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DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE SECONDARIA I° GRADO
Oggetto: Educazione in età adulta - Istruzione e formazione
IL MINISTRO
VISTO il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994;
VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto in data 4
agosto1995;
VISTI i Protocolli d'intesa stipulati dal Ministero della P.I. con
la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, l'Unione delle Province
italiane e l'A.N.C.I. rispettivamente in data 16.2.1994, 11.12.1995
e 4.4.1996;
VISTO l'accordo per il lavoro sottoscritto dal Governo il 24.9.1996
con i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro;
VISTE le conclusioni della IV Conferenza Europea "Verso una società
dei saperi: orientamenti per una politica dell'educazione nell'età
adulta" - Firenze 9/11 maggio 1996;
VISTE le conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea su "Una
strategia per l'apprendimento durante tutto l'arco della vita" del
20.12.1996, n. 97/C 7/02;
VISTE le conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea su "Lo
sviluppo della comunità locale attraverso l'istruzione e la
formazione" del 17 .02.1997, n. 97/C 70/02;
VISTE le conclusioni della Conferenza nazionale "L'apprendimento in
età adulta: una chiave per il XXI secolo", Firenze, 19-20 marzo
1997, preparatoria della V Conferenza Mondiale UNESCO, Amburgo 14-18
luglio 1997;
VISTA la legge n. 59 del 15 marzo 1997, art. 21, comma 10;
VISTA la propria direttiva n. 331 del 28.5.1997;
VISTA la C.M. n. 305 del 20.5.1997 concernente "Corsi di istruzione
professionale per adulti";
VISTA la legge n. 196 del 24 giugno 1997 recante "Norme in materia
di promozione dell'occupazione";
VISTE le conclusioni della V Conferenza Mondiale UNESCO
"L'apprendimento in età adulta; una chiave per il XXI secolo",
Amburgo 14 - 18 luglio 1997;
CONSIDERATO che l'educazione in età adulta, considerata come
elemento propulsore della crescita personale, culturale, sociale ed
economica di tutti i cittadini, si struttura in attività finalizzate
all'arricchimento culturale, alla riqualificazione ed alla mobilità
professionale;
RITENUTO che tali finalità possono essere raggiunte attraverso la
promozione di una maggiore collaborazione tra scuola e comunità
locale, il coinvolgimento del mondo del lavoro e dei partner
sociali, il rapporto tra formazione generale e formazione
professionale per l'inserimento nella vita attiva;
SENTITE le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;
O R D I N A :
ART. 1
ISTITUZIONE DEI CENTRI TERRITORIALI PERMANENTI
1. Il Provveditore agli Studi, per raggiungere le finalità di cui in
premessa, anche sulla base di accordi quadro, intese e convenzioni
con soggetti pubblici e privati e sentito il Comitato Provinciale di
cui all'art. 10, istituisce CENTRI TERRITORIALI PERMANENTI per
l'istruzione e la formazione in età adulta.
2. I Centri si configurano come luoghi di lettura dei bisogni, di
progettazione, di concertazione, di attivazione e di governo delle
iniziative di istruzione e formazione in età adulta, nonché di
raccolta e diffusione della documentazione. Essi hanno di norma
configurazione distrettuale; potranno tuttavia essere istituiti
Centri interdistrettuali in relazione ai flussi dell'utenza.
3. I Centri coordinano le offerte di istruzione e formazione
programmate sul territorio, organizzate verticalmente nel sistema
scolastico e orizzontalmente con le altre agenzie formative per dare
adeguata risposta alla domanda proveniente sia dal singolo, che da
istituzioni o dal mondo dal lavoro.
4. I Provveditori agli Studi, sentito il Comitato Provinciale,
istituiscono i Centri, a partire dalle situazioni dove esistano
consolidate esperienze o in presenza di una domanda proveniente
dalla comunità e sostenuta da reali prospettive di intese e accordi
e dove sia prevedibile un flusso - in corso d'anno - di 90/110
utenti.
5. Con il fine di favorire sia la frequenza degli utenti sia lo
scambio di esperienze legate a diversi ambienti, le attività
potranno essere dislocate anche in sedi diverse da quelle
scolastiche, messe a disposizione dai partner pubblici e privati.
6. Il Centro assume altresì, d'intesa con gli istituti penali,
iniziative per lo svolgimento di attività di educazione degli adulti
nelle carceri, assicurando in ogni caso l'offerta negli istituti
penali minorili.
7. Il Centro trova riferimento didattico ed amministrativo
preferibilmente presso la scuola sede del distretto scolastico,
qualora quest'ultimo risulti collocato presso una scuola elementare
o presso una scuola media. Ciò al fine di utilizzare il personale
nonché le risorse strutturali del distretto medesimo.
8. Il Centro può trovare riferimento didattico ed amministrativo -
nel caso in cui il Provveditore agli studi lo reputi più opportuno,
in alternativa a quanto previsto dal comma precedente - anche presso
un'istituzione scolastica individuata tra quelle nel cui ambito
territoriale sono programmate attività per adulti, tenuto conto di
specifiche pregresse esperienze.
9. Il Provveditore agli Studi - a norma dell'art. 33 del C.C.N.L del
1995 - conferisce incarico di coordinatore del Centro al Dirigente
Scolastico della scuola di cui ai precedenti commi 7 e 8.
ART. 2
OBIETTIVI E COORDINAMENTO DEI CENTRI
1. Ogni Centro predispone un servizio finalizzato a coniugare il
diritto all'istruzione con il diritto all'orientamento ed al
riorientamento e alla formazione professionale. In tale contesto si
prefigurano pertanto, interrelati fra loro, obiettivi di
alfabetizzazione culturale e funzionale, consolidamento e promozione
culturale, rimotivazione e riorientamento, acquisizione e
consolidamento di conoscenze e competenze specifiche,
pre-professionalizzazione e/o riqualificazione professionale.
2. Il coordinatore di ciascun Centro opera per il radicamento nella
realtà territoriale delle iniziative di istruzione e formazione in
età adulta. A tale scopo:
promuove rapporti con i soggetti pubblici e privati per realizzare
le funzioni e gli obiettivi del Centro, curando la formalizzazione
e l'applicazione degli accordi, delle intese e delle convenzioni,
anche al fine della dislocazione delle attività;
promuove incontri con i Dirigenti Scolastici del territorio per lo
sviluppo dell'educazione permanente e per condividere modalità
operative ed azioni positive mirate all'attivazione della domanda,
alla ricerca di soluzioni organizzative opportune e alla
progettazione di attività di formazione in servizio e
aggiornamento del personale;
opera in collaborazione con gli organismi che si occupano di
integrazione, di prevenzione del disagio e di promozione del
successo formativo, quali consigli distrettuali, osservatori di
area, comitati per l'educazione alla salute, centri territoriali
per l'aggiornamento.....;
formalizza le proposte di organico funzionale;
coordina le risorse umane, strutturali e finanziarie impegnate
nella realizzazione delle attività;
mantiene i rapporti con il Provveditore agli Studi e con il
Comitato Provinciale.
3. Per l'espletamento dei compiti sopraindicati, il coordinatore si
avvale di un apposito gruppo operativo da lui presieduto, i cui
componenti sono individuati tra i membri del Coordinamento del
personale del Centro di cui al successivo art. 9.
ART. 3
ATTIVITÀ DEI CENTRI - ACCESSO
1. I Centri promuovono la domanda, la valutano e predispongono
adeguate risposte ad essa. In un contesto che costituisca
opportunità di interazione sociale, essi svolgono attività di:
accoglienza, ascolto e orientamento;
alfabetizzazione primaria funzionale e di ritorno, anche
finalizzata ad un eventuale accesso ai livelli superiori di
istruzione e di formazione professionale;
apprendimento della lingua e dei linguaggi;
sviluppo e consolidamento di competenze di base e di saperi
specifici;
recupero e sviluppo di competenze strumentali culturali e
relazionali idonee ad una attiva partecipazione alla vita sociale;
acquisizione e sviluppo di una prima formazione o riqualificazione
professionale;
rientro nei percorsi di istruzione e formazione di soggetti in
situazione di marginalità.
2. Alle attività dei Centri possono accedere tutti gli adulti privi
del titolo della scuola dell'obbligo nonché quegli adulti che, pur
in possesso di titolo, intendano rientrare nei percorsi di
istruzione e formazione.
3. Ai fini della prevenzione del disagio giovanile e della
promozione del successo formativo ed anche allo scopo di garantire
la possibilità di un reale raccordo con la formazione professionale
e con il mondo del lavoro, è consentito l'accesso a coloro che
abbiano compiuto il 15° anno di età.
4. Resta fermo che l'accesso alle attività dei Centri viene
prioritariamente garantito a coloro che richiedono il conseguimento
del titolo di studio.
5. I singoli utenti possono accedere a diverse attività sulla base
della negoziazione del percorso di cui al successivo art. 6.
6. Al termine delle attività è previsto il rilascio di titoli,
certificazioni o attestazioni di cui al successivo art. 7.
ART. 4
ORGANICO FUNZIONALE E INTEGRATO
1. Il Provveditore agli Studi, nella fase di costituzione degli
organici, assegna l'organico funzionale ai Centri territoriali, su
proposta del Comitato Provinciale formulata a seguito della
presentazione del piano di previsione da parte dei coordinatori dei
Centri.
2. L'organico di base previsto per ogni Centro è costituito da
cinque docenti provenienti dalla scuola secondaria di I° grado e da
tre docenti provenienti dalla scuola elementare.
3. Coerentemente con gli obiettivi formativi, la tipologia dei
docenti assegnati al Centro con l'organico di base è indicativamente
la seguente:
- tre docenti di scuola elementare;
- due docenti di scuola media classe 43/A (Italiano, storia ed
educazione civica, geografia);
- un docente di scuola media classe 59/A (Scienze matematiche,
chimiche, fisiche e naturali);
- un docente di scuola media classe 45/A (Lingua straniera);
- un docente di scuola media classe 33/A (Educazione tecnica);
preferibilmente in possesso dei requisiti richiesti all'operatore
tecnologico.
4. In presenza di flussi di utenza superiori a quelli indicati
all'art. 1, il Provveditore assegna quote di ulteriore organico di
base.
5. Il Provveditore agli Studi, nei limiti delle risorse disponibili,
potrà assegnare altri docenti - anche per frazioni dell'orario di
cattedra - sulla base di progetti presentati dai Centri, tenuto
conto delle tipologie di utenza, dei flussi migratori, dei flussi
del mercato del lavoro, delle specificità lavorative, della
dislocazione sul territorio delle attività e delle fasce orarie di
erogazione del servizio.
6. La piena integrazione delle persone in situazione di handicap
viene assicurata nel rispetto dall'attuale quadro normativo.
7. Ferma restando la titolarità distrettuale, il personale ATA sarà
assegnato dal coordinatore del Centro alle scuole, sedi dei corsi
per adulti, secondo i principi stabiliti in sede di contrattazione
decentrata provinciale e nei limiti delle dotazioni determinate
dall'annuale ordinanza sugli organici.
8. L'organico così assegnato viene integrato dal personale che opera
presso il distretto scolastico (nel caso in cui il Centro venga
istituito presso la scuola sede del distretto scolastico) nonchè del
personale messo a disposizione del Centro in base alle intese, alle
convenzioni e agli accordi stipulati con i soggetti pubblici e
privati che cooperano per la realizzazione del piano del Centro.
9. La verifica dell'adeguamento alla situazione di fatto
dell'organico assegnato viene svolta alla data del 30 settembre,
sulla base di una relazione del coordinatore che evidenzia la
consistenza delle richieste di accesso presenti a quella data e dei
flussi previsti in corso d'anno, in relazione alla realtà
dell'utenza e ai bisogni specifici del territorio.
10. Nel caso in cui i flussi previsti siano inferiori ai parametri
minimi per il funzionamento delle attività determinati dal Comitato
provinciale di cui al successivo art. 10, il personale sarà
utilizzato secondo le modalità indicate in sede di contrattazione
provinciale decentrata, prioritariamente su attività rivolte agli
adulti.
11. In relazione ai tempi necessari per la ricognizione delle
effettive esigenze e per l'avvio delle attività, le operazioni di
utilizzazione del personale docente e A.T.A. assegnato all'organico
distrettuale possono essere disposte successivamente a quelle del
restante personale.
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