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Allegato 3: Gli interventi nel campo del sistema integrato di
istruzione, formazione e ricerca
Premessa
Il Governo si impegna a presentare prima del Documento di
Programmazione Economico-finanziaria 2000-2002 un Piano pluriennale
(Master Plan) delle attività, dei tempi e delle risorse necessarie a
realizzare gli obiettivi di riforma e modernizzazione del sistema
dell'istruzione, della formazione professionale e della ricerca, in
una logica di sviluppo e di governo integrato del sistema.
Al fine di assicurare il costante coordinamento delle iniziative
volte alla realizzazione di tali obbiettivi, sarà istituito presso
la Presidenza del Consiglio entro il gennaio del 1999 un comitato
con la partecipazione dei Ministeri interessati, della Conferenza
Stato-Regioni e delle parti sociali. Comitati con le stesse finalità
saranno istituiti a livello regionale.
1. Obbligo di frequenza ad attività formative
Il Governo, al fine di potenziare la crescita culturale e
professionale dei giovani, si impegna a istituire, con una norma da
inserire nel collegato alla Legge Finanziaria 1999 recante
disposizioni in materia di "investimenti, incentivi all'occupazione,
Inail, Enpals e materia previdenziale", l'obbligo di frequenza ad
attività formative fino a 18 anni. Tale obbligo può essere assolto
in modo integrato:
- nell'ambito del sistema di istruzione scolastica;
- nell'ambito del sistema di formazione professionale di competenza
regionale, all'interno di strutture accreditate ai sensi dell'art.
17 della legge 196/97;
- nell'ambito dei percorsi di apprendistato, come disciplinato
dall'art. 16 della L. 196/97.
Le competenze acquisite mediante la partecipazione alle attività
formative saranno certificate secondo quanto stabilito all'art. 15
del Regolamento attuativo della L.196/97, e avranno valore di
crediti formativi secondo quanto previsto all'art. 16 del medesimo
Regolamento.
Il Governo, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e le parti
sociali, provvederà a definire con gli opportuni provvedimenti
normativi, prima del DPEF del '99, tempi e modalità dell'attuazione
dell'obbligo di frequenza, nonché del suo raccordo con l'obbligo di
istruzione.
2. Sistema scolastico
L'istituzione dell'obbligo formativo a 18 anni, nell'ottica di un
sistema di formazione continua, esige in primo luogo il
potenziamento e la qualificazione della formazione di base
assicurata dalla scuola.
A tal fine, il Governo si impegna ad attuare tutti gli interventi in
grado di riformare la scuola sui seguenti versanti:
- completamento dell'autonomia scolastica introdotta con l'art. 21
della legge 59/97 mediante i regolamenti attuativi ancora
occorrenti;
- definizione di un sistema nazionale di valutazione, autonomo e
indipendente rispetto all'Amministrazione;
- approvazione in via definitiva del disegno di legge
sull'elevamento dell'obbligo scolastico nella prospettiva
dell'elevamento della durata dell'obbligo a 10 anni e
dell'introduzione dell'obbligo formativo a 18;
- rapida ridefinizione, alla luce anche delle nuove norme
sull'obbligo, del disegno di legge sul riordino dei cicli
scolastici;
- impegno per una efficace e innovativa azione per il diritto allo
studio dei giovani studenti e degli adulti in condizioni
svantaggiate, a partire dalla garanzia dell'accesso a tutti i
livelli dell'istruzione e della formazione, e mediante un sistema di
borse di studio e mediante il sostegno per libri, mense, trasporti,
etc.;
- ampliamento dell'offerta formativa, proseguendo, in particolare,
nel sostegno all'insegnamento della musica e di una seconda lingua
straniera e nell'uso di tecnologie multimediali.
Il Governo si impegna a sostenere, con adeguate misure finanziarie e
organizzative, progetti mirati e integrati per la riduzione del
tasso di abbandono e dispersione nelle zone a più alto indice e ad
effettuare azioni di monitoraggio, assistenza e supporto al processo
di sperimentazione dell'autonomia in atto.
Il Governo ritiene, inoltre, che, all'interno del piano pluriennale
degli impegni sugli interventi formativi e di ricerca, si debba
prevedere: (i) un piano straordinario per l'edilizia scolastica, da
accompagnare con la messa a punto di nuove tipologie e standard;
(ii) il rifinanziamento del piano quadriennale di investimenti nelle
tecnologie informatiche che scadrà nel 2000; (iii) investimenti
finalizzati ad attivare misure perequative per le istituzioni
scolastiche e fortemente incentivanti per il personale,
relativamente, in particolare, alle situazioni svantaggiate e di
disagio, tenendo anche conto delle nuove norme contrattuali; (iv) un
investimento significativo nella professionalità e nella formazione
dei docenti, al fine di potenziare il processo di specializzazione e
di nuova articolazione della funzione docente.
La riforma della amministrazione, da realizzare assicurando il
concerto con le parti sociali, dovrà essere sostenuta da un piano
per la riconversione professionale degli addetti
dell'amministrazione scolastica centrale e periferica, per la
costruzione di nuove figure professionali in grado di svolgere nuovi
compiti e funzioni in un sistema orizzontale di autonomie.
3. Ristrutturazione e qualificazione dei sistemi formativi
I piani di ristrutturazione degli Enti di formazione, definiti dalle
Regioni con il coinvolgimento delle parti sociali, e la
riqualificazione e riconversione degli operatori, devono rispondere
alla necessità di garantire un'offerta formativa coerente con
l'obbligo di frequenza fino ai 18 anni di cui sopra.
La realizzazione del sistema di accreditamento delle strutture
formative e di certificazione delle competenze, come previsto
dall'art. 17 della L. 196/97 e dal Regolamento attuativo, sono
indispensabili per rendere effettiva l'offerta integrata di
formazione, tanto più nella prospettiva dell'obbligo di frequenza
fino a 18 anni.
Il Governo si impegna ad adottare tutte le misure che assicurino
un'adeguata operatività delle strutture indicate dal Regolamento
attuativo.
Governo e Regioni si impegnano a attuare entro il primo semestre
1999 - le procedure stabilite dal Regolamento attuativo dell'art. 17
della L. 196/97 in tema di semplificazione delle procedure
amministrative, realizzando una piena responsabilizzazione della
Pubblica amministrazione e degli operatori, e un innalzamento della
qualità progettuale. Gli interventi ivi definiti sono urgenti per
superare i gravi ritardi nell'erogazione delle risorse per gli
interventi formativi da parte delle pubbliche istituzioni. Ritardi
che determinano il mancato utilizzo dei finanziamenti del Fondo
Sociale Europeo e rendono difficile lo sviluppo di agenzie formative
qualificate.
4. Apprendistato e tirocini formativi
La formazione esterna per gli apprendisti, consistente in almeno 120
ore annue, in via di sperimentazione a livello nazionale e regionale
secondo le modalità stabilite dall'art. 16 della L. 196/97 e dal
relativo decreto attuativo, nonché dagli accordi tra le parti
sociali, sarà estesa a tutti gli apprendisti, sulla base dei
contenuti formativi verificati nelle sperimentazioni e recepiti nei
decreti ministeriali previsti.
In merito alla formazione esterna degli apprendisti nelle imprese
artigiane e nelle piccole imprese, il Governo si impegna a procedere
attraverso sperimentazioni concertate tra le forze sociali e le
istituzioni ai vari livelli, al fine di individuare percorsi e
modelli formativi idonei alla realtà dell'imprenditoria diffusa. Il
Governo si impegna, altresì, nel quadro della verifica, già
prevista, delle sperimentazioni, ad adottare gli opportuni atti,
tenuto conto degli accordi intervenuti tra i rappresentanti delle
organizzazioni datoriali e sindacali interessate.
Verranno incentivate, a partire da quanto già definito nel decreto
attuativo dell'art. 16 della L. 196/97, le attività di tutoraggio
interno alle imprese, in funzione della crescita delle capacità di
trasmissione delle competenze professionali da parte degli artigiani
e del personale specializzato delle imprese.
Per realizzare questi obiettivi Governo e Regioni si impegnano ad
assicurare la necessaria offerta formativa da parte delle strutture
della formazione professionale e della scuola, integrate fra loro.
Il Governo si impegna a promuovere un confronto con le parti sociali
al fine del più ampio utilizzo dell'apprendistato.
Governo e parti sociali concordano sulla necessità di estendere i
tirocini formativi in tutti i percorsi di istruzione e formazione,
come strumento indispensabile di raccordo tra formazione e lavoro,
secondo le modalità stabilite dall'art. 18 della l. 196/97 e
relativo decreto attuativo (progetti formativi concordati tra
strutture formative e aziende, tutoraggio, coinvolgimento di
istituzioni e parti sociali).
5. Formazione per le alte professionalità
I lavoratori ad alta qualificazione e i dirigenti d'azienda
rappresentano in tutti i paesi più sviluppati una parte crescente,
per dimensione e per ruolo, del mondo produttivo e dei servizi,
coinvolta in rapidi e profondi mutamenti dei profili e dei contenuti
professionali.
Governo e parti sociali convengono che l'offerta formativa destinata
ai giovani e ai lavoratori, occupati e non occupati, deve quindi
riqualificarsi e ampliarsi, sulla base di orientamenti ed esperienze
consolidate in ambito europeo ed internazionale.
Formazione superiore integrata. Il Governo si impegna, pertanto, a
costruire il nuovo sistema di Formazione Superiore Integrata (FIS) -
teso a investire e a innovare nel sistema dei diplomi universitari,
nell'istruzione scolastica post-diploma e nella formazione
professionale nonché, al suo interno, a sviluppare e consolidare il
nuovo canale di Istruzione e Formazione Tecnico-Superiore (IFTS),
sulla base del documento approvato dalla Conferenza Stato-Regioni
nella riunione del 9 luglio 1998, già concordato con le parti
sociali.
La costruzione di questo nuovo canale formativo deve consentire di
ampliare ed articolare fortemente l'offerta di formazione per quadri
e tecnici a media ed alta professionalità, con forte base culturale
e competenze professionali di qualità, attraverso l'integrazione tra
formazione-istruzione-lavoro, come avviene in altri Paesi europei.
La sperimentazione dell'IFTS, che si è avviata per l'anno 1998, va
proseguita e potenziata per il 1999, anche attraverso l'incremento
delle risorse, assicurando una costante attività di monitoraggio e
di valutazione, per pervenire alla definizione, entro il 1999, di un
sistema strutturato a regime per giovani e adulti.
Ai progetti pilota dell'IFTS dovranno applicarsi le regole di
sistema per l'integrazione, sia relativamente all'attività di
indirizzo, definizione di standard e monitoraggio, sia relativamente
alla valutazione ed alla certificazione integrata delle competenze
acquisite e dei crediti formativi, spendibili nei diversi segmenti
dei sistemi di istruzione e di formazione e nel mondo del lavoro,
con validità in ambito nazionale e riconoscibili anche in ambito
europeo.
La sperimentazione e l'avvio a regime del FIS e dell'IFTS saranno
oggetto di concertazione e di confronto tra Governo, Regioni e parti
sociali, attraverso la costituzione di appositi Comitati integrati,
a livello nazionale, regionale e, ove necessario, territoriale.
Alta formazione e Università. Il Governo si impegna, nel campo
dell'alta formazione universitaria, a ricercare tutte le forme e gli
strumenti capaci di elevare la partecipazione all'istruzione
universitaria, contenere la durata dei corsi di diploma e di laurea,
contrastare l'alto tasso di dispersione, superare la crescente
discriminazione sociale negli accessi, aprire l'Università al
territorio e assicurare la coerenza dei corsi di studio con le
esigenze di nuove professionalità emergenti dal tessuto
economico-produttivo e sociale del paese. A tal fine, il Governo si
impegna a confermare le modalità di concertazione delle parti
sociali sviluppando l'esperienza del tavolo quadrangolare e a:
- completare al più presto il processo di autonomia didattica degli
Atenei in attuazione dell'art. 17 della L. 127/97 emanando i
relativi decreti di area entro la primavera del 1999, così da
consentire l'avvio dei nuovi corsi di studio sin dall'anno
accademico 1999-2000;
- potenziare il sistema di orientamento degli studenti;
- individuare modalità permanenti per l'analisi dei fabbisogni
formativi e per il monitoraggio degli esiti occupazionali dei
diplomati e laureati universitari;
- potenziare gli interventi a sostegno del diritto allo studio,
costituendo un Fondo nazionale attraverso il ricorso a risorse
pubbliche e private;
- ringiovanire il sistema con politiche di avviamento al lavoro
scientifico e di formazione attraverso la ricerca, sul modello di
quanto sperimentato negli ultimi tempi, incrementando le risorse per
il cofinanziamento degli assegni di ricerca attivati con le
procedure di cui all'art. 51 della L. 449/97;
- aprire i dottorati di ricerca al mondo del lavoro e potenziare
specializzazioni e masters direttamente professionalizzanti;
- incentivare, anche attraverso risorse aggiuntive, iniziative delle
Università finalizzate a raccordare l'offerta formativa nell'ambito
delle attività di programmazione negoziate a livello di reti
territoriali;
- sostenere e promuovere lo sviluppo dei corsi universitari di primo
livello, sulla base delle positive esperienze maturate nel progetto
"CAMPUS";
- promuovere e rilanciare la ricerca di base, sia di base che
finalizzata, anche attraverso la costituzione di "centri di
eccellenza" della ricerca universitaria;
- promuovere e sostenere, nell'ambito del sistema professionale
integrato, utilizzando anche specifiche risorse finanziarie previste
nei piani di sviluppo universitari, programmi di formazione continua
e ricorrente di medio e alto profilo, in sintonia con le Università,
le Regioni, gli Enti locali, le parti sociali;
- avviare la costituzione di un sistema nazionale di valutazione a
aprtire dalla positiva esperienza dell'Osservatorio permanente,
migliorando progressivamente gli attuali meccanismi di valutazione
della qualità delle attività formative e di ricerca, anche in
funzione dell'introduzione generalizzata dei crediti formativi
spendibili nel più ampio contesto della formazione professionale
integrata;
- completare il processo di decongestionamento dei megatenei,
avviato sulla base delle disposizioni di cui al collegato alla
Finanziaria 1997 (L.662/96), preordinato al miglioramento del
funzionamento e della qualità della vita della comunità
universitaria e al riequilibrio del sistema in rapporto all'offerta
e alla domanda di formazione superiore;
- attivare specifici interventi finanziari ai fini del completamento
dei programmi di edilizia universitaria generale e dipartimentale,
nonché del finanziamento delle residenze e dei collegi universitari;
- ampliare gli strumenti d'ordine fiscale (art. 14, L. n. 196/97 e
art. 51, L. n. 449/97) al fine di incentivare, come in altri Paesi,
il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nella promozione e
sostegno dello sviluppo dell'alta formazione e della ricerca
scientifica universitaria;
- avviare il processo di riordino dello stato giuridico dei
professori e dei ricercatori universitari, in funzione di una
efficace utilizzazione delle risorse umane, attivando sin d'ora le
previste forme di incentivazione dell'impegno didattico e di
ricerca. |
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