Provinciale.
3. Per l'espletamento dei compiti sopraindicati, il coordinatore si 
avvale di un apposito gruppo operativo da lui presieduto, i cui 
componenti sono individuati tra i membri del Coordinamento del 
personale del Centro di cui al successivo art. 9.


ART. 3
ATTIVITÀ DEI CENTRI - ACCESSO
1. I Centri promuovono la domanda, la valutano e predispongono 
adeguate risposte ad essa. In un contesto che costituisca 
opportunità di interazione sociale, essi svolgono attività di:
accoglienza, ascolto e orientamento;
alfabetizzazione primaria funzionale e di ritorno, anche 
finalizzata ad un eventuale accesso ai livelli superiori di 
istruzione e di formazione professionale;
apprendimento della lingua e dei linguaggi;
sviluppo e consolidamento di competenze di base e di saperi 
specifici;
recupero e sviluppo di competenze strumentali culturali e 
relazionali idonee ad una attiva partecipazione alla vita sociale; 

acquisizione e sviluppo di una prima formazione o riqualificazione 
professionale;
rientro nei percorsi di istruzione e formazione di soggetti in 
situazione di marginalità.
2. Alle attività dei Centri possono accedere tutti gli adulti privi 
del titolo della scuola dell'obbligo nonché quegli adulti che, pur 
in possesso di titolo, intendano rientrare nei percorsi di 
istruzione e formazione.
3. Ai fini della prevenzione del disagio giovanile e della 
promozione del successo formativo ed anche allo scopo di garantire 
la possibilità di un reale raccordo con la formazione professionale 
e con il mondo del lavoro, è consentito l'accesso a coloro che 
abbiano compiuto il 15° anno di età.
4. Resta fermo che l'accesso alle attività dei Centri viene 
prioritariamente garantito a coloro che richiedono il conseguimento 
del titolo di studio.
5. I singoli utenti possono accedere a diverse attività sulla base 
della negoziazione del percorso di cui al successivo art. 6.
6. Al termine delle attività è previsto il rilascio di titoli, 
certificazioni o attestazioni di cui al successivo art. 7.


ART. 4
ORGANICO FUNZIONALE E INTEGRATO
1. Il Provveditore agli Studi, nella fase di costituzione degli 
organici, assegna l'organico funzionale ai Centri territoriali, su 
proposta del Comitato Provinciale formulata a seguito della 
presentazione del piano di previsione da parte dei coordinatori dei 
Centri.
2. L'organico di base previsto per ogni Centro è costituito da 
cinque docenti provenienti dalla scuola secondaria di I° grado e da 
tre docenti provenienti dalla scuola elementare.
3. Coerentemente con gli obiettivi formativi, la tipologia dei 
docenti assegnati al Centro con l'organico di base è indicativamente 
la seguente:
- tre docenti di scuola elementare;
- due docenti di scuola media classe 43/A (Italiano, storia ed 
educazione civica, geografia);
- un docente di scuola media classe 59/A (Scienze matematiche, 
chimiche, fisiche e naturali);
- un docente di scuola media classe 45/A (Lingua straniera);
- un docente di scuola media classe 33/A (Educazione tecnica);
preferibilmente in possesso dei requisiti richiesti all'operatore 
tecnologico.
4. In presenza di flussi di utenza superiori a quelli indicati 
all'art. 1, il Provveditore assegna quote di ulteriore organico di 
base.
5. Il Provveditore agli Studi, nei limiti delle risorse disponibili, 
potrà assegnare altri docenti - anche per frazioni dell'orario di 
cattedra - sulla base di progetti presentati dai Centri, tenuto 
conto delle tipologie di utenza, dei flussi migratori, dei flussi 
del mercato del lavoro, delle specificità lavorative, della 
dislocazione sul territorio delle attività e delle fasce orarie di 
erogazione del servizio.
6. La piena integrazione delle persone in situazione di handicap 
viene assicurata nel rispetto dall'attuale quadro normativo.
7. Ferma restando la titolarità distrettuale, il personale ATA sarà 
assegnato dal coordinatore del Centro alle scuole, sedi dei corsi 
per adulti, secondo i principi stabiliti in sede di contrattazione 
decentrata provinciale e nei limiti delle dotazioni determinate 
dall'annuale ordinanza sugli organici.
8. L'organico così assegnato viene integrato dal personale che opera 
presso il distretto scolastico (nel caso in cui il Centro venga 
istituito presso la scuola sede del distretto scolastico) nonchè del 
personale messo a disposizione del Centro in base alle intese, alle 
convenzioni e agli accordi stipulati con i soggetti pubblici e 
privati che cooperano per la realizzazione del piano del Centro.
9. La verifica dell'adeguamento alla situazione di fatto 
dell'organico assegnato viene svolta alla data del 30 settembre, 
sulla base di una relazione del coordinatore che evidenzia la 
consistenza delle richieste di accesso presenti a quella data e dei 
flussi previsti in corso d'anno, in relazione alla realtà 
dell'utenza e ai bisogni specifici del territorio.
10. Nel caso in cui i flussi previsti siano inferiori ai parametri 
minimi per il funzionamento delle attività determinati dal Comitato 
provinciale di cui al successivo art. 10, il personale sarà 
utilizzato secondo le modalità indicate in sede di contrattazione 
provinciale decentrata, prioritariamente su attività rivolte agli 
adulti.
11. In relazione ai tempi necessari per la ricognizione delle 
effettive esigenze e per l'avvio delle attività, le operazioni di 
utilizzazione del personale docente e A.T.A. assegnato all'organico 
distrettuale possono essere disposte successivamente a quelle del 
restante personale.