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TESTO POLIZZA INFORTUNI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA INFORTUNI

 Art. 1 - DEFINIZIONE DI INFORTUNIO

E' considerato infortunio un evento dovuto a causa violenta, fortuita ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

 Art. 2 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione vale, soggetta alle esclusioni, per gli infortuni che l'As­sicurato subisce nell'espletamento delle mansioni relative alla occupazione professionale dichiarata in polizza o nello svolgimento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.

 ART. 3 - ESTENSIONI DELL’ASSICURAZIONE

Ai sensi della presente polizza sono considerati infortuni, purché non derivanti da eventi esplicitamente esclusi dal successivo anche:

o        intossicazioni da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica;

o        lesioni causate da contatto con sostanze corrosive;

o        morsi di animali e di rettili, nonché punture d’insetto;

o        asfissia meccanica ivi compreso l'annegamento;

o        assideramento e congelamento;

o        le lesioni (esclusi gli infarti);

o        folgorazioni;

o        colpi di sole e di calore;

o        contagio da A.I.D.S. o Epatite avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche, se diagnosticato entro tre mesi  dall’infortunio  il massimale per tale garanzia è fissato in Euro 10.000,00

o        assemblee  studentesche non autorizzate nei locali dell’Istituto;

o        aggressioni o atti violenti anche con movente politico, sociale o sindacale, sempreché l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria.

o        le ernie traumatiche e da sforzo, incluse anche le ernie discali, in base a quanto disposto nell’ Art.4

A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione, si intendono inclusi in garanzia le alluvioni, inondazioni e terremoti, con l’intesa che in ogni caso l’esborso massimo non potrà superare l’importo complessivo di Euro 2.600.000,00  qualunque sia il numero delle persone assicurate infortunate.

 

ART. 4 – ULTERIORI  ESTENSIONI DELL’ASSICURAZIONE

La garanzia si intende estesa agli infortuni derivanti dalla conseguenza di sforzi muscolari e di ernie addominali entrambi traumatiche.  Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà corrisposta un’indennità a titolo di invalidità permanente non superiore al 10% del capitale assicurato per il caso di invalidità permanente assoluta.   Qualora dovessero insorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al collegio medico.

 

 

Art. 6 - LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione é valida per tutti i paesi del mondo. Gli indennizzi verranno comunque pagati in Italia ed in Euro.

 

Art. 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI - VALIDITÀ DELLE VARIAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato/Contraente é tenuto sono valide solo se fatte per iscritto alla Direzione Generale per l'Italia ovvero alla Rappresentanza periferica, Agente cui la polizza é assegnata, oppure al mandatario scelto dall'Assicurato/Contraente e riconosciuto dalla Società.

Qualunque modificazione del contratto non é valida se non risulta da atto di variazione sottoscritto dalle Parti.

 

Art. 8 - VARIAZIONI DI RISCHIO

L'Assicurato/Contraente ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni variazione che intervenga a modificare ogni elemento del rischio. Se la variazione implica diminuzione del rischio, la Società provvederà a ridurre in proporzione il premio a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato/Contraente. Se la variazione implica aggravamento del rischio, la Società ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, salvo accordo tra le Parti per la prosecuzione del contratto stesso con apposito atto di variazione.

 

Art. 9 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano da considerarsi indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente é liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

 

Art. 10 - PROVA

Colui che richiede l'indennità deve provare l'esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato.

 

 

 

Art. 11 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato/Contraente.

 

Art. 12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non é qui diversamente regolato valgono le vigenti norme di Legge.

 

ART. 13 – ESCLUSIONI

o        Sono esclusi dall'assicurazione unicamente gli infortuni direttamente derivanti da:

o        uso di aeromobili militari non adibiti a regolare traffico civile (continuativo od occasionale), ovvero,

o        uso di aeromobili privati, a meno che tale uso non si renda necessario a seguito di emergenza ad altro mezzo di trasporto sul quale l'Assicurato si trovi in viaggio;

o        guida di aeromobili di ogni tipo;

o        uso di mezzi aerei condotti da persone non munite di brevetto;

o        guida od uso di mezzi di locomozione subacquei;

o        esercizio, anche occasionale, dei seguenti sport: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, pelota, alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai senza accompagnatore di guida qualificata, salti dal trampolino con sci o idroscì, guidoslitta, caccia a cavallo, immersioni con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere, speleologia;

o        partecipazione a corse o gare sportive e/o in generale a qualsiasi attività sportiva avente carattere professionistico o semiprofessionistico, tra le altre:  gioco del calcio, automobilismo (salvo quelle di regolarità e le gimcane), motociclismo, motonautica, ippica, ecc., e relative prove ed allenamenti;

o        ubriachezza (ma solo quando l'Assicurato è alla guida di veicolo), abuso di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;

o        reati dolosi commessi o tentati dall'Assicurato, salvo il caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;

o        partecipazione ad esercitazioni militari (con l'esclusione del servizio militare in tempo di pace); ed inoltre guerra, ostilità, invasione, rivoluzione, insurrezione, guerra civile, potere militare; salvo il caso che l'Assicurato sia colto dagli eventi bellici mentre si trova in un Paese non in stato di belligeranza, nel qual caso la garanzia resta valida per il periodo massimo di 14 giorni dalla dichiarazione dello stato di guerra;

o        trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati artificialmente e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

Sono esclusi dalla presente copertura assicurativa tutti i sinistri derivanti da molestie, abusi e/o violenze di natura sessuale.

 

ART. 14 - SOMME ASSICURATE E GARANZIE PRESTATE

Come da Certificato di Adesione emesso (specificate sotto la voce CONDIZIONI SPECIALI)

 

ART. 15 – BENEFICIARI DELLE GARANZIE

La garanzia è prestata per:

·          gli allievi iscritti alla scuola, ,

·          i partecipanti a corsi serali, ai corsi FTF, EDA,  ai corsi di  alfabetizzazione   e corsi 150 ore

·          gli alunni di altre scuole, anche stranieri, che siano temporaneamente ospiti dell’Istituto, per attività scolastica e culturale.

·          gli ex alunni che frequentano tirocini formativi e di orientamento e corsi post-diploma;

·        gli alunni esterni che partecipano a stage organizzati dalla scuola, semprechè sia garantita la sorveglianza del personale preposto;

·          il Dirigente Scolastico

·          il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

·          tutti gli operatori della scuola: (insegnanti di ruolo e non, supplenti annuali e temporanei, aiutanti del Dirigente Scolastico, personale non docente di ruolo e non, siano essi dipendenti dello Stato o di Enti locali, obbiettori di coscienza), nello svolgimento delle mansioni previste dal CCNL e dal Regolamento interno;  

tutti di seguito definiti assicurati

 

ART. 16 –BENEFICIARI DELLE GARANZIE A TITOLO GRATUITO

·          gli uditori e gli allievi in “passerella”; 

·          i partecipanti al Progetto Orientamento,

·          gli esperti esterni autorizzati dal Consiglio d’Istituto, che svolgono, a qualunque titolo, attività di collaborazione all’interno dell’Istituto;

·          gli Esperti esterni che sottoscrivono contratti di prestazione d’opera occasionali per attività integrative nell’ambito della direttiva 133 D.P.R. 567/96 con l’Istituto.

·          il personale in quiescenza che svolge attività all’interno dell’Istituto, secondo quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale 127 del 14.04.94;

·        il Presidente della Commissione d’esame

·        i Revisori dei Conti

·        gli accompagnatori durante i viaggi di istruzione, visite ed uscite didattiche in genere, settimane bianche comprese; con il massimo di 2 per classe

·        i genitori degli allievi quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974.

 

ART. 17 - ESTENSIONI DI COPERTURA

L’assicurazione può essere estesa:

·          ad altre figure, diverse da quelle soprariportate che di volta in volta, a seconda delle esigenze specifiche e/o degli accordi locali, partecipino in tutto o in parte alle attività scolastiche con incarichi specifici

·          ai genitori degli allievi e gli aggregati durante i viaggi di istruzione, visite ed uscite didattiche in genere, semprechè l’uscita e il relativo programma sia organizzata esclusivamente in riferimento al POF approvato dal Consiglio d’Istituto

Si stabilisce che il relativo premio unitario da versare sarà pari, forfettariamente, a quello già prescelto ed in corso per la scuola contraente e che le garanzie saranno prestate alle medesime condizioni e con gli stessi massimali.

 

L’assicurazione può essere inoltre estesa agli allievi ospiti di Convitti, in tali casi la copertura sarà operante come se le persone assicurate svolgessero attività didattica 24 ore su 24, si stabilisce altresì che il relativo premio unitario sarà pari, forfettariamente, al doppio di quello già prescelto ed in corso per la scuola contraente e che le garanzie saranno prestate alle medesime condizioni e con gli stessi massimali.

 

Tutti di seguito sono definiti Assicurati.

Tutti gli Assicurati sono garantiti indipendentemente dal loro stato psicofisico.

 

E’ considerato infortunio un evento dovuto a causa violenta, fortuita ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

 

ART. 18 – OPERATIVITÀ’ DELL’ASSICURAZIONE

L’assicurazione è operante per gli infortuni subiti dagli assicurati durante l’intera permanenza nella sede della scuola, succursali o sedi staccate della stessa, senza limiti di orario, nello svolgimento delle seguenti attività, purché rientrino nel normale programma di studi e comunque siano state regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti o da organi autorizzati dagli stessi o ad essi equiparati.

 

o        attività scolastiche, parascolastiche, extra scolastiche, inter-scolastiche, ricreative e  tutto quello che rientra  nei programmi   scolastici;

o        alle attività di prescuola e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata da personale fornito in supporto dagli Enti Locali e/o altri Enti.

o        durante tutte le ore di lezione, comprese quelle di educazione fisica (motoria, per le scuole materne ed elementari);

o        attività ginnico/sportiva, anche extra programma, comprese le “settimane bianche”, l’esercizio degli sport invernali e/o sulla neve

o        gite e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo;

o        visite guidate, visite a musei, scambi ed attività culturali in genere, purché siano controllate da organi scolastici o da organi autorizzati da quelli;

o        visite a cantieri, aziende e laboratori, stage e alternanza scuola lavoro, anche se tali comprendono esperimenti e prove pratiche dirette;

o        tutte le attività ricreative di carattere ginnico/sportivo e non, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola, purché effettuati in presenza di personale incaricato o in convenzione con la  stessa;

o        le attività ivi comprese quelle ginnico/sportive  e non, organizzate nell’ambito del mondo scolastico e deliberate dal consiglio d’istituto o di circolo, con esplicita esclusione delle competizioni organizzate dalle federazioni sportive.

o        refezione e ricreazione;

o        lezioni pratiche di topografia con uso di strumenti all'esterno della scuola;

o        gite, passeggiate, viaggi e scambi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, purchè venga rispettato il programma deliberato;

o        durante le uscita relative al Progetto Orientamento, semprechè l’uscita sia organizzata dalla Contraente e con personale della scuola;

o        visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere;

o        visite a cantieri, ad aziende e a laboratori, comprensive di esperimenti e prove pratiche dirette;

o        stage e alternanza scuola/lavoro anche in assenza di personale scolastico

o        tutte le attività ricreative di carattere ginnico-sportivo che si svolgono anche in occasione di prescuola, doposcuola ed interscuola, compresi i Giochi della Gioventù, i Campionati Studenteschi e i relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola;

o        tutte le attività ginnico-sportive organizzate nell’ambito del mondo scolastico e deliberate dal Consiglio di Istituto o di Circolo;

o        attività autogestite ed attività correlate all’autonomia.

o        durante i trasferimenti interni ed esterni connessi allo svolgimento delle suddette attività

In caso di infortunio verificatosi durante lo svolgimento di una delle attività all'esterno delle sedi scolastiche, o all’interno durante collettivi di classe, occupazioni, manifestazioni autogestite, l'assicurazione è operante a condizione che dette attività siano svolte sotto il controllo di personale autorizzato dalle competenti Autorità scolastiche.

 

ART. 19 – PERCORSO CASA SCUOLA CASA

La garanzia vale per gli allievi, anche durante il tragitto casa/scuola e viceversa, con qualsiasi mezzo di locomozione, purché questi infortuni avvengano esclusivamente durante il tempo  necessario a compiere il percorso prima e dopo l’orario di inizio di tutte le attività.

Nel caso in cui il danneggiato o la persona che lo trasporta non abbia rispettato le norme previste dal Codice della Strada, l'indennizzo per il caso di morte e di invalidità permanente sarà ridotto del 50 %.

La garanzia è valida esclusivamente per gli alunni con esclusione degli allievi partecipanti ai corsi serali, Eda, Ftf, o corsi 150 ore.

 

 

ART. 20 – RISCHIO AERONAUTICO            

Nell’ambito della copertura suddetta l’assicurazione si intende estesa all’uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato (escluso aeromobili privati, salvo quanto previsto all’Art. 2 punto 2). Il risarcimento in questi casi, comunque, non potrà superare il massimo complessivo di Euro 5.200.000,00  per sinistro, indipendentemente dal numero di assicurati infortunati..

 

 

ART. 21 – MORTE DA INFORTUNIO

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è  avvenuto, gli  Assicuratori liquidano ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.  Per beneficiari si intendono, salvo diversa designazione da parte dell'Assicurato, gli eredi legittimi e/o testamentari.    In caso di premorienza o commorienza dei beneficiari designati, detta somma sarà liquidata agli eredi legittimi e/o testamentari.   Vengono parificati al caso di morte il caso in cui l'Assicurato venga dichiarato disperso dalle competenti Autorità ed il caso di sentenza di morte presunta, ai sensi dell'art. 60 comma 3 del Codice Civile.  L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte (se superiore) e quello già pagato per invalidità permanente.

 

ART. 22  – INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO

Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, gli Assicuratori liquidano all'Assicurato un indennizzo dal primo punto, calcolato secondo la tabella allegata al contratto, sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente in riferimento alla tabella INAIL contenuta nell'allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, con rinuncia in ogni caso da parte degli Assicuratori all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi  categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile.   

La perdita totale o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.   Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali  corrispondenti ad ogni singola lesione.

 

Resta tuttavia convenuto che:

4    In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che determini un grado d’invalidità pari o superiore al 50% (cinquanta per cento) della totale, verrà riconosciuta all’assicurato un’invalidità permanente del 100% (cento percento);

4    In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di un genitore e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25%, la somma assicurata verrà raddoppiata.

4    La percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso di perdita totale, anatomica o funzionale di un arto superiore, sarà sempre calcolata come se l’arto fosse quello destro (sinistro per i mancini).

4    Nel caso in cui a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi delle condizioni contrattuali, esclusi gli infortuni causati da movimenti tellurici, residui all’assicurato un’invalidità permanente di grado pari o superiore al 80% della totale, la Società riconoscerà un capitale aggiuntivo pari a  Euro 50.000,00. L’esposizione massima della Società a titolo di maggiorazione del capitale non potrà comunque superare l’importo di Euro 500.000,00 nel caso di evento che colpisca contemporaneamente più assicurati dello stesso Istituto. Qualora le indennità da corrispondere a titolo di maggiorazione ai sensi della presente garanzia eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno adeguate con riduzione  ed imputazione proporzionale sui singoli infortunati.

 

ART. 23 – INVALIDITÀ PERMANENTE   DA MALATTIA per poliomielite e meningite cerebro spinale.

Nel caso in cui l’alunno, successivamente al novantesimo giorno dalla sua iscrizione all’anno scolastico, contragga a scuola poliomielite o meningite cerebro spinale, i capitali garantiti per l’invalidità permanente da infortunio si intenderanno  garantiti anche per l’invalidità  permanente da queste malattie.

L’indennizzo, per questi casi, sarà effettuato secondo la seguente tabella:

%Acc

Liq

% Acc

% Liq

% Acc

% Liq

% Acc

% Liq%

% Acc

% Liq

% Acc

% Liq

% Acc

% Liq

% Acc

% Liq

4

1

12

12

20

20

28

28

36

43

44

59

52

75

60

91

5

2

13

13

21

21

29

29

37

45

45

61

53

77

61

93

6

3

14

14

22

22

30

30

38

47

46

63

54

79

62

95

7

4

15

15

23

23

31

33

39

49

47

65

55

81

63

97

8

5

16

16

24

24

32

35

40

51

48

67

56

83

64

99

9

6

17

17

25

25

33

37

41

53

49

69

57

85

65&+

100

10

10

18

18

26

26

34

39

42

55

50

71

58

87

ECC.

100

11

11

19

19

27

27

35

41

43

57

51

73

59

89

ECC.

100

 

L’assicurazione è prestata per i soli casi di poliomielite e meningite cerebro spinale insorte successivamente alla data di effetto dell’assicurazione

 

Art. 24 - CUMULO DI INDENNITÀ

Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro 365 giorni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede rimborso nel caso contrario.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente é di carattere personale e quindi non é trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque

offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

 

ART. 25 – RIMBORSO SPESE MEDICHE A SEGUITO DI INFORTUNIO

Sono assicurate e rimborsabili nel limite della somma concordata per periodo annuale le spese mediche a seguito di infortunio:

o        per visite mediche specialistiche, acquisto di medicinali;

o        incluso rimborso ticket  sanitari;

o        per intervento chirurgico anche ambulatoriale;

o        durante il ricovero in istituti pubblici o privati;

o        per applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione;

o        per analisi ed accertamenti diagnostici strumentali e di laboratorio, compresa l’artroscopia diagnostica ed operativa;

o        per terapie fisiche e specialistiche;

o        artrosi conseguenti ad infortunio, protesi e tutori di funzione degli arti superiori, inferiori e del tronco; protesi oculari ed acustiche.

Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di chirurgia plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente

Qualora gli assicurati fruiscono di altre analoghe prestazioni (sociali o private) la garanzia vale per l’eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.

 

Fermo restando il limite della somma assicurata per rimborso spese mediche da infortunio,

la garanzia comprende le seguenti prestazioni:

 

a) - SPESE E CURE ODONTOIATRICHE

Senza sottolimiti per dente: in caso di cure odontoiatriche e ortodontiche rese necessarie da infortunio, vengono rimborsate, sino alla somma pattuita nelle prestazioni, le spese per cure odontoiatriche ed ortodontiche.

Si precisa che le spese per le  protesi sono rimborsabili solo per la prima protesi ( e non le successive) purché essa sia applicata entro tre anni dal giorno dell’infortunio.

Nel caso in cui, a parere medico espresso, a richiesta, in consulto con i medici degli assicuratori, per l’età giovanile dell’Assicurato, non sia possibile l’applicazione della PRIMA protesi nei tre anni stabiliti, l'Assicurato potrà chiedere che vengano rimborsate, una sola volta, ora per allora, le spese riconosciute necessarie, sino ad un massimo del corrispondente costo previsto dalla Tariffa Nazionale Dell’Ordine dei Medici.

La ricostruzione delle parti danneggiate – intervento di conservativa -, non è considerata protesi e rientra pertanto, a tutti gli effetti, nelle spese per cure odontoiatriche ed ortodontiche .

 

b) - SPESE E CURE OCULISTICHE: Acquisto lenti: senza sottolimiti per rotture di lenti e/o montature (comprese lenti a contatto) come conseguenza diretta di infortunio che abbia colpito l’assicurato. Viene incluso l’acquisto di nuove lenti, nel limite della somma pattuita, come   conseguenza di infortunio che causa danno oculare. Sono escluse dalla garanzia le lenti “usa e getta”.

 

c) - ACQUISTO APPARECCHI ACUSTICI DA INFORTUNIO, senza limite: in caso di cure rese necessarie da infortunio, vengono rimborsate, sino alla somma pattuita nelle prestazioni, le spese per cure all’apparato uditivo; si precisa che le spese per le  protesi sono rimborsabili solo per la prima protesi ( e non le successive) purché essa sia applicata entro tre anni dal giorno dell’infortunio. Il rimborso avverrà dietro presentazione dei giustificativi di spesa e dei certificati comprovanti la menomazione subita dall’assicurato/a.

 

d) - ACQUISTO O NOLEGGIO CARROZZELLE: ove la garanzia sia prevista dalla polizza nell’ambito del sotto limite concordato per acquisto e noleggio di carrozzelle reso necessario a seguito di infortunio. Dovranno essere presentati dietro richiesta degli assicuratori i documenti giustificativi debitamente quietanzati, sottoscritti dal medico nonché dal responsabile d’Istituto.

 

e) DIARIA OSPEDALIERA: viene corrisposta una diaria, entro la somma stabilita, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza per l’indennità giornaliera per ogni giorno di ricovero presso istituti pubblici o privati per un massimo di 365 giorni

 

f) DAY HOSPITAL: Qualora il ricovero in istituto di cura per infortunio compreso a termini di polizza venga effettuato in regime di degenza diurna "Day Hospital", verrà corrisposta l'indennità giornaliera prevista nel modulo di polizza.

 

g) - DIARIA DA GESSO

Viene corrisposta quando l’assicurato non possa, a causa dell’applicazione agli arti di gesso o apparecchi immobilizzatori, applicati e rimossi necessariamente da personale medico o paramedico nelle apposite strutture, con il limite per giorno e complessivo stabilito nelle prestazioni, recarsi a scuola o, recandovisi, non possa partecipare con profitto alle attività in classe.

Unicamente ai fini della presente clausola  si stabilisce convenzionalmente di calcolare un giorno di garanzia  ogni quattro ore di mancato profitto.

Si stabilisce che la diaria prevista sarà ridotta al 50% se si riferisce ad ingessature relative ad arti superiori.

 

h) - DANNO ESTETICO

Se a seguito di infortunio, non altrimenti risarcibile, indennizzabile a termini di polizza, l’assicurato subisse deturpazioni o sfregi di carattere estetico al viso, gli assicuratori riconosceranno un indennizzo a   titolo di rimborso spese sostenute per la cura ed applicazioni, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica,   effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno, con il massimale stabilito nelle prestazioni e garanzie previste. Il rimborso sarà effettuato,  dietro presentazione di adeguata documentazione, al massimo entro tre anni dalla data d’infortunio.

 

i) - SPESE DI TRASPORTO DELL’ASSICURATO DAL LUOGO DELL’INFORTUNIO ALL’ISTITUTO DI CURA

Con qualsiasi mezzo idoneo, con il limite massimo stabilito nelle prestazioni e garanzie previste.

 

l) - SPESE DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DELL’ASSICURATO DALLA PROPRIA ABITAZIONE (O DALLA SCUOLA) ALL’ISTITUTO DI CURA E VICEVERSA.

Se a seguito di infortunio, l’assicurato necessitasse, a prescrizione medica, di cure ripetute (medicazioni complesse, applicazioni fisioterapiche e terapie mediche ecc.), gli assicuratori corrisponderanno, a titolo di  concorso alle spese di accompagnamento e trasporto necessarie a raggiungere l’istituto di cura, la somma forfetaria giornaliera stabilita alle singole combinazioni.

 

m)  - SPESE DI TRASPORTO DA CASA A SCUOLA E VICEVERSA

Qualora un assicurato, a seguito di infortunio, diventi portatore, al di fuori di strutture ospedaliere, di gessature o apparecchi protesici agli arti inferiori (o superiori, se il trasporto autonomo è reso problematico), applicati e rimossi da personale medico o paramedico; in tale caso gli rimborseranno le spese di trasporto da casa a scuola e viceversa, fino alla concorrenza del stabilito. Il rimborso verrà effettuato dietro presentazione di adeguata documentazione, o in mancanza di documentazione, verrà effettuato un rimborso chilometrico di Euro 00,50 / Km, con le seguenti avvertenze:

4    trasferimenti all’interno del Comune: 7 km forfetari giornalieri;

4    trasferimenti da Comune a Comune: distanze calcolate, in linea retta, da centro Comune a centro Comune, arrotondati al km superiore.

 

n) - SPESE AGGIUNTIVE

Se a seguito di infortunio risarcibile a termini di polizza, l’allievo assicurato subisce:

4    Danni a capo di vestiario;

4    Danni a strumenti musicali, esclusivamente per i Conservatori e le scuole musicali, con valore a nuovo superiore a Euro 41,50   i danni relativi saranno rimborsati con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 15,50  Il massimo degrado per vetustà, applicabile allo strumento, è stabilito nel 50% del valore d’acquisto;

4    Danni a sedie e rotelle e tutori, per portatori di handicap: senza alcuna franchigia o scoperto nell’ambito del massimale.

L’impresa rimborsa le spese necessarie per le riparazione e/o le sostituzione dei capi di abbigliamento o apparecchi danneggiati, fino al massimale indicato nel modulo di polizza.

 

o) - SPESE PER LEZIONI PRIVATE DI RECUPERO

Qualora l’assicurato sia rimasto assente dalle lezioni, in conseguenza di infortunio indennizzabile dalla presente polizza, per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi, gli assicuratori rimborseranno, previa presentazione di adeguata documentazione, le spese sostenute per le lezioni private di recupero.

 

p)   - PERDITA DELL’ANNO SCOLASTICO

Se a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, accaduto negli ultimi quattro mesi di scuola, l’assicurato (in questo caso solo gli alunni) si trovasse nell’impossibilità di concludere l’anno con esito positivo, e di conseguenza dovessero ripetere l’anno stesso, gli assicuratori riconosceranno la somma indicata nelle prestazioni a titolo forfetario, ma solo per il primo anno scolastico ripetuto.

 

q) SPESE PER IL RIMPATRIO DELLA SALMA E/O PER IL FUNERALE

nel caso in cui l’assicurato decedesse a seguito di infortunio o malattia, nei casi  previsti contrattualmente, l’impresa si obbliga all’erogazione di un capitale pari a € 5.000,00, quale contributo alle spese direttamente sostenute dalla famiglia per il rimpatrio della salma (qualora il decesso sia avvenuto all’estero) e quale contributo alle spese funerarie.

 

r) - INDENNITA’ DA ASSENZA PER INFORTUNIO

Nel caso in cui l’alunno assicurato, a seguito di infortunio risarcibile a termini di polizza, sia rimasto assente dalle lezioni per più di 20 giorni scolastici consecutivi, e non abbia presentato alcuna spesa, viene riconosciuta una liquidazione  “omnia” di Euro 77,00

 

s) - DANNEGGIAMENTO DI BICICLETTE:

se a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l’allievo assicurato subisce il danneggiamento della bicicletta utilizzata al momento dell’evento dannoso, l’Impresa rimborsa le spese necessarie per le riparazioni fino alla concorrenza di € 150,00. Per acquisire il rimborso è indispensabile presentare il verbale redatto dall’Autorità intervenuta.

 

t) - GARANZIA ANNULLAMENTO::

Qualora a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di polizza, l’allievo assicurato fosse impossibilitato a proseguire corsi e/o attività sportive a carattere privato (a titolo puramente esemplificativo: corsi di musica, di lingue straniere, di danza, di attività teatrali e artistiche e di tutti gli sport in genere), producendo fatture quietanzate dell’ente organizzatore/erogatore che attestino il diritto, sarà rimborsata dall’Impresa la quota di costo di partecipazione relativa al periodo di mancata fruizione, con il limite del Massimale prescelto indicato nel Modulo di Polizza. Parimenti, se a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di polizza, l’allievo assicurato fosse impossibilitato a partire per viaggi e/o scambi culturali in Italia o all’estero, sia organizzati dalla scuola che a carattere privato, dietro presentazione delle ricevute/fatture debitamente quietanzate, l’Impresa rimborserà, entro i limiti del Massimale prescelto indicato nel Modulo di Polizza, la spesa già sostenuta.

 

ART. 26 - ESERCIZIO DELLA RIVALSA

Qualora l’infortunio sia la conseguenza di un sinistro indennizzabile a termine di polizza, gli assicuratori rinunciano ad esercitare i diritti di rivalsa esclusivamente nei confronti degli assicurati, riservandosi tale diritto nei confronti dei Terzi.

 

ART. 27 – MODALITÀ PER LA CORRESPONSIONE DI RIMBORSI  ED INDENNIZZI

Fermo l’obbligo della denuncia di infortunio, la corresponsione dell’indennizzo avverrà a guarigione avvenuta, previa presentazione agli assicuratori dei documenti giustificativi, anche in copia salvo che diversamente richiesto, debitamente quietanzati (notule del medico, ricevuta del farmacista, referti clinici, ricevute pagamento ticket…), salvo i casi  descritti nella voce  “D1” secondo capoverso.

 

ART. 28 – COMUNICAZIONE DELLE GENERALITÀ DEGLI ASSICURATI

Il contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le generalità degli assicurati: per la loro identificazione, e per il computo del premio, si farà riferimento ai registri del contraente, che quest’ultimo si obbliga ad esibire in qualsiasi momento alle persone incaricate dagli assicuratori per accertamenti e controlli insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso.

 

ART. 29 – ESONERO DELLA COMUNICAZIONE DELL’ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Resta inteso e convenuto che il contraente è esonerato dall’obbligo di dichiarare l’eventuale esistenza di altri contratti di assicurazione stipulati in proprio dagli assicurati.

 

ART. 30 – PAGAMENTO INDENNIZZI

Si conviene che, a richiesta dell’assicurato, l’ammontare liquidabile potrà essere versato al contraente, purché la relativa quietanza sia sottoscritta per accettazione sia dall’assicurato sia dal contraente e/o altro avente diritto.

 

ART. 31 – PATOLOGIA OCCULTA

Gli infortuni sono indennizzabili anche quando la causa determinante sia ascrivibile a stati patologici occulti, sempre che l’infortunio si sia verificato durante le ore di educazione fisica (motoria per le scuole materne ed elementari).

 

ART. 32 – MASSIMALE CATASTROFALE

Nel caso di evento che colpisca più persone assicurate, l’indennizzo dovuto dagli assicuratori non potrà in alcun caso superare complessivamente l’importo di Euro 5.100.000,00

 

ART. 33 - PRECISAZIONI

Tutti gli assicurati sono garantiti indipendentemente dal loro stato psico-fisico; gli assicuratori, comunque, corrispondono l’indennità per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio; se l’infortunio colpisce una persona che non sia fisicamente integra e sana, non è indennizzabile quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti.

 

ART. 34 - DENUNCIA DI INFORTUNIO - OBBLIGHI RELATIVI.

La denuncia dell'infortunio con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato, deve essere fatta per iscritto agli Assicuratori entro trenta giorni dall'infortunio o dal momento in cui l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

La denuncia può essere effettuata a mezzo FAX, o via INTERNET, mediante l’apposito programma, al menu “Sinistri On-line” del sito AMBIENTESCUOLA.IT, salvo casi mortali o catastrofici, che andranno comunicati a mezzo telegramma ad AMBIENTESCUOLA® srl

L'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. L'infortunato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alle visite di medici incaricati dagli Assicuratori ed a qualsiasi accertamento che gli Assicuratori ritengano necessario sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato la persona assicurata. Qualora  gli apparecchi telematici , della AMBIENTESCUOLA® srl per qualunque motivo, non dovessero funzionare e non sarà stato quindi possibile da parte della stessa, rubricare il sinistro, gli Assicuratori consentono che la denuncia possa essere fatta anche successivamente, al più tardi, a richiesta del danneggiato o avente diritto, ritenendo valida ed efficace la documentazione presso la scuola.

Se non viene adempiuto intenzionalmente agli obblighi sopra previsti, l'infortunato ed i suoi aventi diritto perdono il diritto alle indennità. Se l'inadempienza è involontaria, gli Assicuratori hanno diritto di ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

 

ART. 35  - DENUNCIA DELLA MALATTIA - OBBLIGHI RELATIVI.

La denuncia della malattia che, secondo parere medico, sembri comportare invalidità permanente, deve essere prestata per iscritto dall'Assicurato e/o dal Contraente.

La denuncia stessa deve essere corredata da certificato medico riflettente un dettagliato rapporto sulla natura, decorso e conseguenze della malattia. L'Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dagli Assicuratori fornendo agli stessi ogni informazione.

Trascorsi 240 giorni dalla denuncia della malattia, l'Assicurato deve presentare specifica certificazione medica attestante il grado di invalidità permanente direttamente ed esclusivamente residuato dalla malattia denunciata.

Qualora la presente assicurazione pervenga alla scadenza prima che la malattia sia denunciata e sempreché la stessa si sia manifestata durante il periodo di validità dell'assicurazione, per la presentazione della denuncia è stabilito il termine di un anno dalla scadenza dell'assicurazione.

 

ART. 36 - LIMITI DI ETÀ - PERSONE NON ASSICURABILI.

L'assicurazione non vale per le persone di età superiore ai 75 anni e cessa dalla prossima scadenza annuale del premio per quelle che raggiungono tale limite di età nel corso del contratto. Gli Assicuratori restituiranno i rispettivi premi scaduti successivamente, che fossero loro eventualmente versati.

Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicomanie e l'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

 

ART. 37 - CONTROVERSIE.

A precisazione della circolare ministeriale della Pubblica Istruzione n. 2170 del 30.06.96, le controversie potranno essere risolte: ricorrendo alla magistratura ordinaria; oppure accettando l’arbitrato,

Il contraente ha facoltà di scelta.

In caso di arbitrato le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre medici il mandato di decidere in base alle condizioni e limitazioni contrattuali.

Ciascuna delle parti nomina un medico, i due medici così designati nominano il terzo, in caso di disaccordo su tale nomina, provvede il Consiglio dell'Ordine dei Medici del luogo dove il Collegio medico risiede. Il collegio è dispensato da ogni formalità di legge e ha facoltà di rinviare l'accertamento dell'invalidità permanente concedendo un anticipo di indennità. Le sue decisioni sono prese a maggioranza di voti e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il verbale. Ciascuna Parte paga le spettanze e le spese del medico da essa nominato e la metà di quelle del terzo. Tuttavia, se il grado di invalidità permanente clinicamente accertato dal Collegio medico supera di un terzo o più quello valutato dagli Assicuratori, questi rispondono di tutte le spettanze e le spese del Collegio medico.

 

 

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

 

GARANZIE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO

 

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

 

A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCT)

La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione comprende altresì l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso nè eccettuato) e vale sia che l'Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.

 

B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO (R.C.O.D.)

La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, siano essi:

o        non soggetti all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro,

o        assicurati, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del Dlgs.23/02/2000 n° 38  per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da essi sofferti.

 

Danno biologico

L'assicurazione vale anche per gli infortuni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 cagionati ai prestatori di lavoro sopra indicati per morte, o lesioni personali di cui l'Assicurato sia responsabile ai sensi del Codice Civile.

La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

 

C) RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI

Quanto previsto con i precedenti punti A) e B), si intende esteso alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinati dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a Terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni professionali.

Ciò nei limiti dei massimali previsti in polizza per sinistro; il quale resta ad ogni effetto unico, anche nei casi di corresponsabilità dei prestatori di lavoro con l'Assicurato o fra di loro.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O.D., valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS a' sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

 

Art. 2 NON SONO CONSIDERATI TERZI :

I dipendenti iscritti all'INAIL che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

 

Art. 3 ESCLUSIONI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T.

L'assicurazione non comprende i danni:

A.   alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, ad eccezione dei veicoli con o senza motore sia di dipendenti che di Terzi parcheggiati nell'ambito degli stabilimenti, magazzini o depositi di proprietà od in uso all'Assicurato;

B.   derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti e di aeromobili;

C.   cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;

D.   cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a Terzi e/o la loro messa in circolazione ai sensi del D.P.R. del 24.05.1988 n. 224;

E.   da furto;

F.   conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

G.  cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori;

H.   alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

I.    a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati;

J.   derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonchè quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;

K.   cagionati da veicoli a motore in genere per i quali, in conformità alle norme della legge 24 dicembre 1969 n. 990, e del relativo regolamento di esecuzione  approvato con  D.P.R. n. 973 del 24 novembre 1970 e delle successive modifiche, l'assicurazione deve essere prestata con polizza Responsabilità Civile Veicoli a Motore.

 

Art.4 ESCLUSIONI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T. ed R.C.O.

L'assicurazione non comprende i danni:

A.   detenzione od impiego di esplosivi;

B.   verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

 

Art. 5 DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.

 

Art. 6 COMMITTENZA AUTO

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art.2049 del Codice Civile, per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate.

Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e degli Stati per i quali è stata rilasciata la Carta Verde.

 

Art.7 DANNI A COSE TROVANTISI NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI PRESSO TERZI

La garanzia comprende i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume o peso non possono essere rimosse.

Restano comunque esclusi i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo. Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di € 258,30 e fino alla concorrenza massima di  € 103.292,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

 

Art.8 DANNI DA SOSPENSIONE OD INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni arrecati a Terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza.

La presente estensione di garanzia viene prestata nell'ambito del massimale pattuito in polizza, con un limite pari al 20% del massimale stesso.

 

Art.9 DANNI DA INCENDIO

La garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni a cose di Terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute ferma l'esclusione dei danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo.

Qualora l'Assicurato abbia in corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio a polizza del ramo incendio la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura.

La garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza con il limite del 30% del massimale stesso.

 

Art. 10 PRESTATORI D’OPERA UTILIZZATI IN AFFITTO ( C.D. LAVORO INTERINALE)

La garanzia R.C.O. si estende ai prestatori d’opera presi in affitto tramite liste regolarmente autorizzate; tali prestatori d’opera sono quindi equiparati ai dipendenti dell’Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d’opera che quelli provocati a Terzi e/o dipendenti dell’Assicurato. E’ comunque garantita l’azione di rivalsa esperita dall’INPS e/o dall’INAIL  a’ sensi dell’articolo 1916 C.C.. La garanzia è valida in quanto le retribuzioni corrisposte dall’Assicurato per tali prestatori d’opera vengano comunicati alla società ai fini del calcolo del premio insieme a quella del personale alle regolari dipendenze dell’Assicurato.

 

Art. 11 R.C. DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

La garanzia viene estesa alla Responsabilità Civile personale del responsabile e degli addetti  del    servizio per la salute dei lavoratori di cui al D.L. 626/94. Questa estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'Assicurato, dagli Amministratori, dai Collaboratori, familiari o dai  dipendenti dell'Assicurato stesso.

 

Art. 12 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.  L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Codice Civile).

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni, e per il danno biologico solo quelli per i quali ha ricevuto richiesta di risarcimento.

 

Art. 13 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando - ove occorra - legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale.

 

Art. 14 PLURALITA' DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza   per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro. Si precisa in ogni caso che l’indennizzo massimo corrisposto dalla Compagnia, per ogni  singolo Assicurato non potrà superare l’importo complessivo di Euro 1.549.370,00= (Unmilionecinquecentoquarantanovemila trecentosettanta

 

15) OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è valida a tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extra scolastiche e inter-scolastiche, purché tali attività rientrino nel normale programma di studi o che comunque siano regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti o organi autorizzati dagli stessi.

A titolo esemplificativo si possono indicare, oltre la normale attività di studi, le ore di educazione fisica in palestra, in piscina e su campi sportivi in genere, le attività ginnico - sportive extracurricolari, i viaggi di istruzione, le gite scolastiche (escluso la R.C. del vettore), nonché ogni permanenza fuori dalla scuola a scopo didattico e sportivo senza limitazione di orari e anche fuori dal territorio comunale, compresi i pernottamenti e/o soggiorni continuativi anche all'estero, le attività di ricreazione all'interno ed all'esterno della scuola, le visite guidate a musei, aziende e laboratori, le attività culturali in genere, nonché agli stages alternanza scuola lavoro.

 

16) ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia è altresì operante per:

A.   Le assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all'interno della scuola; nonché alle assemblee che abbiano luogo in locali esterni alla scuola, purché siano osservate la disposizioni della C.M. N. 312 XI capitolo del 27 dicembre 1979 in atto di vigilanza.

B.   Il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Capo d'Istituto e/o del responsabile del servizio di segreteria.

C.   Le lezioni di educazione fisica e per l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi esterni alla scuola purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza.

D.   L’uso di un'aula magna o di un cinema teatro annesso alla scuola purché non aperto al pubblico a pagamento.

E.   Il tragitto casa-scuola e viceversa per il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l'orario delle lezioni, sempreché sia configurabile una responsabilità civile a carico del Contraente, escluso comunque ogni e qualsiasi effetto della legge 990 (Responsabilità civile delle circolazione veicoli a motore).

F.   I danni che gli allievi possono arrecare al materiale assegnato alla scuola in comodato da ditte e società diverse da Enti Pubblici.

G.  Le attività di prescuola e doposcuola anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata da personale fornito in supporto da Enti Pubblici.

H.   L'attività di promozione culturale e sociale (direttiva N° 133 del 03.04.1996).

I.    Le attività ludico-sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, regolarmente deliberate dagli Organi  Collegiali, ma organizzate e gestite (anche con compiti di vigilanza) da alcuni genitori anche in assenza di personale scolastico, in orario pomeridiano o in giornate festive, presso la struttura scolastica o presso centri sportivi in genere.

 

17) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PERSONALE

L'assicurazione copre la responsabilità personale di tutti gli operatori della scuola, degli studenti e dei genitori  membri di diritto degli organi collegiali previsti dal DPR n. 416 del 31 maggio 1974, compresa la responsabilità civile dei genitori in veste di accompagnatore durante gite e visite didattiche.

La Società rinuncia al diritto di surroga nei loro confronti entro i limiti del massimale previsto per sinistro che resta, comunque, ad ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità  delle persone sopraccitate.

 

18) NOVERO DEI TERZI

Si conviene che sono considerati terzi tra loro gli studenti, il personale direttivo, docente e non della scuola, nonché i genitori membri di diritto degli organi collegiali previsti dal DPR n. 416 del 31 maggio 1974.

 

19) COLPA GRAVE E FATTI DOLOSI

L'assicurazione è operante anche nei casi di colpa grave, nonché per la Responsabilità Civile che possa derivare al Contraente da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

 

20) RESPONSABILITA' VERSO STUDENTI ED OPERATORI DELLA SCUOLA ASSICURATI  ALL'I.N.A.I.L.

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente per i danni subiti dagli  studenti e dagli operatori della scuola obbligatoriamente assicurati INAIL pertanto la Società   risponde delle somme che il Contraente sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese)  quale  civilmente responsabile  verso le suddette persone ai sensi del DPR n. 1124 del 30 giugno 1965 artt. 10   e 11.

Agli effetti di tale garanzia il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni. Tale denuncia deve essere fatta entro tre giorni da quando il Contraente ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta In caso di apertura di procedimento penale o comunque alla ricezione di qualsiasi richiesta di risarcimento in relazione all'infortunio, il Contraente è tenuto ad informare tempestivamente  la Società fornendo atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza e consentendo alla stessa la visione di ogni documento relativo ai fatti interessanti l'assicurazione.

 

21) PRECISAZIONI

Per le attività esterne alla scuola la garanzia si intende valida solo se il Contraente ha predisposto per esse la sorveglianza prevista dalla normativa scolastica.

La validità del contratto avrà termine alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta.

Il Contraente ha facoltà, per non interrompere le garanzie e le condizioni di assicurazione, di inviare alla Società il rinnovo dell'anno successivo alle stesse modalità, in tal caso il Contraente beneficia della proroga del pagamento   dei premi  al 30° giorno dalla scadenza a deroga delle Condizioni Generali di polizza.

A precisazione della Circolare del Ministero della P.I. n° 2170 del 30.05.96, il Contraente ed il  beneficiario, dei propri Docenti, studenti e personale alla dipendenze, risulta essere l'Amministrazione Scolastica.

L'Assicurato/Contraente è considerato terzo nei confronti degli alunni/studenti che sono considerati Assicurati aggiunti a tutti gli effetti.

La Compagnia rinuncia al diritto di recesso in caso di sinistro.

 

22) STAGES e ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

La garanzia è operante durante la partecipazione a "STAGES" e "ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO" con l'intesa che tale partecipazione può comportare esperimenti e prove pratiche dirette.

 

23) RINUNCIA ALLA RIVALSA

La società rinuncia al diritto di surroga nei confronti degli assicurati

 

CONDIZIONE SPECIALE  A

- RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE VERSO TERZI E VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Definizioni, nel testo che segue, si intendono:

o        per Assicurato: IL DIRIGENTE SCOLASTICO;

o        per Società: Ace Insurance S.A. - N.V.;

o        per R.C. verso P.A:  la Responsabilità Civile che l'Assicurato ha verso la Pubblica Amministrazione;

o        per R.C. verso Terzi : la Responsabilità Civile che l’Assicurato ha verso Terzi

o        per massimale: l'importo massimo che la Società potrà essere chiamata a corrispondere per il risarcimento dovuto dall'Assicurato.

 

Art. 1 OGGETTO DELLA GARANZIA

L'assicurazione, alle condizioni tutte di cui alla presente polizza, è prestata per il DIRIGENTE SCOLASTICO di ogni ordine e grado, sia di ruolo sia incaricato, nell’esercizio delle sue funzioni professionali, per tutte le Sedi di cui è Titolare o reggente.

 

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Società si obbliga, fino alla concorrenza del massimale di indicato nel modulo di polizza  per sinistro e per anno assicurativo, a tenere indenne l'Assicurato dall’azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione per danni da questi provocati a terzi, anche in concorso con altri dipendenti dello Stato, nell’espletamento delle sue funzioni istituzionali di cui la Pubblica Amministrazione sia stata direttamente chiamata a rispondere, per danni derivanti da violazione di obblighi di servizio regolarmente accertati da organi di controllo.

La garanzia vale anche per le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire alla Pubblica Amministrazione per fatti colposi connessi a responsabilità di tipo amministrativo e contabile.

Tale estensione di garanzia sarà operante per un periodo di 10 anni  anche dopo la cessazione del servizio per dimissioni volontarie o per pensionamento fino all’espletamento di ogni controllo da parte della Pubblica Amministrazione sugli atti compiuti dall’Assicurato nella sua veste di Capo d’Istituto purchè il fatto commesso dall’Assicurato sia avvenuto durante il periodo di efficacia del contratto di assicurazione e semprechè la denuncia di sinistro sia pervenuta alla Società non oltre 10 anni dalla cessazione del contratto stesso.

Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni derivanti da fatti dolosi commessi dall’Assicurato.

 

Esclusivamente a titolo esemplificativo e non limitativo, si precisa che la presente garanzia si intende operante per danni verificatisi a seguito di fatti  inerenti le funzioni di DIRIGENTE SCOLASTICO, compreso multe, ammende e sanzioni in genere ed in particolare per  :

4   Nomina di supplenti, docenti o di personale ausiliario e amministrativo.

4      Distribuzione interna delle cattedre.

4      Applicazione dei criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto per la formazione delle classi.

4      Individuazione dei docenti e non docenti soprannumerati in caso di contrazione dell'organico.

4      Applicazione delle norme di legge nella compilazione dell'orario di servizio dei docenti e del personale ausiliario e di segreteria.

4      Concessione degli esoneri di studenti dalle lezioni di educazione disica.

4   concessione di congedi o aspettative al personale docente e non docente.

4      Applicazione delle norme che regolano gli scrutini trimestrali e/o quadrimestrali e gli scrutini per l'ammissione degli studenti agli esami di maturità, nonchè gli esami previsti per gli allievi delle scuole medie.

4      Applicazione delle norme che regolano l'adozione dei libri di testo.

4      Applicazione delle norme che disciplinino l'attuazione del calendario delle lezioni previste dal Ministero della Pubblica Istruzione.

4      Applicazione delle norme che disciplinino l'attuazione dei viaggi di istruzione in Italia e all'estero.

4   Esercizio di temporanea funzione di ispettore, commissario per esami di qualsiasi genere, conferite dal Provveditorato agli Studi o dal Ministero della Pubblica Istruzione.

4      Applicazione delle norme che disciplinano i rapporti con docenti e non docenti.

4   Sono  inoltre compresi, fermo restando quanto previsto al precedente punto, i danni di cui l'Assicurato debba rispondere per:

4   Errata indicazione per la stesura di documenti inventariati dei beni mobili ed immobili della scuola.

4   Ammanchi nel patrimonio dei beni mobili.

4   Mancata vigilanza sull'attività del personale Amministrativo, tecnico ed Ausiliario alla custodia dei beni della scuola.

4   Errata interpretazione delle norme di legge che regolano la stesura e l'esercizio del bilancio contabile della scuola.

4   Errato conteggio degli stipendi delle indennità di ogni tipo, degli scatti e delle progressioni di carriera del personale docente e A.T.A.

4   Errato conteggio arretrati spettanti al personale docente e A.T.A. per ricostruzione di carriera.

4   Errato conteggio delle ritenute fiscali, contributi assicurativi e previdenziali riguardanti emolumenti di qualsiasi tipo.

4   Mancata individuazione di situazioni di pericolo all'interno della scuola, con particolare riguardo allo stato delle strutture edilizie e della situazione igienica; nonchè mancata vigilanza su situazioni che possono far presagire ragionevolmente pericoli per l'incolumità fisica degli studenti, dei docenti e non docenti e di ogni altro operatore scolastico a pieno titolo.

4   Esecuzione di delibere degli organi collegiali. In ogni caso si precisa che la garanzia prestata si riferisce esclusivamente alla responsabilità civile personale dell'Assicurato.

 

Art. 2    ALTRE ASSICURAZIONI

Qualora al tempo del sinistro esistano per lo stesso rischio altre assicurazioni validamente stipulate dall'Assicurato o da altri Contraenti anche nell'interesse di questo ultimo, la presente garanzia è operante solo in secondo rischio oltre il massimale assicurato dalle altre assicurazioni.

 

CONDIZIONE SPECIALE  B

- RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Definizioni, nel testo che segue, si intendono:

o        Assicurato: IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI;

o        Società: Ace Insurance S.A. - N.V.;

o        R.C. verso la  P.A.: la Responsabilità Civile che l'Assicurato ha verso la Pubblica Amministrazione;

o        R.C. verso Terzi : la Responsabilità Civile che l’Assicurato ha verso Terzi .

o        massimale: l'importo massimo che la Società potrà essere chiamata a corrispondere per il risarcimento dovuto dall'Assicurato;

  • franchigia: l'importo che resta a carico dell'Assicurato per ogni sinistro nei casi previsti (R.C. verso la Pubblica  Amministrazione).

 

Art. 1  OGGETTO DELLA GARANZIA

L'assicurazione, alle condizioni tutte di cui alla presente polizza, è prestata per il DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI di ogni ordine e grado, sia di ruolo sia incaricato, nell’esercizio delle sue funzioni professionali, per tutte le Sedi di cui è Titolare o reggente.

 

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Società si obbliga inoltre, fino alla concorrenza del massimale di Euro 154.937,00  per sinistro e per anno assicurativo a tenere indenne l'Assicurato dall’azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione per danni da questi provocati a Terzi, anche in concorso con altri dipendenti dello Stato, nell’espletamento delle sue funzioni Istituzionali di cui  la Pubblica Amministrazione sia stata direttamente chiamata a rispondere per danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio regolarmente accertati da organi di controllo.La garanzia vale anche per le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire alla Pubblica Amministrazione per fatti colposi connessi a responsabilità di tipo amministrativo e contabile.

 

Art 2  VALIDITA’ DELLA GARANZIA

L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 2 anni prima della data di effetto dell’Assicurazione e non siano state ancora presentate neppure alla Pubblica Amministrazione.

In caso di cessazione volontaria dell’attività o di decesso, l’Assicurato o i suoi eredi possono richiedere alla Società di poter disporre di un ulteriore massimale a consumo per le richieste di risarcimento che pervengano nei 10 anni successivi alla data di cessazione del Contratto semprechè il fatto che ha originato la richiesta si sia verificato nel periodo di efficacia del Contratto stesso.   

 

Art. 3 AMBITO TERRITORIALE

A deroga di quanto indicato nelle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dello Stato Italiano.

 

Art. 4 VINCOLO DI SOLIDARIETA'

Indipendentemente dall'eventuale sussistenza, a termini di Legge, del vincolo di solidarietà con altre persone fisiche o giuridiche in relazione alla determinazione del fatto dannoso, la presente copertura riguarda la sola quota di responsabilità dell'Assicurato.

 

Art. 5 PERSONE NON CONSIDERATE TERZE

Non sono considerati Terzi, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonchè qualsiasi altro parente affine con lui convivente.

 

Art. 6 DELIMITAZIONI

l'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali conseguenti a:

smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore nonchè per le perdite derivanti da sottrazioni, furto, rapina o incendio.

attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di Amministrazione di Enti o Società.

interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi.

Esclusivamente a titolo esemplificativo e non limitativo, si precisa che la presente garanzia si intende operante per danni verificatisi a seguito di fatti  inerenti le funzioni di DIRETTORE AMMINISTRATIVO, compreso multe, ammende e sanzioni in genere ed in particolare per:

·          Erronea compilazione della scheda fiscale con conseguente emissione del modello 101.

·          Retribuzione non dovuta a personale supplente annuale, o a supplente temporaneo.

·          Liquidazione di spese dovute ad errore di interpretazioni legislative.

·          Erroneo versamento delle ritenute e contributi assistenziali.

·          Erronea liquidazione dell'indennità di missione.

·          Erronea compilazione dati contabili o fiscali su modulistica varia.

·          Errata compilazione del registro dello stato di servizio del personale direttivo, docente e a.t.a., con conseguente emissione di certificazione errata.

·          Errata registrazione di documenti contabili di ogni specie, connessi con le scritture finanziarie.

·          Mancato completamento dei dati contabili sul registro degli assegni corrisposti a tutto il personale amministrativo (o registro stipendi).

·          Smarrimento di documentazione agli atti nei fascicoli personali.

·          Smarrimento di diplomi.

·          Mancata conservazione di atti.

·          Omissione di una denuncia di infortunio sul registro degli infortuni.

·          Erroneo versamento delle tasse scolastiche.

·          Errata indicazione per la stesura di documenti inventariali dei beni mobili ed immobili della scuola ammanchi nel patrimonio dei beni mobili.

·          Mancata vigilanza sull'attività del personale amministrativo tecnico ed ausiliario alla custodia dei beni della scuola.

·          Errata interpretazione delle norme di legge che regolano la stesura e l'esercizio del bilancio contabile della scuola.

·          Errato conteggio degli stipendi delle indennità di ogni tipo, degli scatti e delle progressioni di carriera del personale docente e A.T.A.

 

Art. 7 ALTRE ASSICURAZIONI

Qualora al tempo del sinistro esistano per lo stesso rischio altre assicurazioni validamente stipulate dall'Assicurato o da altri Contraenti anche nell'interesse di questo ultimo, la presente garanzia è operante solo in secondo rischio oltre il massimale assicurato dalle altre assicurazioni.

 

Art. 8. RESPONSABILITA’ CIVILE PERSONALE DEGLI ALLIEVI IN ITINERE (Opzionale)

Se espressamente richiamato nel Modulo di Polizza, la Società si obbliga altresì a tenere indenne ciascun Allievo assicurato e conseguentemente i genitori, il tutore o chi ne esercita la patria potestà, fino alla concorrenza del Massimale evidenziato nel Modulo di Polizza, delle somme che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali durante il tragitto casa – scuola e viceversa, per il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l’orario delle lezioni. La presente estensione di garanzia non vale nel caso in cui la Responsabilità Civile sia ascrivibile a quanto disciplinato dalla legge n. 990 e successive modificazioni, con particolare riferimento alla Assicurazione Obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore; al contrario si intende estesa alla RC in cui incorra l’Assicurato per l’uso di biciclette o altri mezzi non assoggettati agli obblighi assicurativi sanciti dalla legge n.990/69 e successive modificazioni, anche da parte delle persone di cui debba rispondere .

 

 

CONDIZIONE SPECIALE C

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL   CONSIGLIO D’ISTITUTO

Definizioni: nel testo che segue, si intendono:

4   per Assicurato: IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

4   per Società: Ace Insurance S.A. - N.V.;

4    per R.C. verso P.A.: la Responsabilità Civile che l'Assicurato ha verso la Pubblica Amministrazione;

4    per R.C. verso Terzi : la Responsabilità Civile che l’Assicurato ha verso Terzi

4   per massimale: l'importo massimo che la Società potrà essere chiamata a corrispondere per il risarcimento dovuto dall'Assicurato;

4   per franchigia: l'importo che resta a carico dell'Assicurato per ogni sinistro nei casi previsti (R.C. verso la Pubblica Amministrazione).

 

Art. 1 OGGETTO DELLA GARANZIA

L’Assicurazione alle condizioni tutte di cui alla presente Polizza, è prestata per il CONSIGLIO D’ISTITUTO

nell’esercizio delle sue funzioni professionali, per tutte le sedi di cui è titolare o reggente.

 

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

La Società si obbliga inoltre,  con il limite Euro 154.937,00  del massimale di polizza per sinistro e per anno assicurativo  a tenere indenne l'Assicurato  dall’azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione per danni da questi provocati a terzi,  anche in concorso con altri dipendenti dello Stato, nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali di cui la Pubblica Amministrazione sia stata direttamente chiamata a rispondere, per danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio regolarmente accertati da organi di Controllo .

La garanzia vale anche per le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire alla Pubblica Amministrazione per fatti colposi connessi a responsabilità di tipo amministrativo e contabile.

 

Art. 2 VALIDITA' DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione  a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 2 anni prima della data di effetto dell'assicurazione e non siano state ancora presentate neppure alla Pubblica Amministrazione.

In caso di cessazione volontaria dell'attività , l'Assicurato può richiedere alla Società di poter disporre di un ulteriore massimale a consumo per le richieste di risarcimento che pervengano nei dieci anni successivi alla data di cessazione del contratto sempreché il fatto che ha originato  la richiesta si sia verificato nel periodo di efficacia del contratto stesso.

 

Art. 3 AMBITO TERRITORIALE

A deroga di quanto indicato nelle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dello Stato Italiano.

 

Art. 4 VINCOLO DI SOLIDARIETA'

Indipendentemente dall'eventuale sussistenza, a termini di Legge, del vincolo di solidarietà con altre persone fisiche o giuridiche in relazione alla determinazione del fatto dannoso, la presente copertura riguarda la sola quota di responsabilità dell'Assicurato.

 

Art. 5 PERSONE NON CONSIDERATE TERZE

Non sono considerati Terzi, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonchè qualsiasi altro parente affine con lui convivente.

 

Art. 6 DELIMITAZIONI

4      L'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali conseguenti a:

4      smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore nonchè per le perdite derivanti da sottrazioni, furto, rapina o incendio.

4   attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di Amministrazione di Enti o Società.

4   interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi.

Esclusivamente a titolo esemplificativo e non limitativo, si precisa che la presente garanzia si intende operante per danni verificatisi a seguito di fatti inerenti i Poteri del Consiglio d'Istituto, comprese multe, ammende e sanzioni in genere.

1) Al consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative:

1.       all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;

2.       alla costituzione di fondazioni;

3.       all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;

4.       ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;

5.       all'adesione a reti di scuole e consorzi;

6.       all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;

7.       alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, Università, soggetti pubblici o privati.

2) Al consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente delle seguenti attività negoziali:

    A.      contratti di sponsorizzazione;

    B.      contratti di locazione di immobili appartenenti alla istituzione scolastica;

    C.             utilizzazione di locali, beni o siti informatici appartenenti alla istituzione scolastica da parte di soggetti terzi;

    D.             convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;

    E.             alienazione di beni prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate;

    F.      contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

    G.             destinazione dei fondi trasferiti dagli enti locali per assicurare il diritto allo studio;

    H.             partecipazione a progetti internazionali.

Nei casi specificamente individuati dal comma 1) l'esercizio dei poteri di gestione è subordinato alla previa deliberazione del consiglio d'istituto. In tali casi, il dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal consiglio d'istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica.

Procedura ordinaria di contrattazione

1.   Per le attività di contrattazione riguardanti acquisti e forniture eccedenti il limite di spesa di Euro 2000   quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente titolo, il dirigente procede alla scelta del contraente previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate.

2.   L'invito a presentare un'offerta deve contenere l'esatta indicazione delle prestazioni contrattuali nonché i termini e le modalità di esecuzione e di pagamento.

3.      L'osservanza dell'obbligo di cui al presente articolo è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento dell'istituto.

4.   E' sempre possibile il ricorso alle procedure di gara disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato.

5.   Le istituzioni scolastiche sono tenute ad osservare le norme dell'Unione Europea.

6.   Le funzioni di ufficiale rogante, per la stipula degli atti che richiedono la forma pubblica, sono esercitate dal funzionario appositamente designato dal competente Ufficio scolastico.

 

Art. 7 ALTRE ASSICURAZIONI

Qualora al tempo del sinistro esistano per lo stesso rischio altre assicurazioni validamente stipulate dall'Assicurato o da altri Contraenti anche nell'interesse di questo ultimo, la presente garanzia è operante solo in secondo rischio oltre il massimale assicurato dalle altre assicurazioni.

 

 

 

 

 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

 

ART. 1 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO.

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato dal Contratto e/o da quello della comunicazione di Copertura Provvisoria inviata  alla Scuola da AMBIENTESCUOLA® Srl

La Comunicazione di Copertura Provvisoria è, a TUTTI GLI EFFETTI valida ed efficace, sino all’emissione ed al perfezionamento del corrispondente contratto.

Il premio dovrà essere corrisposto, in via esclusiva a AMBIENTESCUOLA® Srl  oppure ACE Insurance S.A.-N.V., entro 30 giorni della decorrenza della polizza.

Trascorso tale periodo la polizza rimarrà sospesa e si riattiverà alle ore 24 del giorno che sarà corrisposto il premio.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata minore, ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento

 

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

A parziale deroga dell’articolo 1899 del Codice Civile, il presente contratto non è soggetto a tacita proroga e cessa alla naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Il contraente ha facoltà di richiedere agli stessi assicuratori il rinnovo della copertura per un ulteriore anno e, se accordato, il contraente beneficia di una proroga del pagamento premi di 30 giorni dalla data di inizio della nuova polizza.

 

ART. 3 – COMUNICAZIONE DEL NUMERO DEGLI ASSICURATI

Il Contraente dichiara, all’atto del perfezionamento del presente contratto, il numero delle persone da assicurare pagando il premio dovuto.

Il numero degli Assicurati indicato nella Copertura Provvisoria può avere, senza pregiudicare la validità della stessa, carattere puramente indicativo in attesa che venga determinato il numero definitivo:

a) degli alunni così come risultante del Registro degli Iscritti che la scuola si impegna ad esibire a semplice richiesta.

b) del personale scolastico che ha versato il premio corrispondente, come da elenco che la scuola si impegna a fornire entro 30 giorni dalla decorrenza della richiesta di copertura.

Qualora il  numero delle persone dichiarato dalla Contraente ed inserito nel contratto, sia inferiore a quello effettivo, le garanzie previste dalla presente polizza saranno comunque prestate a tutti gli Assicurati usufruenti le garanzie semprechè il premio pro capite sia stato versato: da almeno il 97 per cento della totalità delle persone da assicurare relativamente agli alunni, per il personale scolastico è ammessa la richiesta di tre inclusioni a titolo gratuito. Solo in caso diverso si applicherà l’articolo 1898 del codice civile, ultimo comma (regola proporzionale).

La scuola si impegna a comunicare ogni successivo inserimento, che avrà effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella richiesta (purchè non antecedente il giorno della comunicazione medesima). Alla fine dell’anno scolastico verrà emessa da AMBIENTESCUOLA®, appendice di premio relativa ai successivi inserimenti, che la scuola si impegna a pagare immediatamente. Tutti gli studenti neoiscritti al nuovo anno scolastico sono automaticamente assicurati fino alla naturale scadenza della polizza in corso senza versamento di premio. Si intendono automaticamente assicurati, senza versamento di premio, i supplenti di quei docenti che hanno pagato il premio di copertura; è data comunque facoltà a quei supplenti i cui insegnanti non hanno versato il premio, di assicurarsi alle stesse condizioni.

 

ART. 4 – VALIDITÀ TERRITORIALE

La presente assicurazione è valida in tutto il mondo.

Art. 5 - DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO/CONTRAENTE

La Società presta la garanzia e ne determina il premio in base alle dichia­razioni fornite dall'Assicurato/Contraente, che pertanto deve manifesta­re tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio.  Di­chiarazioni inesatte o reticenze possono comportare sia il mancato risar­cimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annulla­mento del contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892 e 1893 del C.C.

 

ART. 6 -  FORO COMPETENTE.

Foro competente é esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del Convenuto.

                   

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