Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione 
(firmato da Governo e OOSS il 22 dicembre 1998)
 
 
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Allegato 3: Gli interventi nel campo del sistema integrato di 
istruzione, formazione e ricerca 

Premessa
Il Governo si impegna a presentare prima del Documento di 
Programmazione Economico-finanziaria 2000-2002 un Piano pluriennale 
(Master Plan) delle attività, dei tempi e delle risorse necessarie a 
realizzare gli obiettivi di riforma e modernizzazione del sistema 
dell'istruzione, della formazione professionale e della ricerca, in 
una logica di sviluppo e di governo integrato del sistema.
Al fine di assicurare il costante coordinamento delle iniziative 
volte alla realizzazione di tali obbiettivi, sarà istituito presso 
la Presidenza del Consiglio entro il gennaio del 1999 un comitato 
con la partecipazione dei Ministeri interessati, della Conferenza 
Stato-Regioni e delle parti sociali. Comitati con le stesse finalità 
saranno istituiti a livello regionale.

1. Obbligo di frequenza ad attività formative
Il Governo, al fine di potenziare la crescita culturale e 
professionale dei giovani, si impegna a istituire, con una norma da 
inserire nel collegato alla Legge Finanziaria 1999 recante 
disposizioni in materia di "investimenti, incentivi all'occupazione, 
Inail, Enpals e materia previdenziale", l'obbligo di frequenza ad 
attività formative fino a 18 anni. Tale obbligo può essere assolto 
in modo integrato:

- nell'ambito del sistema di istruzione scolastica;
- nell'ambito del sistema di formazione professionale di competenza 
regionale, all'interno di strutture accreditate ai sensi dell'art. 
17 della legge 196/97;
- nell'ambito dei percorsi di apprendistato, come disciplinato 
dall'art. 16 della L. 196/97.
Le competenze acquisite mediante la partecipazione alle attività 
formative saranno certificate secondo quanto stabilito all'art. 15 
del Regolamento attuativo della L.196/97, e avranno valore di 
crediti formativi secondo quanto previsto all'art. 16 del medesimo 
Regolamento.
Il Governo, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e le parti 
sociali, provvederà a definire con gli opportuni provvedimenti 
normativi, prima del DPEF del '99, tempi e modalità dell'attuazione 
dell'obbligo di frequenza, nonché del suo raccordo con l'obbligo di 
istruzione.


2. Sistema scolastico
L'istituzione dell'obbligo formativo a 18 anni, nell'ottica di un 
sistema di formazione continua, esige in primo luogo il 
potenziamento e la qualificazione della formazione di base 
assicurata dalla scuola.
A tal fine, il Governo si impegna ad attuare tutti gli interventi in 
grado di riformare la scuola sui seguenti versanti:
- completamento dell'autonomia scolastica introdotta con l'art. 21 
della legge 59/97 mediante i regolamenti attuativi ancora 
occorrenti;
- definizione di un sistema nazionale di valutazione, autonomo e 
indipendente rispetto all'Amministrazione;
- approvazione in via definitiva del disegno di legge 
sull'elevamento dell'obbligo scolastico nella prospettiva 
dell'elevamento della durata dell'obbligo a 10 anni e 
dell'introduzione dell'obbligo formativo a 18;
- rapida ridefinizione, alla luce anche delle nuove norme 
sull'obbligo, del disegno di legge sul riordino dei cicli 
scolastici;
- impegno per una efficace e innovativa azione per il diritto allo 
studio dei giovani studenti e degli adulti in condizioni 
svantaggiate, a partire dalla garanzia dell'accesso a tutti i 
livelli dell'istruzione e della formazione, e mediante un sistema di 
borse di studio e mediante il sostegno per libri, mense, trasporti, 
etc.;
- ampliamento dell'offerta formativa, proseguendo, in particolare, 
nel sostegno all'insegnamento della musica e di una seconda lingua 
straniera e nell'uso di tecnologie multimediali.
Il Governo si impegna a sostenere, con adeguate misure finanziarie e 
organizzative, progetti mirati e integrati per la riduzione del 
tasso di abbandono e dispersione nelle zone a più alto indice e ad 
effettuare azioni di monitoraggio, assistenza e supporto al processo 
di sperimentazione dell'autonomia in atto.
Il Governo ritiene, inoltre, che, all'interno del piano pluriennale 
degli impegni sugli interventi formativi e di ricerca, si debba 
prevedere: (i) un piano straordinario per l'edilizia scolastica, da 
accompagnare con la messa a punto di nuove tipologie e standard; 
(ii) il rifinanziamento del piano quadriennale di investimenti nelle 
tecnologie informatiche che scadrà nel 2000; (iii) investimenti 
finalizzati ad attivare misure perequative per le istituzioni 
scolastiche e fortemente incentivanti per il personale, 
relativamente, in particolare, alle situazioni svantaggiate e di 
disagio, tenendo anche conto delle nuove norme contrattuali; (iv) un 
investimento significativo nella professionalità e nella formazione 
dei docenti, al fine di potenziare il processo di specializzazione e 
di nuova articolazione della funzione docente.
La riforma della amministrazione, da realizzare assicurando il 
concerto con le parti sociali, dovrà essere sostenuta da un piano 
per la riconversione professionale degli addetti 
dell'amministrazione scolastica centrale e periferica, per la 
costruzione di nuove figure professionali in grado di svolgere nuovi 
compiti e funzioni in un sistema orizzontale di autonomie.


3. Ristrutturazione e qualificazione dei sistemi formativi
I piani di ristrutturazione degli Enti di formazione, definiti dalle 
Regioni con il coinvolgimento delle parti sociali, e la 
riqualificazione e riconversione degli operatori, devono rispondere 
alla necessità di garantire un'offerta formativa coerente con 
l'obbligo di frequenza fino ai 18 anni di cui sopra.
La realizzazione del sistema di accreditamento delle strutture 
formative e di certificazione delle competenze, come previsto 
dall'art. 17 della L. 196/97 e dal Regolamento attuativo, sono 
indispensabili per rendere effettiva l'offerta integrata di 
formazione, tanto più nella prospettiva dell'obbligo di frequenza 
fino a 18 anni.
Il Governo si impegna ad adottare tutte le misure che assicurino 
un'adeguata operatività delle strutture indicate dal Regolamento 
attuativo.
Governo e Regioni si impegnano a attuare entro il primo semestre 
1999 - le procedure stabilite dal Regolamento attuativo dell'art. 17 
della L. 196/97 in tema di semplificazione delle procedure 
amministrative, realizzando una piena responsabilizzazione della 
Pubblica amministrazione e degli operatori, e un innalzamento della 
qualità progettuale. Gli interventi ivi definiti sono urgenti per 
superare i gravi ritardi nell'erogazione delle risorse per gli 
interventi formativi da parte delle pubbliche istituzioni. Ritardi 
che determinano il mancato utilizzo dei finanziamenti del Fondo 
Sociale Europeo e rendono difficile lo sviluppo di agenzie formative 
qualificate.


4. Apprendistato e tirocini formativi
La formazione esterna per gli apprendisti, consistente in almeno 120 
ore annue, in via di sperimentazione a livello nazionale e regionale 
secondo le modalità stabilite dall'art. 16 della L. 196/97 e dal 
relativo decreto attuativo, nonché dagli accordi tra le parti 
sociali, sarà estesa a tutti gli apprendisti, sulla base dei 
contenuti formativi verificati nelle sperimentazioni e recepiti nei 
decreti ministeriali previsti.
In merito alla formazione esterna degli apprendisti nelle imprese 
artigiane e nelle piccole imprese, il Governo si impegna a procedere 
attraverso sperimentazioni concertate tra le forze sociali e le 
istituzioni ai vari livelli, al fine di individuare percorsi e 
modelli formativi idonei alla realtà dell'imprenditoria diffusa. Il 
Governo si impegna, altresì, nel quadro della verifica, già 
prevista, delle sperimentazioni, ad adottare gli opportuni atti, 
tenuto conto degli accordi intervenuti tra i rappresentanti delle 
organizzazioni datoriali e sindacali interessate.
Verranno incentivate, a partire da quanto già definito nel decreto 
attuativo dell'art. 16 della L. 196/97, le attività di tutoraggio 
interno alle imprese, in funzione della crescita delle capacità di 
trasmissione delle competenze professionali da parte degli artigiani 
e del personale specializzato delle imprese.
Per realizzare questi obiettivi Governo e Regioni si impegnano ad 
assicurare la necessaria offerta formativa da parte delle strutture 
della formazione professionale e della scuola, integrate fra loro. 
Il Governo si impegna a promuovere un confronto con le parti sociali 
al fine del più ampio utilizzo dell'apprendistato.
Governo e parti sociali concordano sulla necessità di estendere i 
tirocini formativi in tutti i percorsi di istruzione e formazione, 
come strumento indispensabile di raccordo tra formazione e lavoro, 
secondo le modalità stabilite dall'art. 18 della l. 196/97 e 
relativo decreto attuativo (progetti formativi concordati tra 
strutture formative e aziende, tutoraggio, coinvolgimento di 
istituzioni e parti sociali).


5. Formazione per le alte professionalità
I lavoratori ad alta qualificazione e i dirigenti d'azienda 
rappresentano in tutti i paesi più sviluppati una parte crescente, 
per dimensione e per ruolo, del mondo produttivo e dei servizi, 
coinvolta in rapidi e profondi mutamenti dei profili e dei contenuti 
professionali.
Governo e parti sociali convengono che l'offerta formativa destinata 
ai giovani e ai lavoratori, occupati e non occupati, deve quindi 
riqualificarsi e ampliarsi, sulla base di orientamenti ed esperienze 
consolidate in ambito europeo ed internazionale. 

Formazione superiore integrata. Il Governo si impegna, pertanto, a 
costruire il nuovo sistema di Formazione Superiore Integrata (FIS) - 
teso a investire e a innovare nel sistema dei diplomi universitari, 
nell'istruzione scolastica post-diploma e nella formazione 
professionale nonché, al suo interno, a sviluppare e consolidare il 
nuovo canale di Istruzione e Formazione Tecnico-Superiore (IFTS), 
sulla base del documento approvato dalla Conferenza Stato-Regioni 
nella riunione del 9 luglio 1998, già concordato con le parti 
sociali.
La costruzione di questo nuovo canale formativo deve consentire di 
ampliare ed articolare fortemente l'offerta di formazione per quadri 
e tecnici a media ed alta professionalità, con forte base culturale 
e competenze professionali di qualità, attraverso l'integrazione tra 
formazione-istruzione-lavoro, come avviene in altri Paesi europei.
La sperimentazione dell'IFTS, che si è avviata per l'anno 1998, va 
proseguita e potenziata per il 1999, anche attraverso l'incremento 
delle risorse, assicurando una costante attività di monitoraggio e 
di valutazione, per pervenire alla definizione, entro il 1999, di un 
sistema strutturato a regime per giovani e adulti.
Ai progetti pilota dell'IFTS dovranno applicarsi le regole di 
sistema per l'integrazione, sia relativamente all'attività di 
indirizzo, definizione di standard e monitoraggio, sia relativamente 
alla valutazione ed alla certificazione integrata delle competenze 
acquisite e dei crediti formativi, spendibili nei diversi segmenti 
dei sistemi di istruzione e di formazione e nel mondo del lavoro, 
con validità in ambito nazionale e riconoscibili anche in ambito 
europeo.
La sperimentazione e l'avvio a regime del FIS e dell'IFTS saranno 
oggetto di concertazione e di confronto tra Governo, Regioni e parti 
sociali, attraverso la costituzione di appositi Comitati integrati, 
a livello nazionale, regionale e, ove necessario, territoriale.


Alta formazione e Università. Il Governo si impegna, nel campo 
dell'alta formazione universitaria, a ricercare tutte le forme e gli 
strumenti capaci di elevare la partecipazione all'istruzione 
universitaria, contenere la durata dei corsi di diploma e di laurea, 
contrastare l'alto tasso di dispersione, superare la crescente 
discriminazione sociale negli accessi, aprire l'Università al 
territorio e assicurare la coerenza dei corsi di studio con le 
esigenze di nuove professionalità emergenti dal tessuto 
economico-produttivo e sociale del paese. A tal fine, il Governo si 
impegna a confermare le modalità di concertazione delle parti 
sociali sviluppando l'esperienza del tavolo quadrangolare e a:
- completare al più presto il processo di autonomia didattica degli 
Atenei in attuazione dell'art. 17 della L. 127/97 emanando i 
relativi decreti di area entro la primavera del 1999, così da 
consentire l'avvio dei nuovi corsi di studio sin dall'anno 
accademico 1999-2000;
- potenziare il sistema di orientamento degli studenti;
- individuare modalità permanenti per l'analisi dei fabbisogni 
formativi e per il monitoraggio degli esiti occupazionali dei 
diplomati e laureati universitari;
- potenziare gli interventi a sostegno del diritto allo studio, 
costituendo un Fondo nazionale attraverso il ricorso a risorse 
pubbliche e private;
- ringiovanire il sistema con politiche di avviamento al lavoro 
scientifico e di formazione attraverso la ricerca, sul modello di 
quanto sperimentato negli ultimi tempi, incrementando le risorse per 
il cofinanziamento degli assegni di ricerca attivati con le 
procedure di cui all'art. 51 della L. 449/97;
- aprire i dottorati di ricerca al mondo del lavoro e potenziare 
specializzazioni e masters direttamente professionalizzanti;
- incentivare, anche attraverso risorse aggiuntive, iniziative delle 
Università finalizzate a raccordare l'offerta formativa nell'ambito 
delle attività di programmazione negoziate a livello di reti 
territoriali;
- sostenere e promuovere lo sviluppo dei corsi universitari di primo 
livello, sulla base delle positive esperienze maturate nel progetto 
"CAMPUS";
- promuovere e rilanciare la ricerca di base, sia di base che 
finalizzata, anche attraverso la costituzione di "centri di 
eccellenza" della ricerca universitaria;
- promuovere e sostenere, nell'ambito del sistema professionale 
integrato, utilizzando anche specifiche risorse finanziarie previste 
nei piani di sviluppo universitari, programmi di formazione continua 
e ricorrente di medio e alto profilo, in sintonia con le Università, 
le Regioni, gli Enti locali, le parti sociali;
- avviare la costituzione di un sistema nazionale di valutazione a 
aprtire dalla positiva esperienza dell'Osservatorio permanente, 
migliorando progressivamente gli attuali meccanismi di valutazione 
della qualità delle attività formative e di ricerca, anche in 
funzione dell'introduzione generalizzata dei crediti formativi 
spendibili nel più ampio contesto della formazione professionale 
integrata;
- completare il processo di decongestionamento dei megatenei, 
avviato sulla base delle disposizioni di cui al collegato alla 
Finanziaria 1997 (L.662/96), preordinato al miglioramento del 
funzionamento e della qualità della vita della comunità 
universitaria e al riequilibrio del sistema in rapporto all'offerta 
e alla domanda di formazione superiore;
- attivare specifici interventi finanziari ai fini del completamento 
dei programmi di edilizia universitaria generale e dipartimentale, 
nonché del finanziamento delle residenze e dei collegi universitari;
- ampliare gli strumenti d'ordine fiscale (art. 14, L. n. 196/97 e 
art. 51, L. n. 449/97) al fine di incentivare, come in altri Paesi, 
il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nella promozione e 
sostegno dello sviluppo dell'alta formazione e della ricerca 
scientifica universitaria;
- avviare il processo di riordino dello stato giuridico dei 
professori e dei ricercatori universitari, in funzione di una 
efficace utilizzazione delle risorse umane, attivando sin d'ora le 
previste forme di incentivazione dell'impegno didattico e di 
ricerca.